Sentenza n. 397/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento della illegittimità del silenzio - serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone sull'istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 del d.Lgs. n.159/2011, presentata in data 21 novembre 2024; l’accertamento - dell'obbligo della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso; e la condanna della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone a riscontrare la predetta istanza e i successivi solleciti formulati dalla -OMISSIS- e, per l'effetto, concludere quanto prima il procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Crotone sull'istanza di aggiornamento dell'informazione antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Crotone sull'istanza di aggiornamento presentata il 21 novembre 2024 ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la condanna della Prefettura a riscontrare l'istanza e i successivi solleciti. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di informazione antimafia liberatoria, definendo il procedimento di aggiornamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento espresso di informazione antimafia liberatoria intervenuto nelle more ha concluso il procedimento e ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e degli esiti procedimentali.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione e dell'obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'istanza di aggiornamento dell'informazione antimafia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione nelle more del processo di un provvedimento espresso che definisca il procedimento e soddisfi integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena satisfattività del provvedimento sopravvenuto rispetto al bene della vita perseguito con l'azione contro il silenzio.
- La definizione del procedimento da parte dell'amministrazione nelle more del giudizio non comporta automaticamente la soccombenza dell'amministrazione; le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e degli esiti procedimentali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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