Circolare n. 19/E del 27/06/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014, che dal 1° luglio 2014 aumentano dal 20% al 26% l’aliquota sui redditi di natura finanziaria. Vengono precisati ambito di applicazione, deroghe per specifiche categorie di redditi, decorrenze e regole transitorie per redditi di capitale, assicurazioni, OICR, gestioni individuali, redditi diversi e affrancamento delle plusvalenze latenti. Sono inoltre disciplinati il credito d’imposta per le casse privatizzate e l’abrogazione della ritenuta sui redditi di investimenti esteri, con effetti anche sugli obblighi di monitoraggio fiscale.
Aumento al 26% della tassazione dei redditi di natura finanziaria e disciplina transitoria
Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria
La circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 illustra la riforma introdotta dagli articoli 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Il provvedimento eleva dal 20% al 26% l’aliquota ordinaria sui redditi di natura finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2014, prevedendo al contempo una serie di deroghe, regole transitorie e meccanismi di affrancamento per evitare effetti distorsivi e fenomeni di arbitraggio.
Ambito di applicazione
La nuova aliquota si applica ai redditi di cui all’art. 44 del TUIR, con una formulazione volutamente ampia che consente di ricomprendere anche fattispecie percepite nell’esercizio di impresa. In tali casi, infatti, il richiamo non è limitato ai soli redditi di capitale in senso tecnico. L’aumento riguarda anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, che continuano a concorrere al reddito complessivo secondo le regole ordinarie.
Deroghe all’aliquota ordinaria del 26%
La circolare elenca le principali ipotesi in cui restano ferme aliquote ridotte, giustificate da esigenze di tutela pubblica o da obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. In particolare:
- continua ad applicarsi l’aliquota del 12,50% su interessi, premi e altri proventi derivanti dai titoli pubblici italiani e assimilati, nonché sui redditi connessi a riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto tali strumenti;
- la stessa aliquota del 12,50% si applica alle obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella white list e, innovativamente, anche alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei medesimi Stati, con efficacia per gli interessi maturati e le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014;
- per i project bond l’equiparazione ai titoli del debito pubblico riguarda solo gli interessi maturati, non anche gli altri redditi di capitale o i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso;
- i titoli di risparmio per l’economia meridionale restano tassati al 5% per gli interessi e gli altri proventi direttamente derivanti dai titoli;
- sono confermate le aliquote agevolate del 5% sugli interessi infragruppo, dell’11% sugli utili corrisposti a fondi pensione UE/SEE white list e dell’1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti a IRES in Stati UE o SEE white list.
Per le forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005, l’aliquota del 26% non si applica al risultato netto maturato; per il 2014 l’imposta sostitutiva sul risultato netto è portata all’11,50%.
Decorrenza dei redditi di capitale e regime transitorio
La regola generale prevede che il 26% si applichi agli interessi, premi e altri proventi divenuti esigibili dal 1° luglio 2014. La circolare dettaglia i principali casi:
- per mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati, riporto, pronti contro termine, prestito titoli e titoli atipici, rileva il sorgere del diritto a percepire o esigere il pagamento dal 1° luglio 2014;
- i redditi con diritto sorto fino al 30 giugno 2014 restano disciplinati dalle precedenti aliquote;
- per i dividendi e proventi assimilati, conta la data di percezione e non quella di delibera;
- per conti correnti e depositi bancari e postali, banche e Poste Italiane applicano il 26% sugli interessi maturati dal 1° luglio 2014; per i non residenti resta ferma la non imponibilità quando i proventi non si considerano prodotti in Italia;
- per le obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973, la nuova aliquota si applica agli importi maturati dal 1° luglio 2014 indipendentemente dalla data di emissione;
- per le obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/1996, si applica il meccanismo del "conto unico" disciplinato dal D.M. 13 dicembre 2011, con regole specifiche di accredito e addebito per i titoli con e senza cedola;
- per i contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima del 1° luglio 2014, l’aumento opera solo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
Assicurazioni
Per i redditi di capitale derivanti da contratti assicurativi e per le plusvalenze da cessione onerosa dei medesimi contratti, l’imposta sostitutiva è al 26% per i redditi maturati o realizzati dal 1° luglio 2014. Per i contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014 opera però un regime transitorio:
- 12,50% sulla parte di reddito maturata fino al 31 dicembre 2011;
- 20% sulla parte maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
- 26% sulla parte maturata dal 1° luglio 2014.
La circolare chiarisce anche il criterio di riduzione della base imponibile quando negli attivi a copertura delle riserve matematiche siano presenti titoli pubblici o titoli assimilati, applicando il D.M. 13 dicembre 2011 sulla determinazione della quota di proventi riferibili a tali titoli. Vengono riportati esempi numerici per la ripartizione dei rendimenti nelle diverse fasce temporali.
