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Circolare

Circolare n. 24/E del 31/07/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sull'Art-Bonus introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014. Illustra l'ambito oggettivo e soggettivo dell'agevolazione, la misura del credito, i limiti di fruizione per persone fisiche, enti non commerciali e imprese, nonché le modalità di utilizzo in dichiarazione o in compensazione. Specifica inoltre che il credito non concorre a formare imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e indica gli adempimenti richiesti ai beneficiari delle erogazioni e le modalità di pagamento ammesse.

Credito d'imposta Art-Bonus per erogazioni liberali a sostegno della cultura

Articolo 1 del decreto-legge n. 83/2014 – Credito d'imposta "Art-Bonus" per erogazioni liberali a sostegno della cultura

La circolare fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull'agevolazione introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. L'Art-Bonus è un credito d'imposta temporaneo volto a incentivare le erogazioni liberali in denaro a favore della cultura e dello spettacolo, con l'obiettivo di favorire il mecenatismo e il sostegno al patrimonio culturale.

Ambito oggettivo

L'agevolazione spetta solo per erogazioni liberali effettuate in denaro e destinate a specifiche finalità previste dalla norma. In particolare, sono agevolati gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e la realizzazione di nuove strutture, nonché il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La circolare chiarisce che, in base agli atti parlamentari, tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica rientrano musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

È inoltre riconosciuto il credito d'imposta anche quando le erogazioni destinate agli interventi su beni culturali pubblici siano versate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni interessati.

Rapporti con la disciplina ordinaria del TUIR

Per le erogazioni agevolate non si applicano, per il periodo di vigenza dell'Art-Bonus, le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere h) e i), e dell'articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del TUIR. La disciplina ordinaria resta invece applicabile alle fattispecie non contemplate dalla norma, come ad esempio le erogazioni effettuate per l'acquisto di beni culturali.

Ambito soggettivo e limiti di spettanza

L'agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali ammesse. La circolare sottolinea che la nuova disciplina intende superare la precedente distinzione del TUIR, che prevedeva una detrazione del 19% per le persone fisiche e una deduzione dal reddito per le persone giuridiche.

Quanto ai limiti quantitativi, il credito spetta:

  • alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, entro il limite del 15% del reddito imponibile;
  • ai titolari di reddito d'impresa, entro il limite del 5 per mille dei ricavi.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti di cui all'articolo 2 del TUIR, quindi residenti e non residenti, purché non svolgano attività d'impresa. Anche gli enti non commerciali, residenti o non residenti, e le società semplici rientrano nel limite del 15% del reddito imponibile.

Per le società semplici il credito è attribuito ai singoli soci secondo la ripartizione prevista dall'articolo 5 del TUIR.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e soggetti "misti"

Ai fini dell'individuazione dei titolari di reddito d'impresa si applica l'articolo 55 del TUIR. Rientrano in tale categoria gli imprenditori individuali, le società commerciali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale.

La circolare precisa che:

  • gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale applicano il limite del 5 per mille dei ricavi se effettuano l'erogazione nell'ambito dell'attività commerciale;
  • se la stessa erogazione è effettuata nell'ambito personale o istituzionale, si applicano invece le regole previste per persone fisiche ed enti non commerciali, quindi il limite del 15% del reddito imponibile.

Il credito spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Per il calcolo del limite si fa riferimento ai ricavi di cui agli articoli 85 e 57 del TUIR.

Misura del credito e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e al 50% delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello dell'erogazione. La compensazione avviene nei limiti di un terzo della quota maturata per ciascuno dei tre periodi di utilizzo.

Se la quota annuale non viene utilizzata in tutto o in parte, l'ammontare residuo può essere riportato nei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione in tre quote annuali va inteso come ripartizione in tre periodi d'imposta di utilizzo.

Per persone fisiche ed enti non commerciali il credito si fruisce nella dichiarazione dei redditi, iniziando dalla dichiarazione relativa all'anno dell'erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Anche in questo caso l'eventuale quota non utilizzata è riportabile senza limiti temporali.

