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Sentenza

Sentenza n. 2633/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di Sanità - Servizio Psicologia - I Divisione, datato 12 febbraio 2025, notificato in pari data, di non idoneità agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, pubblicato portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it; 2) i relativi verbali della Commissione attitudinale, atti e accertamenti presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità che precede; 3) l’esclusione dal concorso, quale conseguenza del giudizio di non idoneità, determinata ai sensi dell’art. 24, punto 9, D.M. n. 168/2022 ed ogni eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi; 4) la scheda di giudizio della Commissione attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 12.02.2025, senza protocollo, recante il giudizio “non idoneo”, ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 14.03.2025 ed il separato verbale della Commissione attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 12.02.2025, recante il giudizio di inidoneità; 5) per quanto di ragione, le “Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato”, pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono che “Terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguite da tutti i candidati, la Commissione redige e sottoscrive un verbale per ciascun candidato esaminato, con cui esprimere il giudizio finale relativo all’inidoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato”; 6) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; quanto ai motivi aggiunti del 24.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza, del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione dei 1.306 (successivamente elevati a 2.127) allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024, pubblicato portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it; 2) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse della ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; 3) gli atti già impugnati col ricorso introduttivo; 4) tutti gli atti connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202504571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti connessi e la graduatoria finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali preliminari, veniva giudicato non idoneo dalla Commissione attitudinale all'esito del colloquio collegiale conclusivo. Deduceva, tra l'altro, macroscopica contraddittorietà, difetto e apparenza della motivazione, illogicità, carenza e erroneità dell'istruttoria, inattendibilità del giudizio, violazione dell'art. 24, punti 7 e 9, del d.m. n. 168/2022, dell'art. 13 del bando, delle modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali, dell'art. 97 Cost. e delle regole sul giusto procedimento. In particolare, contestava che il giudizio conclusivo di non idoneità si ponesse in contrasto con le valutazioni favorevoli dell'ufficiale psicologo e del perito selettore, entrambi orientati nel senso della compatibilità attitudinale, senza esplicitare le ragioni del dissenso. Con motivi aggiunti impugnava anche la graduatoria di merito e la nomina dei vincitori, deducendo l'illegittimità derivata dagli atti già contestati. Nel corso del giudizio, in esecuzione della misura cautelare, era sottoposto a un nuovo colloquio da parte di una Commissione in diversa composizione ed era dichiarato incondizionatamente idoneo, venendo avviato al corso di formazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondati il ricorso e i motivi aggiunti. Pur rilevando che il nuovo giudizio di idoneità e la successiva approvazione della graduatoria avrebbero potuto determinare l'improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha deciso il merito per evitare equivoci e in ragione della fondatezza delle censure. La valutazione attitudinale si articolava in test psico-attitudinali, giudizio dell'ufficiale psicologo, colloquio del perito selettore e colloquio collegiale conclusivo. I primi tre segmenti avevano avuto esito sostanzialmente favorevole: sia lo psicologo sia il perito selettore avevano formulato un giudizio di compatibilità. La Commissione conclusiva aveva invece espresso un giudizio di non idoneità, fondato su una motivazione generica e apparente, relativa a capacità argomentativa, comunicativa, critica e autocritica ritenute inadeguate, nonché a motivazioni concorsuali vaghe e inappropriate. Secondo il TAR, la Commissione, pur essendo titolare della valutazione definitiva, doveva considerare la documentazione e gli esiti della complessiva istruttoria e motivare adeguatamente il proprio eventuale dissenso rispetto alle risultanze favorevoli. Il mero richiamo alla valutazione della documentazione istruttoria, accompagnato da una motivazione di stile e priva di una plausibile spiegazione del contrasto, non soddisfaceva tale obbligo. È stata invece respinta, perché non decisiva, la censura relativa alla possibilità di motivare per relationem mediante rinvio alla scheda di giudizio, anche se questa non fosse stata resa immediatamente disponibile. Le censure dei motivi aggiunti, riproduttive in via derivata di quelle introduttive, sono state assorbite. Ricorso e motivi aggiunti sono stati accolti; le spese sono state compensate, con condanna dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, punto 7, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    valutare la documentazione istruttoria

    La Commissione attitudinale, pur formulando il giudizio definitivo, deve considerare gli esiti dei test, la valutazione dell'ufficiale psicologo e quella del perito selettore; se se ne discosta, deve motivare adeguatamente le ragioni del dissenso.

  • art. 24, punto 9, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    Il giudizio di non idoneità può rinviare per relationem ai motivi precisati nella scheda di giudizio; il fatto che la scheda non sia resa disponibile nell'immediatezza non determina, di per sé, un vizio procedurale.

  • art. 13 del bando di concorso

    Disciplina gli accertamenti attitudinali e i relativi effetti nell'ambito della procedura concorsuale; la sua violazione è stata dedotta in relazione alla contraddittorietà e all'inadeguatezza della valutazione finale.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità e del corretto svolgimento della procedura concorsuale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di sottoporre alle parti il rilievo d'ufficio relativo alla possibile improcedibilità o cessazione della materia del contendere per effetto dei provvedimenti sopravvenuti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di accertamento attitudinale articolate in più fasi, la Commissione che esprime il giudizio finale deve valutare la complessiva documentazione istruttoria, inclusi i test e i giudizi dei precedenti valutatori competenti.
  • Quando la Commissione attitudinale si discosta da risultanze istruttorie favorevoli, deve esplicitare in modo puntuale e plausibile le ragioni del dissenso; non è sufficiente una motivazione generica o di stile che affermi soltanto l'avvenuta valutazione della documentazione.
  • La titolarità della valutazione finale in capo alla Commissione attitudinale non la esonera dall'obbligo di coerenza e motivazione rispetto alle precedenti fasi valutative, soprattutto quando queste abbiano condotto a un giudizio di compatibilità.
  • Il giudizio di non idoneità attitudinale può essere motivato per relationem mediante rinvio alla scheda contenente le ragioni della valutazione, anche se tale scheda non sia stata resa disponibile nell'immediatezza, purché il rinvio consenta di individuare le ragioni del provvedimento.
  • Il sopravvenuto giudizio favorevole ottenuto in esecuzione di una misura cautelare può porre una questione di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere; tuttavia, il giudice può esaminare il merito quando ciò sia necessario per evitare equivoci e la domanda originaria risulti fondata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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