Cassazione Penale, Sentenza n. 13119/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva revocato, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., la sentenza definitiva del 13/02/2017 con cui Martin era stato condannato per furto aggravato. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la successiva condanna per ricettazione (sentenza del 31/10/2018, definitiva 04/05/2019) riguardasse lo stesso fatto. Il Procuratore sostiene invece che i fatti sono diversi: la prima condanna concerneva un furto in abitazione ai danni di Annese Vincenzo con arresto immediato; la seconda riguarda il rinvenimento su un'autovettura di ulteriori oggetti, diversi da quelli sottratti alla predetta parte offesa e acquisiti in momenti differenti. In più, il ricorrente deduce la preclusione per una pregressa rideterminazione della pena disposta con ordinanza del 05/10/2020, ma questo secondo motivo risulta assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo ritenendolo assorbente. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'istituto ex art. 669 c.p.p., l'identità del fatto richiede la coincidenza delle condizioni di tempo, luogo e persone; costituisce invece fatto diverso ogni ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa distinta nello spazio e nel tempo. Poiché le due condanne riguardavano fatti e oggetti materiali differenti, la revoca della prima sentenza era ingiustificata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
L'identità del fatto richiesta per gli effetti dell'art. 669 c.p.p. implica la coincidenza delle condizioni di tempo, luogo e persone; non si estende a manifestazioni delittuose distinte nello spazio e nel tempo.
art. 624-bis cod. pen.
Riferito al reato di furto in abitazione; nella vicenda la condanna per furto si inserisce in un contesto fattuale distinto rispetto alla successiva ricettazione.
art. 625 cod. pen.
Norma sull'aggravamento del furto; citata per la qualificazione del reato oggetto della prima condanna, senza essere ritenuta coincidente con i successivi fatti di ricettazione.
art. 648 cod. pen.
Riguarda la ricettazione; la Corte ha rilevato che la ricettazione accertata nella seconda sentenza coinvolgeva oggetti differenti e circostanze diverse rispetto al furto, formando dunque un fatto diverso.
art. 81 cod. pen.
Citato tra le norme rilevanti ma non specificamente interpretato dalla Corte nel provvedimento; presente nel quadro delle norme penali richiamate.
artt. 649 e 650 cod. proc. pen.
Riferite alla questione della preclusione e delle decisioni precedenti del giudice dell'esecuzione; la Corte non si è soffermata sul loro concreto rilievo perché ha ritenuto il primo motivo assorbente.
Massime di principio
- Per ritenere l'identità del "fatto" ai fini dell'art. 669 c.p.p. è necessaria la coincidenza delle condizioni di tempo, luogo e persone: differenze su questi elementi indicano fatti diversi.
- La semplice violazione della stessa norma penale in due sentenze non implica automaticamente identità del fatto; occorre valutare gli elementi materiali concreti (oggetti sottratti o ricettati, momento e luogo della condotta).
- Se una condotta costituisce un'ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa separata nello spazio o nel tempo, deve essere considerata un fatto diverso e non può giustificare la revoca di una precedente condanna per identità del fatto.
- Quando il giudice dell'esecuzione valuta la revoca di una sentenza per motivi di identità, deve confrontare dettagliatamente le due pronunce (descrizione del fatto, beni, tempi, luoghi e persone) prima di applicare gli istituti di preclusione o revoca.
- Se esiste una precedente determinazione della pena o altra pronuncia dell'esecuzione, tale circostanza può rilevare (preclusione), ma non surroga la verifica sostanziale della identità materiale dei fatti; la questione processuale può comunque essere assorbita da un accertamento negativo sull'identità del fatto.
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