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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/37

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/37 of 16 January 2020 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq

Normativa europea32020R0037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione della Commissione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che contiene l’elenco dei soggetti iracheni soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. A seguito della decisione del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2 gennaio 2020, quindici voci sono state cancellate dall’elenco. L’atto si limita quindi a recepire tale aggiornamento nell’ordinamento UE, con applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Rimozione di quindici enti/persona giuridiche dall’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione all’Iraq.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i soggetti destinatari del regime restrittivo dell’Unione in materia di Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003, limitatamente all’allegato III. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. L’ambito materiale è circoscritto alla modifica dell’elenco di soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq alla data del 22 maggio 2003; non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure restrittive generali.

Rimozione di quindici enti dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/37 della Commissione modifica in modo puntuale il regime restrittivo dell’Unione relativo all’Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento è motivato dall’aggiornamento intervenuto a livello ONU: il 2 gennaio 2020 il Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ha deciso di rimuovere quindici soggetti dall’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo

Il considerando richiama l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che elenca organismi pubblici, società, agenzie e persone fisiche e giuridiche del precedente governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003. L’atto di esecuzione serve quindi ad allineare il diritto dell’Unione alla decisione del Comitato sanzioni ONU.

Modifica dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento. In concreto, vengono cancellate quindici iscrizioni, tra cui diverse autorità e imprese statali irachene, nonché centri di formazione e organizzazioni settoriali operanti in ambito industriale, agricolo, energetico, abitativo e commerciale.

Effetti giuridici

La conseguenza pratica è che i soggetti cancellati cessano di essere compresi nell’elenco europeo dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003, nei limiti della disciplina ivi contenuta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di quindici iscrizioni dall’elenco dei soggetti soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.

Base fattuale dell’aggiornamento

Nei considerando si richiama la decisione del 2 gennaio 2020 del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha rimosso quindici voci dalla lista dei soggetti cui deve applicarsi il congelamento. Il regolamento UE adegua pertanto l’allegato III a tale decisione.

Elenco delle voci cancellate

L’allegato elimina, tra gli altri, Baghdad Municipality; Chemical, Petrochemical, Mechanical and Metalurgical Training Centre; Directorate-General of Minor Projects and Rural Electrification; Directorate of Training Centre for Iron and Steel; Mechanical Training Centre/Nassiriya; State Enterprise for Mechanical Industries; State Enterprise for Phosphates; State Establishment for Agricultural Marketing; State Organisation for Agricultural Marketing; State Organisation for Agricultural Mechanisation and Agricultural Supplies; State Organisation for Electricity; State Organisation for Food Industries; State Organisation of Housing; Steel and Timber State Enterprise; Vocational Training Centre for Engineering and Metallic Industries.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e sicurezza comunecongelamento di capitalirelazioni economiche e finanziarie internazionali

Testo integrale

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