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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1371 del 2025: della sentenza -OMISSIS- della Corte d'Appello di Bologna pubblicata in data -OMISSIS-. quanto al ricorso n. 1420 del 2025: della sentenza -OMISSIS- della Corte d'Appello di Bologna pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione spontanea di sentenza della Corte d'Appello di Bologna, relativa al pagamento di spese legali e somme risarcitorie

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Con due ricorsi riuniti, il difensore del giudizio civile e gli eredi del soggetto danneggiato hanno chiesto l'ottemperanza a una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato, per ottenere rispettivamente il pagamento delle spese legali liquidate e delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno. I ricorrenti hanno inoltre richiesto il riconoscimento degli interessi legali sulle spese legali, una penalità di mora e il rimborso delle spese relative agli atti di precetto. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute, determinando la piena soddisfazione della pretesa sostanziale; i ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, poiché entrambi riguardavano l'ottemperanza alla medesima sentenza civile, e ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., essendo intervenuta la piena soddisfazione delle pretese. Quanto alle domande accessorie, ha ritenuto che il giudice amministrativo dell'ottemperanza non possa integrare o interpretare estensivamente il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario: in assenza di un'espressa previsione della sentenza civile, non potevano essere riconosciuti interessi legali sulle spese legali. È stata inoltre virtualmente respinta la richiesta di penalità di mora, poiché il Ministero si era prontamente attivato per adempiere e la sentenza civile aveva già previsto gli interessi legali sulle somme risarcitorie, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. È stata infine ritenuta infondata la richiesta di rimborso delle spese degli atti di precetto, trattandosi di costi relativi all'esecuzione forzata civile, scelti liberamente dal creditore e non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Per la soccombenza virtuale reciproca e la peculiarità della vicenda, le spese di giudizio sono state integralmente compensate; il contributo unificato deve essere restituito ai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    "il giudice amministrativo dell'ottemperanza"; "penalità di mora"

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata virtualmente esclusa perché l'amministrazione si era attivata e il titolo civile prevedeva già interessi legali sulle somme risarcitorie.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese degli atti di precetto appartengono al procedimento di esecuzione forzata civile e non sono dovute nell'ambito del giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto tale diverso strumento esecutivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo o interpretarlo per riconoscere utilità non espressamente attribuite, poiché non dispone di giurisdizione sul rapporto sostanziale oggetto del giudicato civile.
  • In assenza di un'espressa statuizione della sentenza civile, il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può riconoscere interessi legali sulle spese legali liquidate dal giudice ordinario.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando l'amministrazione si sia prontamente attivata per adempiere e il titolo giudiziale abbia già previsto interessi legali sulle somme risarcitorie, ritenuti misura adeguata rispetto all'inadempimento dedotto.
  • Le spese relative ad atti di precetto o ad altre procedure di esecuzione forzata civile non sono rimborsabili nel giudizio di ottemperanza se il creditore ha scelto autonomamente strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza, non funzionali all'introduzione di quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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