Regolamento (UE) 2020/38
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/38 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2020 che stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione di informazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce il quadro tecnico per lo scambio elettronico delle informazioni previste dal regolamento (UE) 2017/2403 in materia di flotte da pesca esterne. Specifica quali banche dati debbano essere utilizzate, quale formato informatico adottare per i messaggi e come avvenga la trasmissione automatizzata e immediata tra gli attori coinvolti. Disciplina inoltre la gestione delle modifiche dei formati tecnici e la conservazione dei dati personali, fissando regole di durata massima e di anonimizzazione. Si applica dal 1º dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione elettronica delle informazioni previste dal regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi di informazioni tra Stati membri, paesi terzi e Commissione relativi alle autorizzazioni di pesca e ad altri dati previsti dai titoli II, III e IV del regolamento (UE) 2017/2403. Riguarda in particolare le domande di autorizzazione, i dati contenuti nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione e il loro formato/trasmissione elettronica. Sono coinvolti anche i dati personali connessi alle navi e ai proprietari, con obbligo di rispetto della disciplina UE sulla protezione dei dati. Il regolamento si applica dal 1º dicembre 2020.
Requisiti tecnico-operativi per lo scambio di informazioni sulle flotte da pesca esterne
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/38 della Commissione attua l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Esso nasce dall’esigenza di rendere omogeneo, elettronico e tecnicamente interoperabile lo scambio di informazioni relative alle autorizzazioni di pesca, utilizzando banche dati e standard informatici comuni.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli scambi di informazioni tra Stati membri, paesi terzi e Commissione nei casi previsti dal regolamento (UE) 2017/2403, in particolare per le domande di autorizzazione e per i dati necessari alla gestione delle autorizzazioni di pesca. Il regolamento incide sulle informazioni presenti nella banca dati della flotta peschereccia dell’Unione e nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione, includendo anche dati personali relativi alla nave e al proprietario.
Definizioni e infrastrutture informative
Ai fini del regolamento si applicano innanzitutto le definizioni del regolamento base. In aggiunta, vengono individuate due infrastrutture fondamentali:
- la banca dati della flotta peschereccia dell’Unione, tenuta dalla Commissione e alimentata secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;
- la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione, istituita dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2017/2403 per consentire lo scambio di informazioni previsto dal medesimo regolamento.
Domande di autorizzazione e utilizzo dei dati esistenti
Per la presentazione delle domande di autorizzazione di pesca, l’articolo 3 richiede che gli Stati membri e i paesi terzi presentino una domanda distinta:
- per nave,
- per accordo,
- per categoria di pesca,
- per periodo.
Le informazioni già presenti nella banca dati della flotta peschereccia dell’Unione devono essere riutilizzate dalla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione, così da evitare duplicazioni e garantire coerenza tra le fonti informative.
Formato elettronico delle informazioni
L’articolo 4 è il cuore tecnico del regolamento. Stabilisce che il formato degli scambi informativi disciplinati dagli articoli 11, 18, 22 e 25 del regolamento (UE) 2017/2403 sia l’XSD del campo "Licenze, autorizzazioni e permessi di pesca" (FLAP), basato sulla norma P1000-9 del protocollo UN/FLUX. I messaggi devono essere conformi allo schema XML e alle librerie di standardizzazione UN/FLUX, utilizzando inoltre i codici e l’XSD presenti nel Master Data Register del sito web della Commissione dedicato alla pesca.
Il regolamento attribuisce anche rilevanza operativa al documento di attuazione FLAP, che gli Stati membri devono utilizzare per garantire l’invio di messaggi corretti e l’osservanza delle procedure della banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione.
Trasmissione, convalida e risposta
L’articolo 5 prevede una trasmissione:
- interamente automatizzata,
- immediata,
- mediante lo "strato di trasporto" per gli scambi di dati sulla pesca messo a disposizione dalla Commissione.
Il mittente è responsabile della corretta comunicazione dei messaggi secondo le regole di convalida e verifica contenute nel documento di attuazione FLAP. Il destinatario deve inviare un messaggio di risposta con cui conferma la ricezione e comunica l’esito della convalida e della verifica.
