Circolare n. 23/E del 24/07/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina del regime speciale IVA applicabile ai prodotti editoriali, alla luce delle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2014. Vengono definiti ambito soggettivo e oggettivo, aliquote applicabili, criteri di determinazione dell’imposta (copie vendute o forfettizzazione della resa), regole per cessioni con beni diversi dai supporti integrativi, operazioni con l’estero e trattamento dei prodotti editoriali elettronici. Le novità principali riguardano la nuova nozione di supporto integrativo, l’applicazione dell’aliquota propria di ciascun bene nelle confezioni miste e l’esclusione dal regime speciale dei prodotti editoriali diffusi online.
Regime speciale IVA per il commercio di prodotti editoriali ex art. 74 DPR 633/1972
Regime speciale IVA per il commercio di prodotti editoriali ex art. 74 DPR 633/1972
La circolare esamina la disciplina IVA speciale applicabile al settore editoriale, con particolare attenzione alle modifiche efficaci dal 1° gennaio 2014. L’obiettivo è chiarire l’ambito di applicazione del regime monofase, i soggetti obbligati, i criteri di determinazione dell’imposta, le novità per le confezioni miste e il trattamento delle operazioni con l’estero e dei prodotti editoriali elettronici.
Finalità e struttura del regime speciale
Il regime speciale per l’editoria costituisce una deroga alle regole ordinarie del DPR 633/1972 ed è giustificato dalla peculiarità del settore e dalle difficoltà operative degli operatori. L’IVA viene assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico, tenendo conto del numero delle copie vendute oppure, in alternativa, del numero delle copie consegnate o spedite ridotto forfettariamente per tenere conto della resa.
La circolare richiama anche il fondamento europeo del regime, che si inserisce nel quadro delle misure speciali ammesse dalla Direttiva IVA per alcuni Stati membri. Viene altresì precisato che, pur essendo le operazioni editoriali equiparate in parte a operazioni non soggette a IVA, resta ferma la detraibilità dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi afferenti la commercializzazione editoriale.
Ambito soggettivo
Il regime è il regime naturale per il commercio di prodotti editoriali e si applica, in via ordinaria, agli editori. Per editore deve intendersi il soggetto che assume l’iniziativa economica editoriale e il rischio della realizzazione dell’opera. In assenza di uno specifico contratto di edizione, l’obbligato all’imposta è il soggetto che in concreto sostiene il rischio economico dell’opera.
Per i prodotti editoriali esteri oggetto di acquisto intra-UE o importazione, il soggetto passivo è in linea generale il cessionario o importatore che acquista i beni per la successiva commercializzazione in Italia. Sono equiparati agli editori anche i soggetti che distribuiscono nel territorio dello Stato copie di giornali e pubblicazioni trasmessi dall’estero anche per via telematica.
Nel caso in cui la stampa del prodotto editoriale sia commissionata da un operatore non residente a un soggetto residente per la successiva commercializzazione, il soggetto passivo va individuato, nell’ordine, nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia, nell’operatore estero identificato ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/1972, nel rappresentante nominato ex art. 17, comma 3, oppure, se tali condizioni mancano, nel cessionario che acquista per la successiva commercializzazione.
Ambito oggettivo
Il regime speciale si applica a giornali quotidiani, periodici, giornali e periodici pornografici, cataloghi, libri e supporti integrativi. La circolare precisa i contenuti delle singole categorie:
- i giornali quotidiani non comprendono i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa;
- i periodici sono i prodotti editoriali registrati come tali ai sensi della legge n. 47/1948, aventi cadenza periodica e contenuto divulgativo;
- i giornali e periodici pornografici sono quelli di carattere osceno vietati ai minori e non esposti in modo da essere immediatamente visibili al pubblico;
- i cataloghi sono prodotti editoriali aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale, come elenchi di beni e prezzi, comunicazioni commerciali, depliants e opuscoli;
- i libri comprendono tutti i lavori dell’arte libraria con funzione divulgativa e scientifica, compresi ristampe, libri d’arte, libri per bambini ed estratti, se corredati dal titolo o testata di origine e dal prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti.
