Regolamento (UE) 2020/35
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di salvaguardia applicabile a determinati prodotti di acciaio, modificando il regolamento (UE) 2019/159. La novità centrale è la revoca, con effetto retroattivo dal 1º ottobre 2019, del vincolo di uso finale per la categoria 4B, introdotto in precedenza per separare i flussi destinati al settore automobilistico. Il testo adegua anche la ripartizione dei volumi del contingente tariffario per le categorie 4A e 4B, in particolare per la Corea, e consente il recupero di dazi di salvaguardia non più dovuti.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulle misure di salvaguardia definitive per determinate importazioni di prodotti di acciaio, con revisione del trattamento delle categorie 4A e 4B e delle relative quote tariffarie.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di acciaio rientranti nelle categorie 4A e 4B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, in particolare ai prodotti identificati dai codici NC/TARIC indicati nell’allegato. Incide soprattutto sulle assegnazioni per paese dei contingenti tariffari, con riferimento a Corea, India, Cina, Taiwan e altri paesi. Ha efficacia retroattiva dal 1º ottobre 2019 per la revoca del requisito di uso finale precedentemente introdotto per la categoria 4B.
Misure di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio: modifica del regolamento (UE) 2019/159
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione modifica il regime di salvaguardia definitivo già istituito per determinate importazioni di prodotti di acciaio. Il contesto è quello di un contingente tariffario applicabile a 26 categorie di prodotti, con dazio del 25 % solo oltre le soglie quantitative, fissate originariamente sulla base delle importazioni 2015-2017 aumentate del 5 % per preservare i flussi commerciali tradizionali.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama la precedente modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590, con cui aveva previsto, per la categoria 4B, un vincolo di uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, al fine di riservare tali importazioni all’industria automobilistica. Tuttavia, l’attuazione pratica di tale regime ha incontrato gravi difficoltà: la necessaria collaborazione tra operatori della catena di approvvigionamento, importatori, autorità doganali e utilizzatori finali non ha funzionato come previsto, con conseguenti ritardi, blocchi in dogana e rischio di perturbazione di catene "just-in-time".
Revoca del regime di uso finale per la categoria 4B
Alla luce di tali criticità, e sentite le parti interessate, la Commissione ha ritenuto opportuno revocare il regime di uso finale per la categoria 4B. Il regolamento precisa che esistono potenziali ripercussioni economiche negative e che la limitazione introdotta è in contrasto con l’obiettivo di garantire i flussi commerciali tradizionali nell’interesse dell’Unione. La revoca opera retroattivamente dal 1º ottobre 2019.
Adeguamento dei contingenti tariffari per le categorie 4A e 4B
Il regolamento modifica anche la distribuzione del volume del contingente tariffario tra le categorie 4A e 4B, in particolare per la Corea, paese esportatore maggiormente interessato dal meccanismo di uso finale. L’allegato sostituito aggiorna i volumi per Corea, India, Cina, Taiwan e altri paesi, distinguendo i periodi di riferimento dal 2.2.2019 al 30.6.2019, dall’1.7.2019 al 30.6.2020 e dall’1.7.2020 al 30.6.2021.
Effetti economici e restituzione dei dazi
La retroattività della modifica consente la restituzione di eventuali dazi di salvaguardia pagati in base al regime poi rimosso, nella misura in cui tali importi non siano più giustificati dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1º ottobre 2019. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Sostituzione della disciplina di ripartizione del contingente tariffario
L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, precisando che, per ciascuna categoria di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.
Aggiornamento dei contingenti per le categorie 4A e 4B
L’articolo 1, paragrafo 2, sostituisce la sezione dell’allegato IV.1 relativa alle categorie 4A e 4B del regolamento (UE) 2019/159 con l’allegato del presente regolamento, ridefinendo i volumi dei contingenti tariffari per i diversi paesi e per i diversi periodi (dal 2.2.2019 al 30.6.2019; dall’1.7.2019 al 30.6.2020; dall’1.7.2020 al 30.6.2021).
Revoca retroattiva del requisito di uso finale per la categoria 4B
Dalla data di applicazione retroattiva del 1º ottobre 2019 viene eliminato il meccanismo di uso finale introdotto per la categoria 4B. La scelta risponde alle difficoltà operative incontrate nell’attuazione del regime, che aveva causato blocchi doganali e gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento, in particolare nel settore automobilistico.
Effetti finanziari e restituzione dei dazi
La retroattività comporta che eventuali dazi di salvaguardia versati sulla base del contingente tariffario istituito dal regolamento modificativo ma non più giustificati possano essere restituiti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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