Aggiornamento dei formati tecnici
L’articolo 6 disciplina le modifiche al formato XML del dominio FLAP UN/FLUX e al documento di attuazione FLAP. Tali modifiche sono decise dai servizi della Commissione di concerto con gli Stati membri. La loro efficacia è soggetta a una finestra temporale minima e massima:
- non prima di sei mesi dalla decisione;
- comunque entro 18 mesi dalla decisione.
Protezione dei dati personali e conservazione
Il regolamento riconosce che la banca dati può contenere dati personali, come l’identificativo della nave e i dati del proprietario. Richiama il rispetto costante dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679 e, per ragioni di gestione sostenibile e di controllo delle attività di pesca, ammette una conservazione dei dati per dieci anni.
L’articolo 7 specifica che:
- il termine ordinario massimo di conservazione è di dieci anni;
- se i dati servono per un’infrazione, un’ispezione o un procedimento giudiziario o amministrativo, la conservazione può estendersi a venti anni;
- oltre tale periodo, i dati devono essere anonimizzati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1º dicembre 2020. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403, con riferimento agli scambi informativi previsti da tale disciplina.
Definizioni e banche dati rilevanti
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/2403 e introduce due nozioni chiave: la banca dati della flotta peschereccia dell’Unione, tenuta dalla Commissione e integrata con i dati supplementari sulle navi; e la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione, istituita per garantire lo scambio di informazioni ai sensi dei titoli II e III del regolamento base.
Domande di autorizzazione di pesca
L’articolo 3 prevede che, al momento della presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2403, gli Stati membri e i paesi terzi presentino una domanda per nave, per accordo, per categoria di pesca e per periodo. Le informazioni sulle navi presenti nella banca dati della flotta peschereccia dell’Unione devono essere utilizzate dalla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione.
Formato dei dati e standard tecnici
L’articolo 4 stabilisce che il formato delle informazioni scambiate ai sensi degli articoli 11, 18, 22 e 25 del regolamento (UE) 2017/2403 è l’XSD del campo "Licenze, autorizzazioni e permessi di pesca" (FLAP), basato sulla norma P1000-9 del protocollo UN/FLUX. I dati, i componenti fondamentali e i messaggi XML devono conformarsi all’XSD basato sulle librerie di standardizzazione UN/FLUX; devono inoltre essere utilizzati l’XSD e i codici del Master Data Register del sito web della Commissione dedicato alla pesca e il documento di attuazione FLAP.
Trasmissione automatizzata e conferma di ricezione
L’articolo 5 dispone che i messaggi siano trasmessi in modo interamente automatizzato e immediato tramite lo "strato di trasporto" per gli scambi di dati sulla pesca messo a disposizione dalla Commissione. Il mittente resta responsabile della corretta comunicazione secondo le regole di convalida e verifica del documento di attuazione FLAP, mentre il destinatario deve confermare ricezione ed esito della convalida/verifica con apposito messaggio di risposta.
Modifiche tecniche dei formati
L’articolo 6 prevede che le modifiche del formato XML del dominio FLAP UN/FLUX e del documento di attuazione FLAP siano decise dai servizi della Commissione di concerto con gli Stati membri. Tali modifiche entrano in vigore non prima di sei mesi dalla decisione e comunque entro 18 mesi, termine fissato di concerto con gli Stati membri.
Protezione e conservazione dei dati personali
L’articolo 7 stabilisce che i dati personali contenuti nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione siano conservati per un massimo di dieci anni; se necessari per infrazione, ispezione o procedimento giudiziario o amministrativo, possono essere conservati per venti anni. Se conservati più a lungo, devono essere resi anonimi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º dicembre 2020. È inoltre ribadita la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 gen 2020Regolamento (UE) 2020/39
- Regolamento · 16 gen 2020Regolamento (UE) 2020/37
- Regolamento · 15 gen 2020Regolamento (UE) 2020/34
- Regolamento · 15 gen 2020Regolamento (UE) 2020/35
- Regolamento · 17 gen 2020Regolamento (UE) 2020/103
- Regolamento · 17 gen 2020Regolamento (UE) 2020/43
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →