Sentenza n. 10/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - dell’atto di determinazione in €.550.481,40 del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione per il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria relativo all’immobile sito in Palermo nella Via Eugenio L’Emiro n. 22, di cui alla comunicazione prot. n.304802/P del 27.03.2024 del Comune di Palermo, nella parte in cui sono stati richiesti in misura doppia anche gli oneri di urbanizzazione; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi incluso, ove occorra, il Permesso di costruire in sanatoria n.78 del 15.04.2024 nella parte in cui, nelle premesse della Relazione tecnica del responsabile del procedimento allegata, alla lettera I precisa che è stato determinato, in applicazione del comma 2 dell’art. 14 della L.R. n.16/2016 e ss.mm.ii. il contributo di costruzione così come comunicato con nota protocollo n.304802 del 27.03.2024; - e per l’accertamento del diritto della Ergon s.p.a. alla restituzione della somma di € 275.240,70 indebitamente pagata; - e conseguente per la condanna del Comune di Palermo al pagamento a favore della ricorrente della predetta somma di € 275.240,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04.04.2024 fino al soddisfo secondo legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del contributo di costruzione per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, nella parte in cui ha raddoppiato anche gli oneri di urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale che, a fronte della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, aveva quantificato in € 561.120,08 il dovuto, comprendendo € 10.638,68 per contributo di costruzione ed € 550.481,40 per oneri di urbanizzazione. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 7 e 14 l.r. n. 16/2016, nonché eccesso di potere per erroneità del presupposto. Secondo la società, nel permesso in sanatoria il raddoppio previsto dalla legge riguarda soltanto il costo di costruzione, mentre gli oneri di urbanizzazione devono restare dovuti nella misura ordinaria. Ha inoltre chiesto la restituzione di € 275.240,70, corrispondente alla quota degli oneri di urbanizzazione indebitamente raddoppiata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per quanto di ragione. Ha distinto il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dal costo di costruzione: i primi compensano la collettività per il carico urbanistico derivante dall’intervento edilizio e devono essere parametrati all’incidenza delle opere di urbanizzazione; il secondo costituisce una compartecipazione comunale all’incremento di valore dell’immobile e, nella sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, può essere raddoppiato quale conseguenza sanzionatoria dell’edificazione originariamente priva di titolo. L’espressione normativa “contributo di costruzione” in misura doppia deve quindi essere interpretata come riferita al solo costo di costruzione, non agli oneri di urbanizzazione. Il Comune è stato condannato a restituire € 275.240,70, oltre interessi legali dal 4 aprile 2024 fino al soddisfo. È stata invece esclusa la rivalutazione monetaria, poiché l’obbligazione restitutoria dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. produce, quale obbligazione accessoria, soltanto gli interessi. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Il rilascio ordinario del permesso di costruire è subordinato al pagamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; i due componenti hanno natura e funzione differenti.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
contributo di costruzione in misura doppia
Nel permesso di costruire in sanatoria, il raddoppio del contributo riguarda il solo costo di costruzione, mentre gli oneri di urbanizzazione restano dovuti nella misura ordinaria.
art. 7 l.r. n. 16/2016
Recepis nell’ordinamento regionale la disciplina dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 relativa al contributo di costruzione.
art. 14 l.r. n. 16/2016
Recepis in Sicilia la disciplina dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e, nel permesso in sanatoria, impone il contributo di costruzione in misura doppia, da intendere secondo il giudice come raddoppio del solo costo di costruzione.
art. 2033 cod. civ.
La restituzione dell’indebito genera l’obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi, ma non la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il raddoppio del “contributo di costruzione” deve essere riferito al solo costo di costruzione e non agli oneri di urbanizzazione.
- Gli oneri di urbanizzazione hanno funzione compensativa rispetto al carico urbanistico prodotto dall’intervento edilizio; poiché tale carico e le opere di urbanizzazione restano sostanzialmente quelli di riferimento, gli oneri non possono essere raddoppiati per il solo fatto che l’edificazione sia stata originariamente realizzata senza titolo.
- Il costo di costruzione, distinto dagli oneri di urbanizzazione, può essere maggiorato in sanatoria con funzione sanzionatoria per l’edificazione eseguita in assenza del titolo, anche quando l’intervento risulti successivamente conforme e assentibile.
- In caso di restituzione di somme indebitamente versate alla pubblica amministrazione, l’obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. comporta il riconoscimento degli interessi, ma non della rivalutazione monetaria, salvo diverso titolo giustificativo.
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