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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/43

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/43 della Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza ciclesonide per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/43 della Commissione aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per introdurre la ciclesonide nella tabella delle sostanze farmacologicamente attive soggette a limite massimo di residui. La misura recepisce il parere dell’EMA, che ha raccomandato un LMR per i tessuti degli equidi, escludendo gli animali produttori di latte per il consumo umano. Viene inoltre precisato che, allo stato, non è ritenuta opportuna l’estrapolazione ad altre specie da produzione alimentare per insufficienza di dati.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire e classificare la ciclesonide ai fini del limite massimo di residui negli alimenti di origine animale, con riferimento agli equidi.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione dei residui della sostanza farmacologicamente attiva ciclesonide negli alimenti di origine animale, limitatamente agli equidi. La disciplina riguarda i medicinali veterinari destinati ad animali della produzione alimentare, con esclusione degli animali che producono latte destinato al consumo umano. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Classificazione della ciclesonide ai fini del limite massimo di residui

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/43 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire la ciclesonide tra le sostanze farmacologicamente attive soggette a limite massimo di residui (LMR). L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009 e sul parere dell’Agenzia europea per i medicinali, reso dal comitato per i medicinali veterinari il 21 febbraio 2019.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari o ai biocidi del settore zootecnico sono stabiliti mediante regolamento. La ciclesonide non figurava nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, benché fosse stata presentata una domanda di determinazione degli LMR per gli equidi. Sulla base del parere tecnico, l’EMA ha raccomandato di fissare un LMR per la ciclesonide nei tessuti degli equidi, escludendo gli animali che producono latte per il consumo umano.

Estrapolazione ad altre specie

Il regolamento richiama l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, secondo cui l’EMA deve valutare se gli LMR fissati per una sostanza in un particolare prodotto alimentare possano essere estesi ad altri prodotti della stessa specie o ad altre specie. In questo caso, l’EMA ha ritenuto non opportuno, per il momento, estrapolare gli LMR della ciclesonide dagli equidi ad altre specie da produzione alimentare, per insufficienza di dati.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto riportato nell’allegato del nuovo regolamento. Viene inserita una voce per la ciclesonide nella tabella 1 dell’allegato, con i seguenti elementi principali:

  • specie animale: equidi;
  • LMR: 0,6 μg/kg;
  • tessuti campione: muscolo, grasso, fegato e rene;
  • residuo marcatore: somma di ciclesonide e desisobutiril-ciclesonide, espressa come desisobutiril-ciclesonide dopo idrolisi;
  • altra disposizione: divieto di utilizzo in animali che producono latte destinato al consumo umano;
  • classificazione terapeutica: corticoidi/glucocorticoidi.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17, che prevede la fissazione degli LMR in un regolamento per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o nei biocidi del settore zootecnico.

Inserimento della ciclesonide nella tabella dei residui

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato per inserire, in ordine alfabetico, una voce relativa alla ciclesonide nella tabella 1 dell’allegato, con classificazione per quanto riguarda l’LMR negli alimenti di origine animale.

Limite massimo di residui e tessuti interessati

Per gli equidi è fissato un LMR di 0,6 μg/kg nei tessuti campione indicati: muscolo, grasso, fegato e rene. Il residuo marcatore è indicato come somma di ciclesonide e desisobutiril-ciclesonide, misurati come desisobutiril-ciclesonide dopo idrolisi della ciclesonide in desisobutiril-ciclesonide.

Restrizione d’uso

La sostanza non deve essere utilizzata in animali che producono latte destinato al consumo umano.

Classificazione terapeutica

La ciclesonide è classificata nella categoria terapeutica dei corticoidi/glucocorticoidi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attive

Testo integrale

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