Dal 1° gennaio 2014 la nozione di supporto integrativo è stata ridefinita in senso più restrittivo: vi rientrano nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione con libri per le scuole di ogni ordine e grado, libri per le università, dizionari e libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che il prezzo sia indistinto e che il contenuto non sia commercializzabile separatamente.
La circolare estende inoltre il regime speciale ai libri su qualsiasi supporto fisico, in coerenza con la direttiva europea e con la precedente prassi sull’aliquota ridotta dei libri registrati su CD o supporti analoghi. Restano invece esclusi i supporti fisici che riproducono soltanto suoni e voci, come i CD musicali, nonché l’editoria online.
Condizione del prezzo di vendita al pubblico
Per tutti i prodotti editoriali è condizione essenziale l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo di imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato. In assenza di prezzo non si applica il regime speciale. L’indicazione del prezzo è richiesta anche per le copie gratuite, che devono riportare un’apposita indicazione della gratuità; in tali casi le copie rientrano comunque nel computo della base imponibile secondo il regime speciale.
Esclusioni dall’ambito del regime
La circolare esclude dal regime speciale:
- le cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi quando il costo del bene abbinato supera il 50% del prezzo dell’intera confezione;
- le cessioni intra-UE e le esportazioni, in quanto non imponibili;
- le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alla commercializzazione editoriale;
- le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali, come la distribuzione gratuita di periodici in esecuzione di contratti pubblicitari;
- i prodotti editoriali elettronici diffusi per via telematica e qualificati come commercio elettronico diretto.
Per tali operazioni si applicano le regole ordinarie di determinazione dell’imposta.
Aliquote IVA
Alle cessioni e importazioni di prodotti editoriali si applica, in via generale, l’aliquota ridotta del 4% prevista dalla Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 per giornali, libri, periodici e altri beni espressamente individuati. La stessa aliquota vale anche per i libri su qualsiasi supporto fisico.
La circolare precisa però che:
- giornali quotidiani, periodici e cataloghi registrati su CD, CD-ROM o supporti analoghi restano soggetti ad aliquota ordinaria;
- i prodotti editoriali elettronici sono soggetti ad aliquota ordinaria;
- le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali beneficiano del 4% ai sensi del n. 35 della Tabella A, parte II;
- per contratti d’opera, appalto e simili aventi ad oggetto la produzione di beni editoriali, si applica l’aliquota del bene prodotto ai sensi dell’art. 16, terzo comma, DPR 633/1972.
Determinazione dell’imposta in base alle copie vendute
Per talune categorie il tributo si determina obbligatoriamente in base alle copie vendute. Ciò vale per:
- giornali e periodici pornografici;
- cataloghi;
- prodotti editoriali ceduti da associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevolato ex L. 398/1991;
- giornali quotidiani, periodici e libri ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con applicazione dal 1° gennaio 2014 dell’aliquota propria di ciascun bene.
Il momento impositivo coincide con la vendita effettiva; quando i prodotti sono consegnati a distributori in esecuzione di contratti estimatori o simili, gli editori devono annotare in un apposito registro, per ciascun numero di pubblicazione, data di consegna, descrizione del fascicolo, quantità consegnate, data e quantità restituite, quantità cedute, prezzo di copertina e base imponibile.
Novità 2014 per le confezioni con beni diversi dai supporti integrativi
Dal 1° gennaio 2014, se giornali quotidiani, periodici o libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi in confezione unica e a prezzo indistinto, l’imposta si applica comunque in base alle copie vendute e con l’aliquota propria di ciascun bene. La disciplina opera solo se il costo del bene abbinato non supera il 50% del prezzo complessivo; in caso contrario si applicano le regole ordinarie IVA.
Per determinare la base imponibile dei singoli beni, la circolare conferma un criterio basato sui costi specificamente e esclusivamente imputabili al bene abbinato, risultanti dalle fatture di acquisto. Il prezzo dell’intera confezione viene quindi ripartito tra prodotto editoriale e bene accessorio, attribuendo a ciascuno la propria aliquota.
La circolare distingue inoltre i casi di allegati che abbiano essi stessi caratteristiche di pubblicazione a stampa: in tali ipotesi non si tratta di beni congiunti, ma di un unico prodotto editoriale da assoggettare al trattamento del prodotto principale. Per i libri con supporti digitali allegati occorre distinguere tra cessione di due prodotti editoriali a prezzo distinto e cessione di un unico prodotto editoriale con allegato, applicando in quest’ultimo caso il trattamento unitario.
