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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/34

Regolamento (UE) 2020/34 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nel quadro UE le modifiche IAS/IFRS adottate dall’IASB nel settembre 2019 per gestire gli effetti della riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse, in particolare sulle contabilizzazioni di hedge accounting. Introduce deroghe temporanee e mirate per evitare che l’incertezza legata alla transizione dai benchmark esistenti ai tassi alternativi comprometta la continuità delle relazioni di copertura. Prevede inoltre obblighi informativi specifici e fissa la data di applicazione ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2020.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE le modifiche IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9 sulla riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, limitatamente alle relazioni di copertura e alle informazioni integrative direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Le modifiche riguardano in particolare IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative e IFRS 9 Strumenti finanziari. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2020 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con relativa informativa. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei principi contabili UE per la riforma dei tassi di riferimento

Il regolamento (UE) 2020/34 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nel diritto dell’Unione le modifiche pubblicate dall’IASB nel settembre 2019 su IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7. L’intervento è motivato dalla riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse e mira a evitare che la transizione ai tassi alternativi produca effetti distorsivi sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Contesto e finalità

Il provvedimento si inserisce nel solco delle raccomandazioni del Financial Stability Board del 2014 e del quadro introdotto dal regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento. La Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche IAS/IFRS soddisfacessero i criteri di adozione previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano le imprese che redigono il bilancio con i principi contabili internazionali adottati nell’Unione e, in particolare, le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma dei benchmark dei tassi di interesse. La nozione di relazione di copertura “direttamente interessata” ricorre quando la riforma genera incertezze sul benchmark designato come rischio coperto e/o sulla tempistica o sull’importo dei flussi finanziari collegati all’elemento coperto o allo strumento di copertura.

IFRS 9: deroghe temporanee sull’hedge accounting

Con l’inserimento della sezione 6.8 dell’IFRS 9, l’entità deve presumere, per le finalità specificamente indicate dai parr. 6.8.4-6.8.12, che l’indice di riferimento non sia modificato dalla riforma. Ciò vale, tra l’altro, per:

  • la verifica dell’alta probabilità di un’operazione programmata;
  • la previsione dei futuri flussi finanziari coperti;
  • la valutazione della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura;
  • la disciplina della designazione di componenti del rischio come elementi coperti.

Le deroghe sono circoscritte e non sospendono le altre disposizioni dell’IFRS 9 applicabili alle relazioni di copertura interessate. La loro applicazione cessa quando viene meno l’incertezza derivante dalla riforma o quando la relazione di copertura termina.

IFRS 9: data di applicazione e transizione

Le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2020 o dopo. È ammessa l’applicazione anticipata, che deve essere indicata. L’applicazione è retroattiva alle relazioni di copertura esistenti all’inizio del primo esercizio di adozione e all’importo accumulato nella riserva per cash flow hedge.

IAS 39: regime speculare per le coperture

Lo IAS 39 viene aggiornato con i parr. 102A-102N, che introducono deroghe temporanee analoghe a quelle previste dall’IFRS 9 per le coperture direttamente interessate dalla riforma. Anche qui l’entità può assumere che il benchmark non sia modificato ai fini dell’alta probabilità, della riclassificazione dell’utile/perdita complessivo, della valutazione dell’efficacia e dei requisiti di separabilità della componente designata. La cessazione dell’applicazione segue criteri sostanzialmente identici a quelli previsti per IFRS 9.

IAS 39: entrata in applicazione

Le modifiche IAS 39 si applicano dai bilanci degli esercizi iniziati il 1° gennaio 2020 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata. Anche in questo caso l’applicazione è retroattiva alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio di prima applicazione e all’utile o perdita complessivo già rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

IFRS 7: nuove informazioni integrative

Il nuovo par. 24H impone, per le relazioni di copertura che utilizzano le deroghe IFRS 9 o IAS 39, un set informativo specifico sulla esposizione al rischio benchmark, sulla gestione della transizione ai tassi alternativi, sulle valutazioni e ipotesi significative e sul nominale degli strumenti di copertura. Sono inoltre introdotte disposizioni transitorie che coordinano l’entrata in vigore con l’applicazione delle modifiche ai due principi di copertura e che prevedono, nel primo esercizio di applicazione, un’esenzione da alcune informazioni quantitative dello IAS 8.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato per includere le revisioni a IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9 relative alla riforma degli indici di riferimento per i tassi di interesse (art. 1).

Deroghe temporanee all’hedge accounting in IFRS 9

È introdotta la sezione 6.8 dell’IFRS 9 con deroghe temporanee per le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma. L’entità deve presumere che il benchmark non sia modificato ai fini di: alta probabilità delle operazioni programmate (par. 6.8.4), previsione dei flussi futuri coperti (6.8.5), valutazione della relazione economica (6.8.6), e requisiti sulla identificabilità separata della componente di rischio (6.8.7-6.8.8). Le deroghe cessano prospetticamente quando viene meno l’incertezza legata alla riforma o quando la relazione di copertura termina (6.8.9-6.8.12).

Disposizioni transitorie IFRS 9

Le modifiche IFRS 9 si applicano dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 o dopo; è ammessa l’applicazione anticipata con indicazione in nota. L’applicazione è retroattiva alle relazioni di copertura esistenti all’inizio del primo esercizio di applicazione e all’importo accumulato nella riserva per cash flow hedge (par. 7.1.8 e 7.2.26, lett. d)).

Deroghe temporanee all’hedge accounting in IAS 39

Lo IAS 39 è integrato con i parr. 102A-102N, che riproducono logiche analoghe a quelle dell’IFRS 9: presunzione di non modifica del benchmark per verificare l’alta probabilità, la riclassificazione dell’utile/perdita complessivo, la valutazione dell’efficacia e l’identificazione separata della parte designata come elemento coperto. Le deroghe si applicano solo alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma e cessano quando l’incertezza è venuta meno o la relazione termina (parr. 102J-102N).

Disposizioni transitorie IAS 39

Le modifiche IAS 39 si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata. L’applicazione è retroattiva alle relazioni di copertura esistenti all’inizio del primo esercizio di applicazione e all’utile/perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (par. 108G).

Nuovi obblighi informativi in IFRS 7

È introdotto il par. 24H, che richiede, per le relazioni di copertura cui si applicano le deroghe IFRS 9 o IAS 39, di indicare: benchmark significativi esposti, misura dell’esposizione al rischio direttamente interessata dalla riforma, modalità di gestione della transizione ai tassi alternativi, valutazioni e ipotesi significative adottate e importo nominale degli strumenti di copertura. Sono aggiunti anche i parr. 44DE-44DF sulle disposizioni transitorie e sull’esonero, nel primo esercizio di applicazione, dalla presentazione delle informazioni quantitative di cui allo IAS 8, par. 28, lett. f).

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 3).

Come è indicizzato

Materiecontabilitàbilancistrumenti finanziarimercati finanziariinformativa societaria

Testo integrale

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