Cassazione Penale, Sentenza n. 25931/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma parziale della custodia cautelare in carcere (esclusa l'aggravante della transnazionalità). Il ricorrente deduceva tre censure principali: 1) mancata autonoma e sufficiente motivazione del tribunale del riesame, con contestata tecnica di "copia e incolla" dalla richiesta del P.M. e assenza di puntuale richiamo alle parti dell'ordinanza genetica; 2) insufficienza dei gravi indizi in ordine alla sua partecipazione all'associazione dedotta (art. 74 d.P.R. 309/1990), in particolare l'aver dedotto la intraneità associativa dalla commissione dei soli reati-satellite e da elementi marginali (un unico dialogo intercettato e pochi spostamenti); 3) carenza di motivazione sul punto delle esigenze cautelari, con specifico rilievo per l'ampio intervallo temporale (ultimo episodio 14/09/2022) rispetto alla misura adottata il 17/09/2024 e la incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene i motivi infondati e reiterativi di censure già esaminate dal Tribunale del riesame, valuta che il Tribunale abbia fornito un'autonoma e congrua motivazione in replica alle deduzioni difensive, e che sussistano gravi indizi in relazione ai comportamenti documentati nella giornata del 14/09/2022 (incarichi ricevuti, dialoghi e rapporti con persone legate al clan). Inoltre la motivazione sulle esigenze cautelari è ritenuta adeguata anche alla luce della finalità di agevolazione del clan. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria eseguirà gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica il potere del Tribunale per il riesame di decidere sulle misure cautelari; la Corte osserva che il Tribunale ha esercitato tale potere fornendo motivazione autonoma rispetto all'ordinanza del G.i.p.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiede la motivazione sulle esigenze cautelari con attenzione al tempo trascorso dal fatto: la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente valutato l'attualità delle esigenze cautelari nonostante il decorso temporale
art. 125 cod. proc. pen.
Principio di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte verifica la sufficienza e l'autonomia della motivazione del tribunale distrettuale rigettando l'eccezione di mera apparente motivazione
art. 546 cod. proc. pen.
Norma processuale sul procedimento di cassazione: usata come riferimento procedurale per le censure di nullità e vizio di motivazione impugnate in cassazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (n. 309)
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che sulla base degli indizi documentati il Tribunale ha legittimamente ritenuto la possibile partecipazione del ricorrente alla struttura associativa
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 (n. 309)
Norma relativa alla detenzione e al traffico di stupefacenti: i fatti-satellite contestati (detenzione/trasporto di cocaina) sono stati ritenuti utili, insieme ad altri elementi, a fondare i gravi indizi
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti della cancelleria in materia di spese e contributo unificato: la sentenza dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti prescritti
Massime di principio
- Il Tribunale per il riesame deve fornire una motivazione autonoma e non meramente riproduttiva dell'ordinanza del G.i.p.; tuttavia la Corte di legittimità valuta se quella motivazione sia effettivamente sviluppata in replica alle censure difensive
- La mera coincidenza temporale con reati-satellite non è automaticamente sufficiente a escludere l'esistenza di gravi indizi di partecipazione associativa, ma occorre che emergano elementi concreti (incarichi ricevuti, rapporti di fiducia, comportamenti coerenti con ruoli nell'associazione)
- Quando vi sia un lungo intervallo tra gli ultimi fatti contestati e l'adozione della misura cautelare, è necessario un rigoroso e specifico apprezzamento della persistenza delle esigenze cautelari; l'assenza di tale motivazione può rendere infirmabile la misura
- Le censure reiterative che non confrontano punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato sono meno efficaci in cassazione: il ricorso deve mostrare in modo specifico il vizio di diritto o di motivazione
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non si parte dalla presunzione di tendenziale stabilità tipica delle associazioni mafiose; pertanto, per reati risalenti occorrono elementi idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari
- Se il giudice distrettuale indica pagine e passaggi dai quali emergono elementi valutativi o risponde alle deduzioni difensive, la sua decisione tende a essere ritenuta congrua dalla Corte di Cassazione
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