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Ordinanza

Ordinanza n. 1968/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto la “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)” anche nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, dispone che l'iscrizione al semestre filtro è consentita, senza distinzione, anche agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero e, conseguentemente, in tutte le ulteriori disposizioni che presuppongono tale equiparazione iniziale tra candidati UE e non UE; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”, recante disposizioni attuative del semestre filtro, anche nella parte in cui introduce una graduatoria separata per gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, prevedendo all'art. 1, comma 2, che: “A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro” senza differenziarne il regime di idoneità con riguardo agli esiti conseguiti; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - della disposizione contenuta nel medesimo DM n. 1115/2025 che disciplina la redistribuzione dei posti vacanti riservati agli studenti extra-UE, laddove stabilisce che “gli eventuali posti che, alla data del 16 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie sono resi disponibili per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie”; - dell'Allegato 1 del medesimo decreto, recante “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”, nella parte in cui disciplina separatamente la posizione degli studenti UE e dei non UE residenti in Italia; - dell'Allegato 2 del medesimo decreto, recante “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”, nella parte in cui istituisce formalmente graduatorie autonome e riservate a tale categoria di candidati, disciplinandone tempi e modalità di immatricolazione, senza differenziarne il regime di idoneità con riguardo agli esiti conseguiti; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente, nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata e sempre in atti; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Odontoiatria e Protesi dentaria delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa.

Giustizia amministrativa202602385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Disciplina normativa e attuativa del semestre filtro e delle graduatorie nazionali per l'accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria, nonché esiti delle prove, graduatorie e mancata ammissione dei ricorrenti al secondo semestre di odontoiatria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, graduatorie, atti applicativi ed esiti delle prove relativi al nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, odontoiatria e veterinaria, contestando in particolare l'equiparazione iniziale tra candidati UE e non UE residenti all'estero, la successiva formazione di graduatorie separate per questi ultimi, il regime di idoneità e di valutazione degli esami del semestre filtro, la redistribuzione dei posti vacanti, i criteri di correzione e attribuzione dei punteggi, la segretezza e regolarità delle prove, il mancato inserimento nella graduatoria nazionale e la mancata ammissione al secondo semestre del corso di odontoiatria. In sede cautelare hanno dedotto, tra l'altro, che il mancato superamento degli esami sarebbe dipeso da difficoltà linguistiche, che la finalità di coprire i posti disponibili avrebbe imposto l'ammissione anche dei candidati privi di valutazioni positive e che il sistema avrebbe determinato un'ingiustificata disparità di trattamento tra studenti UE, non UE residenti in Italia e non UE residenti all'estero. Il ricorso incide inoltre sulla posizione dei candidati inseriti nella graduatoria unica nazionale, individuati dal giudice come controinteressati sostanziali.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via preliminare ha ritenuto che la riforma introdotta dal d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71 abbia carattere radicale e complessivo e che le prove del semestre filtro siano qualificabili come veri esami universitari di profitto, non come un tradizionale test selettivo di accesso, essendo libero il primo semestre. Ha quindi escluso l'applicazione automatica degli orientamenti formatisi sul precedente test d'ingresso. Il nuovo sistema, consentendo la frequenza libera del semestre e la prosecuzione dopo il superamento degli esami, non determina, secondo la valutazione cautelare, il medesimo svantaggio competitivo per gli studenti non residenti, poiché le conoscenze richieste sono acquisibili mediante la frequenza dei corsi. Le difficoltà linguistiche dedotte non sono state provate; inoltre, se esistenti, inciderebbero anche sulla capacità di sostenere gli esami universitari e non giustificherebbero una deroga ai requisiti minimi. Il contingente riservato agli studenti non UE residenti all'estero è stato ritenuto una misura di favore e l'esistenza di corsi in lingua inglese attenua ulteriormente la rilevanza della censura linguistica. Quanto alla mancata ammissione, il d.m. n. 1115/2025 ha ampliato la platea degli inseribili in graduatoria consentendo anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti di partecipare, ma ha mantenuto quale requisito minimo il conseguimento di almeno una valutazione positiva. Poiché i ricorrenti non avevano conseguito alcuna sufficienza, essi restavano fuori dall'ambito della deroga. La copertura dei posti deve essere bilanciata con l'esigenza di garantire una preparazione accademica minima e non impone l'ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e con termini perentori: pubblicazione entro 20 giorni dalla comunicazione e deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti in favore del Ministero, per euro 1.000 oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare richiesta

    La tutela cautelare richiede la presenza dei presupposti cautelari, nella specie esclusi per difetto di fumus boni iuris.

  • d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71

    le prove di cui si discorre si atteggiano a tutti gli effetti quali esami universitari di profitto e non già come mero test selettivo di accesso al corso di laurea

    La riforma configura il semestre filtro e le relative prove come percorso universitario con esami di profitto, non come tradizionale test selettivo iniziale.

  • art. 46, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    La normativa prevede misure di supporto alla formazione linguistica degli studenti stranieri; tale previsione è stata valorizzata per escludere che le difficoltà linguistiche dedotte imponessero una deroga ai requisiti di superamento degli esami.

  • d.m. n. 1115/2025

    gli eventuali posti che, alla data del 16 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie sono resi disponibili per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie

    Il meccanismo di formazione delle graduatorie amplia la platea dei candidati ammessi anche a chi non abbia superato tutti gli insegnamenti, ma mantiene il conseguimento di almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la pubblicazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità

    La notifica per pubblici proclami è ammessa quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve indicare le generalità dei destinatari e rispettare il contraddittorio effettivo.

Massime di principio

  • Quando una riforma configura il primo semestre universitario come percorso liberamente frequentabile e le relative prove come esami di profitto, le controversie cautelari non possono essere decise mediante l'acritico richiamo agli orientamenti formatisi sul precedente test selettivo di accesso: occorre verificare la struttura e la funzione proprie del nuovo sistema.
  • La deduzione di difficoltà linguistiche quale causa del mancato superamento di esami universitari deve essere concretamente provata e, anche se accertata, non comporta di per sé la deroga ai requisiti minimi di superamento delle prove, quando le stesse difficoltà incidano sulla complessiva capacità di frequentare e sostenere con profitto il percorso universitario.
  • La finalità di coprire i posti disponibili in una procedura di accesso universitario deve essere bilanciata con l'esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica e non impone l'ammissione di candidati privi di qualunque valutazione positiva, ove la disciplina richieda almeno un esito favorevole.
  • Nell'esercizio della discrezionalità tecnica relativa alla definizione dei requisiti di accesso e delle graduatorie universitarie, le scelte amministrative non sono censurabili in sede cautelare se non risultano prima facie manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare i candidati collocati in una graduatoria nazionale, tali candidati sono controinteressati in senso sostanziale e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata in presenza di un numero elevato di controinteressati che renda sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve contenere l'elenco nominativo dei destinatari e le indicazioni necessarie a garantire l'effettività del contraddittorio; l'omissione degli adempimenti nei termini perentori stabiliti comporta l'improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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