Regolamento (UE) 2020/39
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/39 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abolizione delle misure sui perossisolfati cinesi. La Commissione conclude che i prezzi e i costi interni cinesi sono fortemente distorti e costruisce il valore normale sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Turchia. Poiché l’industria dell’Unione risulta non aver subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame ma sarebbe esposta a un serio deterioramento in caso di scadenza, il dazio antidumping definitivo viene mantenuto e reso applicabile con specifiche regole documentali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020), originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda gli importatori nell’UE e i produttori/esportatori cinesi interessati, con aliquote differenziate per ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., United Initiators (Shanghai) Co. Ltd. e per tutte le altre società. L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza si applica l’aliquota residuale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39: dazio antidumping definitivo sui perossisolfati originari della RPC
Il regolamento interviene a conclusione di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sulle importazioni di perossisolfati dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che la cessazione delle misure esporrebbe l’industria dell’Unione a un rischio concreto di reiterazione del dumping e del pregiudizio, in un contesto di forti distorsioni dell’economia cinese e di capacità produttive inutilizzate significative.
Contesto procedurale
Le misure originarie erano state istituite nel 2007 e prorogate nel 2013. Il riesame è stato avviato su richiesta dei produttori dell’Unione, che rappresentano il 100 % della produzione unionale del prodotto interessato. Nel frattempo, la Commissione ha anche aperto un’inchiesta antielusione nei confronti di ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd., specificando che tale procedura non incide sull’esito del riesame in previsione della scadenza.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito dai perossisolfati (persolfati), incluso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020). La Commissione ribadisce che i prodotti fabbricati e venduti nell’Unione, quelli venduti sul mercato interno cinese e quelli importati dalla RPC presentano caratteristiche fisiche e chimiche di base e usi finali sostanzialmente identici; perciò sono qualificati come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valutazione del dumping e applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis
La Commissione constata che, a causa delle distorsioni significative presenti in Cina, i prezzi e i costi interni non sono idonei a determinare il valore normale. In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, il valore normale viene quindi costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni. Per farlo, la Commissione seleziona la Turchia come paese rappresentativo, in quanto ritenuto il più comparabile alla RPC per livello di sviluppo economico e disponibile come fonte di dati pubblici pertinenti.
Distorsioni significative nell’economia cinese
Il regolamento dedica ampio spazio alla descrizione delle distorsioni sistemiche della RPC: ruolo guida del PCC, pianificazione industriale pervasiva, presenza statale nelle imprese, interferenze nella determinazione dei prezzi e dei costi, politiche pubbliche che influenzano le forze di mercato, applicazione inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale, distorsione dei salari e accesso ai finanziamenti condizionato da istituzioni non indipendenti dallo Stato. Tali elementi si riflettono anche sul settore dei perossisolfati e sui fattori produttivi rilevanti, quali materie prime, energia, lavoro, terreni e capitale.
Metodo di costruzione del valore normale
Per la costruzione del valore normale, la Commissione utilizza dati turchi relativi a materie prime, manodopera, energia elettrica e dati finanziari di Ak-Kim per SGAV e profitti. Tra i principali fattori produttivi considerati figurano acido solforico/oleum, ammoniaca anidra, solfato di ammonio, idrossido di sodio e idrossido di potassio; per la manodopera si usa il costo del lavoro nel manifatturiero turco; per l’energia il prezzo industriale dell’elettricità in Turchia. Le SGAV sono fissate al 19,34 % del costo del venduto e il profitto al 27,81 %.
Rischio di reiterazione del dumping
Non essendo rappresentative le vendite nell’Unione del produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione valuta il rischio di reiterazione del dumping confrontando il valore normale con i prezzi di esportazione verso paesi terzi. Da tale confronto emerge che i prezzi all’esportazione cinesi risultano significativamente inferiori al valore normale e, in ogni caso, inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di oltre il 20 % in diversi confronti. A ciò si aggiunge una significativa capacità produttiva inutilizzata in Cina, stimata ben oltre il consumo totale dell’Unione, e la persistente attrattività del mercato europeo.
Situazione dell’industria dell’Unione e rischio di reiterazione del pregiudizio
L’industria dell’Unione è costituita da due produttori che rappresentano il 100 % della produzione unionale. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione cresce dell’8 %, ma le vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione restano sostanzialmente stabili o in lieve calo. La redditività rimane positiva ma inferiore al margine di profitto di riferimento dell’inchiesta iniziale. La Commissione conclude che, pur non essendovi stato un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, l’abolizione delle misure comporterebbe rapidamente un deterioramento grave: diminuzione delle vendite, perdita di quota di mercato, compressione dei prezzi e passaggio dalla redditività al quasi-break even e poi alla perdita.
Interesse dell’Unione, utilizzatori e importatori
Nel bilanciamento degli interessi ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene prevalente la tutela dell’industria dell’Unione. Le osservazioni di un utilizzatore vengono respinte, anche perché il prodotto è acquistabile da fonti alternative e l’impatto del dazio sui prodotti a valle è ritenuto marginale. Anche gli importatori non risultano penalizzati in modo sproporzionato, poiché il loro business non dipende in misura significativa dal prodotto oggetto del riesame e vi sono fornitori alternativi sul mercato.
Contenuto operativo delle misure
L’articolo 1 introduce il dazio definitivo e stabilisce le aliquote individuali e residuali; disciplina inoltre la condizione documentale per accedere ai dazi individuali e rinvia, in via residuale, alle norme doganali vigenti. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e conferma l’applicabilità diretta del regolamento in tutti gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori italiani
Per gli importatori italiani, il punto centrale è la corretta classificazione doganale del prodotto e la verifica della documentazione commerciale necessaria per le aliquote individuali. In assenza della fattura conforme, l’operatore non può beneficiare del dazio agevolato e si applica l’aliquota residuale del 71,8 %. Per i consulenti aziendali e doganali, il regolamento conferma la necessità di una scrupolosa due diligence sulla filiera di origine e sulla corrispondenza tra produttore, codice TARIC e prova documentale richiesta.
Disposizioni principali
Istituzione e aliquote del dazio
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, originari della RPC. Le aliquote sono: 0,0 % per ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (codice TARIC A820); 24,5 % per United Initiators (Shanghai) Co. Ltd. (codice TARIC A821); 71,8 % per tutte le altre società (codice TARIC A999).
Condizione per l’aliquota individuale
L’aliquota individuale è applicabile solo se all’autorità doganale dell’UE viene presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, datata e firmata da un responsabile della società emittente. In assenza della fattura conforme si applica il dazio per le "tutte le altre società".
Riesame in previsione della scadenza e conclusioni sul dumping
Il regolamento adotta la conclusione della Commissione secondo cui, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di reiterazione del dumping. La Commissione fonda la valutazione su persistenti distorsioni significative in Cina e sulla significativa capacità inutilizzata dei produttori cinesi.
Valore normale costruito con paese rappresentativo
Poiché i prezzi e i costi cinesi non sono ritenuti affidabili, la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. Il valore normale è costruito sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo e i dati di Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi per SGAV e profitti.
Conclusioni su persistenza/reiterazione del pregiudizio
La Commissione rileva che, nel periodo di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole, ma che una scadenza delle misure provocherebbe in breve tempo una reiterazione del pregiudizio: calo delle vendite, perdita di quote di mercato e forte riduzione della redditività, fino a una situazione di perdita in due anni.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione: tutela l’industria dell’Unione da un probabile ritorno del dumping e non arreca agli utilizzatori e importatori un pregiudizio sproporzionato, anche perché esistono fonti alternative di approvvigionamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Restano applicabili, salvo diverse disposizioni, le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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