Forfettizzazione della resa
Per i libri e per i giornali quotidiani e periodici non pornografici non ceduti con beni diversi dai supporti integrativi, l’imposta può essere determinata in base alla forfettizzazione della resa: 70% per i libri e 80% per giornali quotidiani e periodici. Ai fini del calcolo rilevano le copie consegnate o spedite, anche gratuite, in abbonamento o in contratto estimatorio, salvo le esclusioni per esportazioni, cessioni intra-UE e campioni gratuiti con adeguata indicazione.
Il momento impositivo coincide con la consegna o spedizione dei beni, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza. Per le consegne o spedizioni in abbonamento, invece, il momento impositivo coincide con il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo.
Resi, ricommercializzazione e carta da macero
Quando l’imposta è determinata con il criterio della forfettizzazione della resa, la ricommercializzazione dei prodotti editoriali precedentemente resi non dà luogo a nuova IVA, poiché i resi sono già stati tassati forfettariamente. Resta però a carico dell’editore l’onere di provare documentalmente l’effettiva restituzione dei beni.
Se i prodotti resi vengono ricommercializzati con veste editoriale diversa, il presupposto di esclusione viene meno. Se invece non vi è possibilità di ricommercializzazione e i prodotti sono ceduti come carta da macero, trova applicazione la disciplina dell’art. 74, ottavo comma, secondo cui tali cessioni avvengono senza pagamento dell’imposta, restando fermi il diritto alla detrazione e gli obblighi contabili ordinari.
Supporti integrativi e libri scolastici e universitari
La circolare dedica un approfondimento ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e ai libri per le università ceduti con supporti integrativi. Il supporto deve essere uno dei beni espressamente indicati dalla norma, deve essere ceduto in unica confezione e a prezzo indistinto con il libro, e non deve essere commercializzabile separatamente.
La nozione di confezione unitaria è intesa in senso commerciale: ricorre sia quando libro e supporto sono fisicamente uniti, sia quando sono semplicemente ceduti contestualmente a prezzo indistinto. Il regime speciale con forfettizzazione della resa e aliquota del 4% si applica solo ai libri scolastici, ai libri universitari, ai dizionari e ai libri fruibili dai disabili visivi.
Per i libri scolastici, la circolare richiama i chiarimenti del MIUR e individua come rilevanti i libri di testo cartacei, digitali e in forma mista. Il libro in forma mista è composto da una parte testuale cartacea o digitale e da contenuti digitali integrativi. Se tali contenuti sono su CD o su altro supporto qualificabile come supporto integrativo, l’intera operazione beneficia del regime speciale, sempre che il supporto sia complementare e non autonomamente commerciabile.
Se invece il contenuto digitale è fruibile solo online o scaricabile da internet, esso costituisce un servizio elettronico autonomo, tassato separatamente con aliquota ordinaria qualora sia previsto un corrispettivo distinto.
Per i libri universitari, la circolare afferma che sono quelli adottati come testo di riferimento per specifici corsi di studio e che tale destinazione può risultare da cataloghi editoriali, indicazioni dell’editore o guide dello studente e siti internet universitari. Anche per tali libri valgono le regole sopra descritte per gli eventuali contenuti digitali integrativi.
Operazioni intra-UE
Le cessioni intra-UE di prodotti editoriali non rientrano nel regime speciale e seguono le regole ordinarie dell’IVA. Si applica la disciplina del decreto-legge n. 331/1993: l’operazione è non imponibile se ricorrono i presupposti della cessione a titolo oneroso di beni trasportati in altro Stato membro verso cessionari soggetti passivi o enti assimilati.
Gli editori emettono fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con la dicitura "operazione non imponibile", e annotano le cessioni in apposito registro.
Per gli acquisti intra-UE, se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sul prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile. Se invece i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta si calcola secondo il criterio adottato dal cessionario e si assolve con reverse charge, senza diritto a detrazione e senza necessità di annotazione nel registro acquisti.