Sono inoltre introdotti esoneri da ritenuta per i proventi spettanti alle imprese di assicurazione derivanti da partecipazioni in OICR italiani e in OICVM/OICR esteri conformi o comunque rispondenti ai requisiti indicati, purché le quote siano comprese negli attivi a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. L’esonero opera per i proventi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 24 aprile 2014, previa comunicazione dell’impresa di assicurazione al sostituto d’imposta.
Organismi di investimento collettivo del risparmio
Per i partecipanti agli OICR, l’aliquota del 26% si applica ai proventi realizzati dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. La circolare precisa che il momento di realizzo coincide con la data di regolamento dell’operazione. I proventi periodici seguono invece la regola dell’esigibilità e rileva la data di messa in pagamento.
Il documento disciplina in modo dettagliato il regime transitorio:
- sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 ma riferibili a importi maturati fino al 30 giugno 2014 continua ad applicarsi l’aliquota del 20%;
- il regime transitorio riguarda OICR italiani, fondi lussemburghesi storici e OICR esteri, indipendentemente da oggetto di investimento, forma o Paese di istituzione;
- la quota di proventi maturati al 30 giugno 2014 è riconosciuta nei limiti delle quote o azioni possedute a tale data, con applicazione del criterio FIFO in caso di successivi acquisti o sottoscrizioni;
- per gli OICR quotati si prende il valore di mercato al 30 giugno 2014, per i non quotati il NAV al 30 giugno 2014 o l’ultimo NAV disponibile;
- per le quote in valuta rileva il cambio al 30 giugno 2014.
Se l’OICR investe in titoli pubblici italiani o esteri, la quota riferibile a tali titoli sconta l’aliquota del 12,50%. Per i proventi maturati dal 1° luglio 2014 la quota di rendimento riferibile ai titoli pubblici è tassata al 26% solo sul 48,08% del relativo ammontare, mentre per i proventi maturati fino al 30 giugno 2014 si applica il prelievo al 20% sul 62,50% della quota riferibile ai titoli pubblici. La circolare riporta anche un esempio di calcolo.
Per i redditi diversi derivanti dalla partecipazione agli OICR, realizzati dal 1° luglio 2014, si applica l’imposta sostitutiva del 26% secondo il regime scelto dal contribuente. Inoltre, le minusvalenze pregresse sono deducibili dalle plusvalenze successive in misura ridotta: 48,08% per quelle realizzate entro il 31 dicembre 2011 e 76,92% per quelle realizzate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.
Regime di tassazione degli OICR e coordinamento normativo
L’aumento dell’aliquota non incide direttamente sulla tassazione in capo agli OICR, poiché la tassazione avviene prevalentemente in capo al partecipante. La circolare segnala inoltre che, per coordinamento con la disciplina del D.Lgs. n. 239/1996, gli OICR mobiliari sono stati espressamente esclusi dalla categoria dei soggetti cosiddetti nettisti.
Gestioni individuali di portafoglio
Per le gestioni individuali di portafoglio in regime di risparmio gestito, l’aliquota del 26% si applica ai risultati maturati dal 1° luglio 2014. Restano al 20% i risultati maturati fino al 30 giugno 2014. La circolare precisa che non è ammessa la compensazione tra un risultato positivo maturato al 30 giugno 2014 e un risultato negativo maturato successivamente.
Ai fini della determinazione del risultato al 30 giugno 2014 concorrono le minusvalenze pregresse nei limiti del 62,50% se maturate fino al 31 dicembre 2011 e per l’intero ammontare se maturate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. I risultati negativi non compensati al 30 giugno 2014 sono riportabili nei quattro periodi d’imposta successivi, nei limiti del 48,08% o del 76,92% a seconda del periodo di formazione.
La circolare ricorda inoltre il trattamento dei titoli pubblici e dei proventi/perdite derivanti da quote o azioni di OICR riferibili a tali titoli, che concorrono alla formazione del risultato in misura ridotta del 48,08%. È richiamata anche la modifica normativa che disapplica la ritenuta sui redditi di capitale derivanti da azioni o quote di OICR immobiliari affidate in gestione.
Redditi diversi di natura finanziaria e affrancamento
Per le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, l’aliquota del 26% si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014. La circolare ribadisce che la plusvalenza si considera realizzata al momento del perfezionamento della cessione a titolo oneroso, indipendentemente dal momento del pagamento del corrispettivo. Di conseguenza, se la cessione è perfezionata prima del 1° luglio 2014, la plusvalenza resta tassata al 20%, anche se il corrispettivo è incassato successivamente.
Le minusvalenze e i differenziali negativi realizzati entro il 31 dicembre 2011 e quelli realizzati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 sono deducibili dalle plusvalenze successive nella misura, rispettivamente, del 48,08% e del 76,92%. Restano fermi i limiti temporali ordinari di deduzione previsti dall’art. 68, comma 5, del TUIR.
