Sentenza n. 13458/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell'istanza di autotutela e preavviso di diniego, unitamente al giudizio di inidoneità all'abilitazione scientifica nazionale e agli atti relativi alla composizione della commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, aveva ricevuto il 2 febbraio 2022 un giudizio unanime di inidoneità. Non aveva impugnato tale giudizio nei termini. Successivamente, a seguito dell'annullamento giudiziale degli atti relativi alla nomina di uno dei commissari, aveva chiesto al Ministero di esercitare l'autotutela e di rinnovare la valutazione da parte di una commissione diversamente composta. Dopo una precedente sentenza del TAR Lazio che aveva ordinato all'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza, il Ministero adottava un preavviso di diniego e il definitivo rigetto. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 97 Cost., della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale, dell'art. 21-nonies l. 241/1990, incompetenza ed eccesso di potere. Sosteneva che il diniego costituisse un atto autonomamente lesivo e impugnabile, che l'illegittima composizione della commissione, operante come collegio perfetto, invalidasse automaticamente il giudizio, che non fosse applicabile la figura del funzionario di fatto trattandosi di effetti sfavorevoli per il candidato e che il decorso del termine per impugnare il giudizio originario non impedisse il riesame in autotutela. Contestava inoltre l'affermazione secondo cui la partecipazione a una nuova tornata abilitativa avrebbe consentito di conseguire il medesimo risultato.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il diniego ministeriale è stato qualificato come provvedimento plurimotivato: è sufficiente che anche una sola delle ragioni autonome poste a fondamento sia legittima per sorreggerlo. Il Collegio ha ritenuto decisiva e autosufficiente la motivazione relativa alla definitiva inoppugnabilità del giudizio di inidoneità. Il candidato conosceva il giudizio negativo dal 2 febbraio 2022 e, comunque, il vizio relativo alla posizione del commissario era divenuto conoscibile attraverso la sentenza del TAR Lombardia del 9 gennaio 2024; nonostante ciò, non aveva tempestivamente impugnato il giudizio. L'istanza di autotutela presentata il 17 marzo 2024 non poteva rimetterlo in termini né consentire l'elusione del termine decadenziale di sessanta giorni, non essendovi stata una nuova istruttoria sulla situazione originaria. Poiché tale ragione era sufficiente a giustificare il diniego, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure concernenti il termine per l'annullamento d'ufficio, il funzionario di fatto, l'incidenza concreta del commissario sul giudizio e la possibilità di partecipare a una nuova tornata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
termine massimo di 12 mesi previsto per l'annullamento d'ufficio
Il provvedimento richiama il termine massimo allora vigente per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio, ma la decisione non si fonda su questo profilo, ritenendo sufficiente la definitiva inoppugnabilità del giudizio originario.
art. 10-bis l. 241/1990
L'Amministrazione ha adottato il preavviso di diniego prima del rigetto definitivo dell'istanza di autotutela.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza specifica applicazione nella ratio decidendi.
art. 16 l. 240/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, senza specifica applicazione nella ratio decidendi.
art. 6, commi 2 e 4, d.P.R. 95/2016
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla composizione e al funzionamento della commissione, senza specifica applicazione nella ratio decidendi.
art. 60 c.p.a.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; il giudice può quindi omettere l'esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- La proposizione di un'istanza di autotutela non rimette in termini il destinatario che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto lesivo già conosciuto, né consente di eludere i termini decadenziali dell'azione, salvo che l'Amministrazione proceda a una nuova istruttoria sulla situazione originaria.
- Il diniego di autotutela può essere legittimamente fondato sulla definitiva inoppugnabilità dell'atto originario quando il destinatario ne conosceva il contenuto e, successivamente, ha acquisito conoscenza del vizio dedotto senza proporre tempestiva impugnazione.
- L'ordine giudiziale di provvedere su un'istanza di autotutela impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma non comporta l'obbligo di rinnovare l'istruttoria o di riesaminare nel merito un atto ormai inoppugnabile.
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