Circolare n. 21/E del 10/07/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche fiscali introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 in attuazione della direttiva AIFM, con particolare attenzione al regime delle SICAF, alla tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani ed esteri non immobiliari e immobiliari, alle modalità di calcolo della base imponibile e alle norme di coordinamento. Vengono inoltre richiamati gli effetti dell’aumento dell’aliquota dei redditi di natura finanziaria dal 20% al 26% e chiarite le regole transitorie per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014. La circolare specifica infine che l’efficacia delle nuove disposizioni fiscali è subordinata al completamento del quadro civilistico e regolamentare di attuazione.
Fondi di investimento alternativi: chiarimenti fiscali su SICAF, OICR italiani ed esteri, immobiliari e decorrenza delle nuove disposizioni
Fondi di investimento alternativi: disciplina fiscale di SICAF e OICR
La circolare fornisce chiarimenti sulle modifiche fiscali introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, attuativo della direttiva 2011/61/UE (AIFM), che ha inciso sulla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e ha introdotto nel sistema italiano la SICAF. Il documento illustra i nuovi regimi di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani ed esteri, nonché le regole di coordinamento e la decorrenza delle nuove disposizioni.
Quadro normativo e finalità del recepimento
Il decreto ha l’obiettivo di recepire la direttiva AIFM, che introduce un quadro armonizzato per l’autorizzazione, il funzionamento e la trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). La direttiva consente ai gestori autorizzati di istituire, gestire e commercializzare FIA in tutta l’Unione europea mediante il cosiddetto "passaporto del gestore", senza necessità di una sede fissa nello Stato di istituzione del fondo.
La circolare precisa che la direttiva non disciplina direttamente i FIA, i quali restano soggetti alla normativa nazionale dello Stato di istituzione. Il decreto ha quindi modificato il TUF e ha integrato la disciplina fiscale degli OICR per allinearla al nuovo quadro civilistico.
Regime fiscale delle SICAF
Il decreto introduce la SICAF nell’ambito degli OICR italiani. La SICAF è definita come OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
Sotto il profilo fiscale:
- alle SICAF immobiliari si applica il regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare;
- alle SICAF diverse da quelle immobiliari si applicano le disposizioni fiscali previste per le SICAV;
- a tutte le SICAF, indipendentemente dall’oggetto dell’investimento, si applicano le regole IRAP previste per le SICAV.
Per le SICAF immobiliari la circolare richiama anche il regime previsto dal d.l. n. 351/2001 e le ulteriori disposizioni agevolative relative a imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, conferimenti e fondi immobiliari istituzionali.
Redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani non immobiliari
L’articolo 10 del decreto modifica l’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973, ridefinendo la ritenuta applicabile ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e ai fondi lussemburghesi storici.
La ritenuta si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a tutti gli OICR, con esclusione dei fondi immobiliari e delle SICAF immobiliari, che restano soggetti alla disciplina speciale del d.l. n. 351/2001.
Quanto ai sostituti d’imposta:
- in via principale operano le SGR che hanno istituito i fondi, le SICAV e le SICAF, in quanto emittenti delle quote o azioni;
- per i fondi lussemburghesi storici collocati in Italia, la ritenuta è effettuata dai soggetti residenti incaricati del collocamento;
- se una società di gestione estera opera in Italia in libera prestazione di servizi e istituisce o gestisce un OICR in forza del passaporto del gestore, la ritenuta è applicata dalla società estera o da un rappresentante fiscale nominato in Italia;
- in caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è applicata dal soggetto residente incaricato della negoziazione;
- per quote o azioni immesse in un sistema di deposito accentrato, gli adempimenti gravano sugli intermediari residenti e sui soggetti non residenti aderenti al sistema, con nomina di un rappresentante fiscale in Italia per i non residenti.
La circolare chiarisce inoltre che la gestione di un OICR italiano da parte di una società estera in regime di passaporto del gestore non implica automaticamente la presenza di una stabile organizzazione in Italia. Se invece la società estera opera tramite una stabile organizzazione italiana, è quest’ultima ad applicare la ritenuta.
Viene infine ribadito che la residenza fiscale dell’OICR dipende dallo Stato di istituzione e non dal luogo del gestore: sono quindi residenti in Italia gli organismi istituiti in base alla legge italiana, anche se il gestore è non residente.
Redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri non immobiliari
L’articolo 11 del decreto estende l’articolo 10-ter della legge n. 77/1983 a tutte le tipologie di OICR esteri non immobiliari, e non più soltanto agli OICVM armonizzati.
La nuova disciplina distingue:
- gli OICVM conformi alla direttiva UCITS IV, cd. armonizzati;
- gli OICR esteri non immobiliari non conformi alla direttiva, purché il gestore sia soggetto a vigilanza nello Stato di stabilimento e l’organismo sia istituito in uno Stato UE o SEE incluso nella white list.