Per evitare che l’aumento dell’aliquota colpisca valori maturati prima del 1° luglio 2014, è previsto l’affrancamento del costo o valore di acquisto, ovvero del valore già affrancato in precedenza, delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014 al di fuori dell’attività d’impresa, mediante imposta sostitutiva del 20%.
Sono escluse dall’affrancamento:
- le obbligazioni e i titoli di Stato italiani ed equiparati;
- le obbligazioni emesse da Stati esteri white list;
- le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di tali Stati esteri;
- le quote o azioni di OICR, poiché per esse opera un autonomo regime transitorio.
L’opzione è facoltativa e non può essere parziale.
- Nel regime dichiarativo il versamento va effettuato entro il 16 novembre 2014 e l’opzione riguarda tutte le attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014, da indicare nel quadro RT della dichiarazione 2014.
- Nel regime amministrato l’opzione va comunicata all’intermediario entro il 30 settembre 2014, con riferimento a ciascun rapporto; il versamento dell’imposta da parte dell’intermediario avviene entro il 16 novembre 2014.
L’imposta sostitutiva del 20% si applica sulla differenza tra il valore al 30 giugno 2014 e il costo o valore originario, con regole specifiche per le partecipazioni non negoziate rideterminate ai sensi della L. n. 448/2001. La circolare riporta anche criteri di imputazione delle minusvalenze pregresse e vari esempi applicativi.
Credito d’imposta per le casse privatizzate
Alle casse professionali privatizzate di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra le ritenute e imposte sostitutive subite al 26% nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014 e quelle che sarebbero risultate applicando il 20%. Il credito deve risultare da certificazione degli intermediari o dalla dichiarazione dell’ente, va indicato nel quadro RU della dichiarazione 2014, non concorre al reddito né alla base IRAP e può essere utilizzato dal 1° gennaio 2015 solo in compensazione, senza i limiti ordinari di utilizzo dei crediti tributari.
Abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e effetti sul monitoraggio fiscale
La circolare spiega infine che è stata abrogata la ritenuta introdotta dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990 sui redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie estere riscossi tramite intermediari italiani. L’abrogazione elimina il meccanismo che condizionava l’esonero dal quadro RW all’applicazione della ritenuta o dell’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario.
Resta fermo che l’esonero dal monitoraggio spetta quando le attività o i contratti siano affidati in gestione, amministrazione o comunque intermediati da residenti che applichino effettivamente le imposte sostitutive o le ritenute previste. La circolare chiarisce vari casi, tra cui polizze estere, quote OICR detenute all’estero e partecipazioni qualificate estere. Viene inoltre richiamata la disciplina speciale per conti correnti e depositi esteri con valore massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, rilevante solo ai fini del quadro RW e non dell’IVAFE.
Punti principali
Aumento generalizzato dell’aliquota
Dal 1° luglio 2014 l’aliquota ordinaria di tassazione dei redditi di natura finanziaria passa dal 20% al 26%. La nuova misura si applica ai redditi di cui all’art. 44 TUIR e, in via estensiva, anche ai redditi diversi di natura finanziaria, salvo le specifiche esclusioni previste.
Deroghe e aliquote ridotte
Restano ferme aliquote agevolate per titoli pubblici italiani ed equiparati, titoli white list, project bond, titoli di risparmio per l’economia meridionale, interessi infragruppo, utili a fondi pensione UE/SEE e ad altri soggetti esteri qualificati. È inoltre confermato il regime particolare per la previdenza complementare, con aliquota 11,50% sul risultato 2014.
Decorrenza dei redditi di capitale
La nuova aliquota si applica, in linea generale, agli interessi, premi e altri proventi esigibili dal 1° luglio 2014. Per i dividendi conta la data di percezione e non quella di delibera; per conti correnti, depositi, obbligazioni e strumenti assimilati rileva la maturazione dal 1° luglio 2014, con regole specifiche per il conto unico degli intermediari.
Regime transitorio e strumenti finanziari
Per le obbligazioni ex D.Lgs. n. 239/1996, per i contratti di riporto e pronti contro termine, per le assicurazioni e per gli OICR è prevista una disciplina transitoria per sterilizzare gli effetti dell’aumento sulle componenti maturate fino al 30 giugno 2014. Sono anche indicati criteri tecnici di imputazione, valorizzazione e compensazione di plus/minusvalenze.
Affrancamento delle plusvalenze latenti
Per le attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014 è possibile affrancare il valore latente mediante imposta sostitutiva del 20%, con opzione differenziata tra regime dichiarativo e regime amministrato. Sono esclusi titoli di Stato, obbligazioni white list degli Stati esteri e quote/azioni di OICR, per le quali opera già un regime transitorio specifico.
Casse privatizzate e monitoraggio fiscale
Alle casse professionali privatizzate è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra ritenute calcolate al 26% e al 20% sui redditi finanziari del secondo semestre 2014. La circolare disciplina inoltre l’abrogazione della ritenuta sugli investimenti esteri e chiarisce gli effetti sugli obblighi di monitoraggio nel quadro RW.
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