Regolamento (UE) 2020/103
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/103 della Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la classificazione armonizzata delle sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il procedimento di rinnovo delle sostanze attive fitosanitarie per integrare in modo sistematico la classificazione ed etichettatura armonizzate previste dal regolamento CLP. Rafforza il coordinamento tra Stato membro relatore, ECHA ed EFSA, introduce obblighi specifici di proposta di classificazione e adegua diversi termini procedurali. Prevede inoltre una disciplina transitoria per non incidere sui procedimenti già avanzati.
Modifica le regole procedurali del rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, introducendo e coordinando la classificazione armonizzata con il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, con riguardo in particolare all’attività dello Stato membro relatore, dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). L’applicazione temporale riguarda le procedure di rinnovo per le quali il periodo di approvazione scade il 13 maggio 2023 o dopo tale data; restano esclusi i rinnovi per i quali i fascicoli supplementari erano già stati presentati prima della data di adozione del regolamento. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini del SEE.
Modifica della procedura di rinnovo delle sostanze attive e coordinamento con la classificazione armonizzata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/103 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La modifica nasce dall’esigenza di integrare in modo più strutturato la procedura di rinnovo con le regole sulla classificazione ed etichettatura armonizzate del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), soprattutto per consentire che la valutazione del rinnovo si svolga con un adeguato supporto tecnico da parte dell’ECHA e del suo comitato per la valutazione dei rischi.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento mira a rendere più coerente il rinnovo delle sostanze attive con la disciplina CLP, prevedendo che lo Stato membro relatore presenti, nell’ambito del rinnovo, una proposta di classificazione armonizzata almeno per le principali classi di pericolo rilevanti per la valutazione regolatoria della sostanza. Il considerando segnala inoltre che occorre concedere tempo supplementare allo Stato membro relatore e all’EFSA per svolgere le rispettive attività, riducendo di conseguenza il tempo a disposizione dei richiedenti tra la domanda di rinnovo e la presentazione dei fascicoli supplementari.
Fascicoli supplementari e termini procedurali
La modifica principale riguarda la tempistica. L’articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che i fascicoli supplementari debbano essere presentati almeno 33 mesi prima della scadenza dell’approvazione. Questa anticipazione rafforza la fase istruttoria e consente di riorganizzare i tempi delle valutazioni successive.
Sempre in chiave temporale, l’articolo 11 del regolamento n. 844/2012 è modificato estendendo da 12 a 13 mesi diversi termini interni della procedura, in particolare ai paragrafi 1, 5 e 6. La modifica riflette la necessità di allocare più tempo allo Stato membro relatore e all’EFSA, in ragione dell’inserimento della nuova componente relativa alla classificazione armonizzata.
Obbligo di proposta di classificazione armonizzata
Il cuore della riforma è il nuovo articolo 11, paragrafo 9. Lo Stato membro relatore deve presentare all’ECHA, al più tardi al momento della trasmissione del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, una proposta ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La proposta deve riguardare almeno le seguenti classi di pericolo:
- esplosivi;
- tossicità acuta;
- corrosione/irritazione della pelle;
- gravi danni oculari/irritazione oculare;
- sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle;
- mutagenicità sulle cellule germinali;
- cancerogenicità;
- tossicità per la riproduzione;
- tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola;
- tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta;
- pericoloso per l’ambiente acquatico.
Se lo Stato membro relatore ritiene che i criteri di classificazione non siano soddisfatti per una o più di tali classi, deve motivare in modo adeguato tale conclusione. Inoltre, se esiste già presso l’ECHA una proposta di classificazione ancora in corso di valutazione, la nuova proposta deve limitarsi alle classi di pericolo non coperte, salvo che siano emerse nuove informazioni non incluse nel fascicolo pendente. Per le classi già oggetto di un parere del comitato per la valutazione dei rischi, è sufficiente che lo Stato membro relatore giustifichi la perdurante validità del parere o, se del caso, della classificazione già esistente.
Intervento dell’ECHA e del comitato per la valutazione dei rischi
Il nuovo articolo 11 ter prevede che il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA si adoperi per adottare il proprio parere entro 13 mesi dalla presentazione della proposta di classificazione di cui all’articolo 11, paragrafo 9. La regola mira a garantire che il parere del comitato sia disponibile in tempo utile per l’istruttoria conclusiva dell’EFSA e per la decisione finale sulla sostanza attiva.
L’ECHA può formulare osservazioni sulla documentazione trasmessa dallo Stato membro relatore. Il regolamento valorizza così il coordinamento tra valutazione fitosanitaria e classificazione chimica armonizzata, evitando duplicazioni e incompatibilità tra i due procedimenti.
