Sentenza n. 2014/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato, sosteneva di non aver potuto sottoscrivere il contratto per ragioni imputabili al datore di lavoro, la cui insufficiente capacità economica aveva determinato la revoca del nulla osta. Deduceva di essersi immediatamente attivato per reperire due nuovi datori di lavoro disponibili ad assumerlo e chiedeva, in sostanza, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Contestava quindi la sentenza del TAR Umbria che aveva ritenuto legittima la revoca del nulla osta disposta dal SUI della Prefettura di Perugia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Richiamando la propria giurisprudenza sull’art. 42 del d.l. n. 73/2022, ha chiarito che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Tale possibilità non si estende al caso in cui il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione è dovuta a circostanze estranee alla volontà dello straniero. Poiché nel caso concreto non era mai stato concluso alcun contratto di lavoro, mancava il presupposto per il rilascio del permesso per attesa occupazione. L’Amministrazione aveva pertanto legittimamente revocato il nulla osta, essendo venuta meno, tra l’altro, la capacità economica richiesta in capo al datore di lavoro. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in l. 4 agosto 2022, n. 122
l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione richiede la pregressa instaurazione e successiva interruzione di un rapporto di lavoro; non è conseguibile quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso.
art. 38 cod. proc. amm.
Richiamato quale base procedurale per la definizione della controversia.
art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione dell’appello con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e avviso della possibile decisione abbreviata.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata conclusione del contratto di lavoro, anche quando dipenda da circostanze estranee alla volontà del cittadino straniero, non integra l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro e non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La sopravvenuta verifica dell’insufficiente capacità economica del datore di lavoro costituisce presupposto idoneo alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando impedisca la stipulazione del contratto.
- La disponibilità di nuovi datori di lavoro e la prospettazione di future assunzioni non superano l’assenza del presupposto costituito dalla pregressa instaurazione e cessazione di un rapporto di lavoro.
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