In questi casi la ritenuta sui redditi di capitale è applicata dagli intermediari residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. Se le quote o azioni sono immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è operata dagli intermediari residenti o dai soggetti non residenti aderenti al sistema, con nomina di un rappresentante fiscale in Italia da parte dei non residenti.
La circolare evidenzia che la ritenuta non si applica ai soggetti non residenti per mancanza del requisito della territorialità. Inoltre, quando le quote o azioni sono collocate all’estero o i proventi sono conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dall’intermediario che interviene nella riscossione.
In assenza di incarico alla riscossione da parte del contribuente, l’intermediario non è tenuto al prelievo; in tal caso opera il regime dell’imposizione sostitutiva in dichiarazione. Rimane fermo il richiamo agli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie estere quando i relativi redditi non siano già stati tassati con le modalità previste dalla normativa richiamata.
Anche per questi OICR esteri la residenza fiscale dipende unicamente dallo Stato di istituzione.
Redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri immobiliari
L’articolo 13 del decreto uniforma il regime fiscale degli OICR immobiliari esteri a quello dei corrispondenti fondi immobiliari italiani. La ratio è anche quella di consentire il coordinamento con la possibilità, per le SGR italiane, di istituire e/o gestire fondi immobiliari all’estero in libera prestazione di servizi.
Per i soggetti residenti, i proventi derivanti da OICR immobiliari esteri seguono quindi il medesimo trattamento fiscale dei fondi immobiliari italiani, incluso il regime della trasparenza per i partecipanti diversi dagli investitori istituzionali che detengono quote superiori al 5%.
La circolare precisa inoltre che, per effetto di tale intervento, i redditi derivanti dalla partecipazione a OICR immobiliari esteri non sono più qualificati come titoli atipici.
Determinazione della base imponibile
Le modifiche agli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 e 10-ter della legge n. 77/1983 semplificano il calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR, estendendo le nuove regole anche agli OICR immobiliari esteri.
Viene superato il riferimento obbligatorio al NAV risultante dai prospetti periodici. Il reddito di capitale è ora determinato come differenza tra:
- il valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni;
- il costo medio ponderato delle quote o azioni.
In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante; se la documentazione manca, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva.
La circolare evidenzia che:
- per gli OICR non quotati, in linea generale il nuovo criterio non modifica il risultato, salvo ipotesi di acquisto o cessione sul mercato secondario;
- per gli OICR quotati, rilevano i valori di mercato effettivi;
- i redditi diversi di natura finanziaria restano determinati secondo le regole ordinarie dell’articolo 67 del TUIR, con deduzione del costo o valore di acquisto e degli oneri inerenti, al netto dei redditi di capitale già maturati ma non riscossi.
Ne deriva che, se la differenza tra valore effettivo e costo medio ponderato è positiva, essa costituisce sempre reddito di capitale; se è negativa, costituisce minusvalenza. Per gli OICR immobiliari, invece, i proventi da cessione delle quote o azioni restano esclusivamente redditi diversi, senza applicazione della regola di scomputo dei redditi di capitale maturati.
Norme di coordinamento
L’articolo 14 del decreto introduce disposizioni di coordinamento con il nuovo impianto normativo. In particolare, disciplina:
- la possibilità di compensare il risparmio d’imposta accumulato dagli OICVM italiani anche con le ritenute applicate sui proventi di OICR non armonizzati diversi dagli immobiliari il cui gestore sia soggetto alla direttiva;
- il concorso dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri alla formazione del risultato maturato della gestione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461/1997;
- gli adempimenti del sostituto d’imposta nei casi in cui un GEFIA estero, in libera prestazione di servizi, istituisca o gestisca in Italia OICR immobiliari, prevedendo la ritenuta da parte del gestore estero o del rappresentante fiscale nominato in Italia.
Decorrenza delle disposizioni
La circolare chiarisce che le disposizioni fiscali del decreto esplicano efficacia solo dopo l’emanazione delle necessarie disposizioni civilistiche e regolamentari di attuazione della direttiva AIFM. Il completamento del recepimento è infatti collegato all’adozione dei regolamenti attuativi del TUF ancora in corso di emanazione.
Resta fermo che le SGR e gli altri soggetti già operativi alla data di entrata in vigore del decreto, 9 aprile 2014, devono adottare entro il 22 luglio 2014 le misure necessarie per conformarsi alla nuova disciplina. La circolare salva comunque i comportamenti nel frattempo adottati in coerenza con le nuove regole fiscali.
Punti principali
Quadro generale e finalità del decreto
Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 recepisce la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM) e modifica sia la disciplina civilistica sia quella fiscale degli OICR. La circolare chiarisce le nuove regole fiscali introdotte dagli articoli 9-14 del decreto, in coordinamento con l’aumento dell’aliquota dei redditi di natura finanziaria previsto dal d.l. n. 66/2014.