Ruolo dell’EFSA nella fase conclusiva
L’articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che l’EFSA debba verificare se il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ricevuto dallo Stato membro relatore contenga tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato e trasmetterlo al richiedente e agli altri Stati membri entro tre mesi dal ricevimento.
L’articolo 13, paragrafo 1, viene riformulato per prevedere che l’EFSA adotti le proprie conclusioni entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 3, oppure, se il parere del comitato per la valutazione dei rischi viene adottato successivamente, entro due settimane da tale adozione. Le conclusioni devono essere formulate alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate, dei documenti di orientamento applicabili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari e del parere del comitato per la valutazione dei rischi.
Contenuto della relazione sul rinnovo e della proposta finale
L’articolo 14, paragrafo 1, è modificato per specificare che la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento devono tener conto di tutti i principali elementi istruttori: il progetto di rapporto valutativo dello Stato membro relatore, le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, le conclusioni dell’EFSA, se già disponibili, e l’eventuale parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA.
Applicazione nel tempo e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata alle procedure di rinnovo delle sostanze attive il cui periodo di approvazione scade il 13 maggio 2023 o in data successiva. È espressamente esclusa l’applicazione alle procedure per le quali i fascicoli supplementari siano già stati presentati prima della data di adozione del regolamento, così da evitare effetti retroattivi su procedimenti già avviati.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per i richiedenti e i consulenti che seguono i rinnovi delle sostanze attive, l’atto impone una pianificazione più anticipata delle attività istruttorie e una maggiore attenzione alla dimensione CLP della sostanza. Per gli operatori del settore agrochimico, il regolamento rafforza il legame tra approvazione fitosanitaria e classificazione chimica armonizzata, con potenziali riflessi sia sui tempi di rinnovo sia sulla gestione regolatoria della sostanza a livello europeo.
Disposizioni principali
Presentazione dei fascicoli supplementari
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 844/2012 è sostituito prevedendo che i fascicoli supplementari siano presentati con un anticipo di almeno 33 mesi sulla scadenza dell’approvazione.
Contenuto della domanda di rinnovo
All’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), è precisato che la domanda deve includere una proposta di classificazione quando la sostanza debba essere classificata o riclassificata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Adeguamento dei termini della valutazione da parte dello Stato membro relatore
All’articolo 11, i termini di 12 mesi sono estesi a 13 mesi ai paragrafi 1, 5 e 6; inoltre, al paragrafo 2, lettera e), la classificazione deve essere proposta, confermata o riclassificata in coerenza con il fascicolo di cui al nuovo paragrafo 9.
Obbligo di proposta di classificazione armonizzata all’ECHA
Il nuovo articolo 11, paragrafo 9, impone allo Stato membro relatore di presentare all’ECHA, al più tardi al momento del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, una proposta ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per ottenere un parere sulla classificazione armonizzata almeno per specifiche classi di pericolo: esplosivi, tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, gravi danni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione singola e ripetuta, e pericoloso per l’ambiente acquatico.
Regole per proposte già pendenti e per classi già coperte da parere del RAC
Se una proposta di classificazione è già pendente presso l’ECHA, lo Stato membro relatore limita la nuova proposta alle classi di pericolo non coperte, salvo nuove informazioni. Per classi già oggetto di parere del comitato per la valutazione dei rischi, è sufficiente motivare che il parere o la classificazione esistente restano validi; l’Agenzia può formulare osservazioni.
Termine per il parere del comitato per la valutazione dei rischi
È introdotto l’articolo 11 ter, secondo cui il comitato per la valutazione dei rischi si adopera per adottare il parere di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 entro 13 mesi dalla presentazione della proposta di cui all’articolo 11, paragrafo 9.
Verifica del rapporto valutativo da parte dell’EFSA
All’articolo 12, paragrafo 1, l’EFSA deve verificare se il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo contenga tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato e trasmetterlo al richiedente e agli altri Stati membri entro tre mesi dal ricevimento.
Termine per le conclusioni dell’EFSA
All’articolo 13, paragrafo 1, l’EFSA deve adottare le conclusioni entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 3, oppure, se successivo, entro due settimane dall’adozione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA; le conclusioni devono basarsi sulle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, sui documenti di orientamento applicabili e sul parere del RAC.
Contenuto della relazione sul rinnovo e del progetto di regolamento
L’articolo 14, paragrafo 1, è modificato per imporre che la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento tengano conto del progetto di rapporto valutativo dello Stato membro relatore, delle osservazioni ricevute, delle conclusioni dell’EFSA se presentate e dell’eventuale parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA.
Entrata in vigore, applicazione e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle procedure di rinnovo con scadenza dell’approvazione dal 13 maggio 2023 in poi, ma non si applica ai rinnovi per i quali i fascicoli supplementari siano già stati presentati prima della data di adozione.
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