Sentenza del 29/01/2016 n. 1691 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Acquisto di bene strumentale - Inerenza esclusiva all'attività di impresa - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente - Mere indicazioni formali - Insufficienza - Fattispecie relativa ad acquisto di veicolo con utilizzazione promiscua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero parziale del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 per investimenti in aree svantaggiate, in relazione all’acquisto di un autoveicolo destinato al trasporto promiscuo di persone e cose. L’Agenzia delle entrate sosteneva che il credito potesse spettare sull’intero costo soltanto in presenza di strumentalità esclusiva del veicolo all’attività d’impresa, indipendentemente dalla classificazione formale risultante dal libretto di circolazione. La società, invece, aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale l’annullamento del recupero, sulla base della classificazione dei veicoli derivante dalla direttiva europea 98/14/CE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’acquisto di un veicolo sia agevolabile per l’intero costo solo se il contribuente dimostra l’esclusiva strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa. Le mere indicazioni formali contenute nel libretto di circolazione non sono sufficienti, soprattutto in caso di uso promiscuo. L’onere della prova grava sul contribuente, in quanto soggetto che invoca il beneficio fiscale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 2
Credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate
Il credito d’imposta spetta sull’intero costo dell’investimento solo quando ricorrono effettivamente i presupposti sostanziali dell’agevolazione, tra cui l’esclusiva strumentalità del bene all’attività d’impresa.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164, già artt. 75 e 121-bis
Criterio del rapporto di inerenza e disciplina dei veicoli
La deducibilità e il riconoscimento dell’agevolazione dipendono dal rapporto di inerenza del bene rispetto all’attività esercitata. Per ottenere il beneficio integrale, il contribuente deve provare che il veicolo è esclusivamente strumentale all’impresa.
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 54
La classificazione normativa del veicolo non è decisiva da sola ai fini dell’agevolazione fiscale; occorre verificare l’effettivo impiego e la strumentalità esclusiva rispetto all’attività d’impresa.
Direttiva europea 98/14/CE del 6 febbraio 1998 e D.M. 4 agosto 1998
Le modifiche alla classificazione dei veicoli non eliminano la necessità di dimostrare, sul piano tributario, l’effettiva esclusiva strumentalità del bene.
Massime di principio
- Quando si richiede un’agevolazione fiscale, il contribuente deve dimostrare concretamente tutti i presupposti del beneficio; non è sufficiente invocare la classificazione formale o documentale del bene.
- Per i veicoli, l’agevolazione integrale richiede la prova dell’uso esclusivo nell’attività d’impresa e della sua indispensabilità o effettiva strumentalità rispetto all’attività esercitata.
- L’uso promiscuo del veicolo costituisce un elemento contrario al riconoscimento del beneficio sull’intero costo, salvo prova particolarmente chiara dell’uso esclusivamente aziendale.
- In caso di contrasto tra dati formali, come quelli del libretto di circolazione, e utilizzo effettivo del bene, prevale la verifica sostanziale dell’inerenza e della strumentalità.
- La sentenza di cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: impone al giudice di rinvio un nuovo esame conforme al principio secondo cui l’onere della prova dell’esclusiva strumentalità grava sul contribuente.
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