Regime fiscale delle SICAF
Le SICAF vengono introdotte nel TUF come OICR italiani chiusi in forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e direzione generale in Italia. Le SICAF immobiliari sono assoggettate al regime fiscale dei fondi immobiliari; le SICAF diverse da quelle immobiliari seguono, invece, la disciplina fiscale prevista per le SICAV. Per tutte le SICAF si applicano inoltre le norme IRAP già previste per le SICAV.
Tassazione dei redditi da OICR italiani non immobiliari
Per i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani non immobiliari, la ritenuta si applica a tutti gli OICR salvo i fondi immobiliari e le SICAF immobiliari. Il soggetto tenuto al prelievo è, in via principale, la SGR, la SICAV o la SICAF che emette quote o azioni; per i fondi lussemburghesi storici collocati in Italia opera il soggetto residente incaricato del collocamento. È disciplinata anche l’ipotesi in cui un gestore estero operi in Italia in libera prestazione di servizi: la ritenuta è effettuata dal gestore estero o da un rappresentante fiscale nominato in Italia. Se le quote sono negoziate o detenute in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è operata dagli intermediari residenti o dai soggetti non residenti aderenti al sistema, con obbligo di rappresentante fiscale per i non residenti. La residenza fiscale dell’OICR dipende dallo Stato di istituzione e non dal luogo del gestore.
Tassazione dei redditi da OICR esteri non immobiliari
L’articolo 10-ter della legge n. 77/1983 viene esteso a tutte le tipologie di OICR esteri non immobiliari, non più solo agli OICVM armonizzati. Il regime di ritenuta si applica agli organismi istituiti in Stati UE o SEE inclusi nella white list, purché il gestore sia soggetto a vigilanza nello Stato di stabilimento. La ritenuta è operata dagli intermediari residenti incaricati del pagamento, del riacquisto o della negoziazione, oppure, se le quote sono immesse in deposito accentrato, dai soggetti residenti o non residenti aderenti al sistema. In mancanza di incarico del contribuente, l’intermediario che interviene nella riscossione non è tenuto al prelievo; il reddito confluisce allora nell’imposizione sostitutiva in dichiarazione, salvo i casi di non residenti. Anche qui si ribadisce che rileva la sola istituzione dell’OICR ai fini della residenza fiscale.
Regime degli OICR esteri immobiliari
I redditi derivanti dalla partecipazione a OICR immobiliari esteri vengono uniformati al regime previsto per i fondi immobiliari italiani. Per i soggetti residenti si applicano le stesse regole dei fondi immobiliari italiani, compreso il regime di trasparenza per i partecipanti diversi dagli investitori istituzionali che detengono più del 5% delle quote. Inoltre, tali redditi non sono più qualificati come titoli atipici.
Base imponibile dei redditi di capitale da OICR
Viene semplificata la determinazione della base imponibile: non si fa più riferimento in ogni caso al NAV risultante dai prospetti periodici, ma al valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione e al costo medio ponderato delle quote o azioni. Il reddito di capitale è la differenza tra tali valori, senza deduzione di spese e oneri; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante o, in difetto, attestato con dichiarazione sostitutiva. Per gli OICR quotati la regola segue i valori di mercato; per gli OICR non quotati, in genere, il nuovo criterio non altera la sostanza del calcolo. Per i redditi diversi di natura finanziaria resta fermo il regime previgente. Per gli OICR immobiliari, i proventi da cessione delle quote o azioni restano qualificati solo come redditi diversi, senza scomputo dei redditi di capitale maturati.
Norme di coordinamento
L’articolo 14 del decreto coordina la nuova disciplina con norme previgenti: consente la compensazione del risparmio d’imposta degli OICVM italiani anche con ritenute su proventi di OICR non armonizzati diversi dagli immobiliari; disciplina il concorso dei redditi di capitale da fondi immobiliari italiani ed esteri al risultato maturato della gestione; e regola gli adempimenti del sostituto d’imposta quando un GEFIA estero, in libera prestazione di servizi, istituisce o gestisce in Italia OICR immobiliari, prevedendo la ritenuta da parte del gestore estero o del suo rappresentante fiscale in Italia.
Decorrenza ed efficacia
Le disposizioni fiscali si applicano dopo l’emanazione delle necessarie disposizioni civilistiche e regolamentari di attuazione del decreto, che la circolare collega al completamento del recepimento della direttiva AIFM. Le SGR e gli altri soggetti già operativi alla data del 9 aprile 2014 devono adeguarsi entro il 22 luglio 2014. Sono comunque fatti salvi i comportamenti tenuti nel frattempo in conformità alle nuove regole fiscali.
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