La circolare richiama anche le vendite a distanza da altri Stati membri verso consumatori italiani: quando superano la soglia di 35.000 euro annui, o in caso di opzione per la tassazione in Italia, il soggetto comunitario deve identificarsi in Italia e l’IVA è dovuta secondo il regime speciale editoriale.
Operazioni extra-UE
Per le esportazioni di prodotti editoriali italiani non si applica il regime speciale e si applicano le regole ordinarie: la cessione all’esportazione è non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), DPR 633/1972 e la fattura reca l’annotazione "operazione non imponibile".
Per le importazioni di prodotti editoriali extra-UE, il soggetto passivo è l’importatore che li acquista per la successiva commercializzazione in Italia, oppure il soggetto che distribuisce in Italia copie trasmesse dall’estero. Nei casi di stampa commissionata da operatore non residente si applicano gli stessi criteri di individuazione del soggetto passivo già indicati per l’ambito soggettivo.
Quanto all’imposta, la circolare ricorda il precedente orientamento secondo cui l’IVA è riscossa in dogana sul prezzo di vendita al pubblico. Tuttavia, dal 1° gennaio 2014, per le importazioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi non è più possibile la forfettizzazione della resa. La circolare ritiene comunque possibile, per la singola operazione, optare per l’applicazione delle ordinarie disposizioni doganali sul valore di transazione, con diritto alla detrazione secondo le regole ordinarie; la successiva commercializzazione nazionale seguirà il regime editoriale dell’art. 74.
Prodotti editoriali elettronici
I prodotti diffusi per via telematica e oggetto di commercio elettronico diretto sono qualificati come prodotti editoriali elettronici e, ai fini IVA, come prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972. La circolare cita espressamente gli e-book, i periodici online e gli abbonamenti a riviste online, richiamando il regolamento UE n. 282/2011.
Per tali operazioni non si applica il regime speciale editoriale e l’IVA è dovuta con aliquota ordinaria. La stessa qualificazione vale per il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche.
La circolare esamina anche i libri cartacei che consentono, tramite chiave di accesso, di ottenere online la copia elettronica o aggiornamenti del contenuto. Se il servizio digitale è autonomamente remunerato, esso va tassato separatamente con IVA ordinaria. Se invece la chiave di accesso è inclusa senza corrispettivo distinto, la vendita può essere considerata unitaria, con applicazione del trattamento del prodotto editoriale principale.
Conclusioni operative
La circolare conferma dunque un impianto generale centrato sul regime monofase per la vendita di prodotti editoriali nel territorio dello Stato, ma introduce importanti precisazioni per le confezioni miste, per i supporti integrativi e per i libri scolastici e universitari. Allo stesso tempo, ribadisce l’esclusione dei prodotti editoriali elettronici dal regime speciale e chiarisce il coordinamento con le operazioni intra-UE, extra-UE e con le regole ordinarie in materia di aliquote, detrazione e fatturazione.
Punti principali
Ambito soggettivo
Il regime speciale è il regime naturale per gli editori e si applica, in via generale, al soggetto che assume l’iniziativa economica editoriale e il rischio della realizzazione dell’opera. Per i prodotti editoriali esteri importati o acquistati intra-UE, il soggetto passivo è di regola il cessionario/importatore che li acquista per la successiva commercializzazione in Italia. Sono equiparati agli editori anche i soggetti che distribuiscono in Italia copie di giornali e pubblicazioni trasmessi dall’estero. In caso di stampa commissionata da operatore non residente, il soggetto passivo va individuato nel rappresentante della stabile organizzazione, nell’operatore estero identificato ai sensi dell’art. 35-ter, nel rappresentante nominato ex art. 17, comma 3, oppure, in mancanza, nel cessionario che acquista per la successiva commercializzazione.
Ambito oggettivo e prodotti inclusi
Il regime riguarda giornali quotidiani, periodici, giornali e periodici pornografici, cataloghi, libri e supporti integrativi. Sono inclusi anche i libri su qualsiasi supporto fisico, in linea con la direttiva IVA 2009/47/CE, purché riproducano essenzialmente le stesse informazioni dei libri stampati. Per tutti i prodotti editoriali è essenziale l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo di imposta; in mancanza di tale indicazione il regime non si applica. Anche le copie distribuite gratuitamente rientrano nella base imponibile se contrassegnate come gratuite.
