Sentenza n. 6459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di ripristino, recante la demolizione di una recinzione realizzata su area pubblica e la sua ricostruzione sui corretti confini catastali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, il difetto di istruttoria dell’ordinanza comunale, per mancata dimostrazione della proprietà comunale dell’area al momento della realizzazione dello sconfinamento e per omesso esame dell’asserita usucapione maturata in suo favore prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio. Ha inoltre contestato di essere il responsabile dell’abuso, affermando di non avere avuto rapporti con la società che aveva stipulato la convenzione urbanistica richiamata nell’ordinanza. In appello ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente riconosciuto la sua responsabilità e non avesse rilevato l’illegittimità dell’ordine di ripristino.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Sul piano oggettivo, ha ritenuto comprovato lo sconfinamento della proprietà privata su area comunale sulla base dell’atto di cessione gratuita della particella al Comune, delle richieste del tecnico incaricato dal ricorrente per acquistare l’area e delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente alla Polizia Municipale, con cui aveva riconosciuto lo sconfinamento e proposto la regolarizzazione mediante acquisto del terreno. Quanto all’usucapione, il Collegio ha precisato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., ha comunque rilevato l’assenza dei relativi presupposti, sia per il difetto dell’animus possidendi, incompatibile con le reiterate richieste di acquisto dell’area, sia perché l’area, facente parte di una pubblica piazza, rientra nel demanio comunale e non può essere sottratta alla propria destinazione se non nei modi previsti dalla legge. Sul piano soggettivo, ha ribadito che l’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere rivolto anche a chi non abbia materialmente realizzato l’opera, purché al momento dell’adozione dell’atto abbia la disponibilità dell’immobile o dell’opera abusiva e possa quindi rimuovere la situazione illecita. Il Comune aveva pertanto legittimamente diretto l’ordine contro il soggetto nella disponibilità materiale dell’opera e nell’esercizio del dovere istituzionale di tutelare il proprio patrimonio. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 210 l.r. n. 65/2014
ordine, ai sensi dell’art. 210 della L.R. n. 65/2014, di ripristino dello stato dei luoghi attraverso la “demolizione della recinzione del proprio resede realizzata su area pubblica e alla ricostruzione della stessa, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica oltre che del regolamento edilizio, in corrispondenza delle giuste dividenti catastali di confine”
La norma costituisce la base dell’ordine comunale di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dell’opera realizzata su area pubblica e ricostruzione sui corretti confini.
art. 8 c.p.a.
non sono integrati gli elementi costitutivi dell’usucapione
Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, della questione di usucapione quando ciò sia necessario per decidere la controversia amministrativa, pur restando la relativa controversia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 822, comma 2, c.c.
beni in proprietà pubblica che “… non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”
L’area facente parte di una pubblica piazza rientra nel demanio comunale e non può essere acquistata per usucapione in assenza di un atto di disposizione patrimoniale conforme alla legge.
art. 824, comma 2, c.c.
La disciplina dei beni demaniali comunali impedisce che l’area pubblica sia sottratta alla destinazione demaniale al di fuori dei modi previsti dalla legge.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione o di ripristino di un’opera abusiva ha carattere reale: può essere adottato nei confronti del proprietario o del soggetto che abbia la disponibilità materiale dell’opera al momento dell’adozione, anche se non ne è stato l’esecutore materiale e non è personalmente responsabile della realizzazione dell’abuso.
- Quando l’amministrazione deve tutelare un’area pubblica e dispone di elementi documentali e dichiarativi convergenti — quali l’atto di acquisizione al patrimonio pubblico, le richieste del privato di acquistare l’area e il riconoscimento dello sconfinamento — tali elementi possono comprovare adeguatamente l’occupazione abusiva e sostenere l’ordine di ripristino.
- La questione relativa all’usucapione della proprietà appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo può tuttavia esaminarla incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., quando la sua valutazione sia necessaria per decidere sulla legittimità del provvedimento amministrativo.
- Le aree appartenenti al demanio comunale, quali quelle comprese in una pubblica piazza, non possono essere sottratte alla loro destinazione demaniale e non sono suscettibili di usucapione in mancanza di una legittima sdemanializzazione o di altro atto di disposizione patrimoniale conforme alla legge.
- La reiterata richiesta del privato di acquistare l’area pubblica occupata è incompatibile, sul piano soggettivo, con la prova dell’animus possidendi necessario per l’usucapione.
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