Esclusione dai limiti generali di utilizzo dei crediti d'imposta

La circolare evidenzia che l'Art-Bonus non è soggetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Ne consegue che può essere fruito annualmente senza limiti quantitativi, anche per importi superiori a 250.000 euro.

Inoltre non si applicano:

  • il limite generale di compensabilità di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000, pari a 700.000 euro dal 1° gennaio 2014;
  • il divieto di compensazione previsto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010 in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di importo superiore a 1.500 euro.

Rilevanza fiscale del credito

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionale e comunali, e non assume rilievo ai fini dell'IRAP.

La circolare precisa inoltre che il credito non incide:

  • sulla determinazione della quota di interessi passivi deducibile ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
  • sulla determinazione della quota di spese e altri componenti negativi deducibile ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Adempimenti e modalità operative

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997, cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

I soggetti beneficiari delle erogazioni devono:

  • comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle somme ricevute nel mese di riferimento;
  • dare pubblica comunicazione dell'ammontare ricevuto, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente individuabile sul proprio sito istituzionale;
  • pubblicare le medesime informazioni anche su un portale gestito dal Ministero.

Tali adempimenti devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

Punti principali

Finalità e disciplina generale

L'Art-Bonus è un regime fiscale temporaneo introdotto per incentivare il mecenatismo e le liberalità a favore della cultura e dello spettacolo. Il credito spetta nella misura del 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% per quelle effettuate nel 2016, in favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi culturali ammessi dalla norma.

Ambito oggettivo

L'agevolazione riguarda esclusivamente erogazioni liberali in denaro destinate a: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di fondazioni lirico-sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche se le somme sono destinate ai concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Rapporto con il TUIR

Per le erogazioni agevolate non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere h) e i), e dell'articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del TUIR. La disciplina ordinaria del TUIR resta però applicabile alle fattispecie non contemplate dall'Art-Bonus, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Ambito soggettivo e limiti di spettanza

L'agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dalla natura o forma giuridica, che effettuano le erogazioni previste. Per persone fisiche ed enti non commerciali il credito è riconosciuto entro il limite del 15% del reddito imponibile; per i titolari di reddito d'impresa entro il limite del 5 per mille dei ricavi. Le società semplici attribuiscono il credito ai soci secondo le regole di imputazione del reddito dell'articolo 5 del TUIR. Le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia possono fruire del credito nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Criteri per le imprese e per i soggetti misti

Per i titolari di reddito d'impresa occorre fare riferimento alla definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Rientrano tra questi imprenditori individuali, società ed enti commerciali, nonché enti non commerciali che esercitano attività commerciale. Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali con attività commerciale applicano il limite del 5 per mille dei ricavi se l'erogazione è effettuata nell'ambito dell'attività commerciale; se l'erogazione è effettuata nell'ambito personale o istituzionale, si applicano invece le regole previste per persone fisiche ed enti non commerciali, con il limite del 15% del reddito imponibile.

Misura e utilizzo del credito

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito d'impresa lo utilizzano in compensazione tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, nei limiti di un terzo della quota maturata per ciascuno dei tre periodi di utilizzo. Le persone fisiche e gli enti non commerciali lo fruiscono in dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno dell'erogazione, e l'eventuale quota non utilizzata può essere riportata senza limiti temporali ai periodi successivi.

Limiti di compensazione e cumulabilità

Il credito non è soggetto al limite generale di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta agevolativi concessi alle imprese, né al limite generale di compensabilità di 700.000 euro di cui alla legge n. 388/2000, né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiore a 1.500 euro previsto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010.

Rilevanza fiscale del credito

L'Art-Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile, comprese le addizionali regionali e comunali, e non rileva ai fini IRAP. Inoltre, non incide sulla determinazione della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 61 del TUIR né sulla quota di spese e altri componenti negativi deducibili ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Modalità di pagamento e adempimenti dei beneficiari

Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite banca, ufficio postale o strumenti di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997, quindi carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. I soggetti beneficiari devono comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute e devono pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, nonché su un portale ministeriale, l'ammontare ricevuto, la destinazione e l'utilizzo delle somme, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

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