Esclusioni dal regime speciale
Sono escluse le cessioni di prodotti editoriali con beni diversi dai supporti integrativi quando il costo del bene abbinato supera il 50% del prezzo dell’intera confezione; le cessioni intra-UE e le esportazioni, in quanto non imponibili; le intermediazioni con rappresentanza; le attività diverse dalla commercializzazione editoriale; i prodotti editoriali elettronici diffusi per via telematica, qualificati come prestazioni di servizi; e, in generale, le operazioni che non rientrano nella commercializzazione del prodotto editoriale nel territorio dello Stato.
Aliquote IVA applicabili
Alle cessioni e importazioni di prodotti editoriali si applica, in via generale, l’aliquota ridotta del 4% per giornali, libri, periodici e altri beni espressamente indicati dalla Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972. L’aliquota del 4% vale anche per i libri su qualsiasi supporto fisico. Restano soggetti ad aliquota ordinaria i giornali, periodici e cataloghi registrati su CD o supporti analoghi e i prodotti editoriali elettronici. Le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali godono a loro volta del 4% ai sensi del n. 35 della Tabella A.
Determinazione dell’imposta: copie vendute e forfettizzazione della resa
L’imposta è determinata, di regola, in base al prezzo di vendita al pubblico e al numero delle copie vendute. In alternativa, per libri, giornali e periodici non pornografici non ceduti con beni diversi dai supporti integrativi, può applicarsi la forfettizzazione della resa: 70% per i libri e 80% per giornali quotidiani e periodici. Per le copie consegnate o spedite rilevano anche quelle gratuite, in abbonamento o in contratto estimatorio, con esclusione di esportazioni, cessioni intra-UE e campioni gratuiti correttamente contrassegnati.
Novità 2014: confezioni miste con beni diversi dai supporti integrativi
Dal 1° gennaio 2014, per giornali quotidiani, periodici e libri ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, l’imposta si determina comunque in base alle copie vendute e si applica l’aliquota propria di ciascun bene. La disciplina si applica solo se il costo del bene abbinato non supera il 50% del prezzo dell’intera confezione; altrimenti si applicano le regole ordinarie IVA. La circolare precisa i criteri di imputazione del prezzo complessivo ai singoli beni, basati sui costi specificamente riferibili al bene abbinato.
Supporti integrativi e libri scolastici/universitari
La nuova nozione di supporto integrativo comprende nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione con libri per le scuole di ogni ordine e grado, libri per le università, dizionari e libri fruibili dai disabili visivi, a prezzo indistinto e non commercializzabili separatamente. In tali casi si applicano il regime speciale, la forfettizzazione della resa e l’aliquota del 4%. La circolare chiarisce che rientrano nel perimetro i libri di testo cartacei, digitali e in forma mista, quando il supporto digitale è complementare e non autonomamente commercializzabile.
Operazioni con l’estero
Per le cessioni intra-UE ed extra-UE di prodotti editoriali non si applica il regime speciale: trovano applicazione le regole ordinarie IVA e, per le cessioni intra-UE ed esportazioni, la non imponibilità. Per gli acquisti intra-UE, se i prodotti sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta segue il criterio adottato dal cessionario (copie vendute o forfettizzazione della resa) e si assolve con reverse charge, senza detrazione. Per le importazioni, l’IVA è dovuta in dogana sul prezzo di vendita al pubblico; tuttavia, per singole operazioni, l’importatore può optare per il regime ordinario sul valore di transazione, con detrazione secondo le regole comuni.
Prodotti editoriali elettronici
I prodotti diffusi per via telematica e oggetto di commercio elettronico diretto, come gli e-book e i periodici online, sono qualificati come prestazioni di servizi e non rientrano nel regime speciale dell’art. 74. Si applica quindi l’aliquota ordinaria. La circolare distingue inoltre i casi in cui un prodotto cartaceo contiene una chiave di accesso per ottenere online una copia elettronica o aggiornamenti: se il servizio digitale è autonomo e remunerato, è tassato separatamente con IVA ordinaria; se invece è incluso senza corrispettivo distinto, l’operazione può essere valutata unitariamente seguendo il trattamento del prodotto editoriale principale.
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