Ordinanza n. 1445/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 4 febbraio 2026, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto, 2ª Divisione, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l'anno 2025, riservata ai VFP4 reclutati ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2025, nonché dalla relativa graduatoria di merito approvata con decreto interdirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025, per asserito difetto del requisito dell'“aver tenuto condotta incensurabile”, di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), 11° alinea, della circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024 e successive modifiche; - del dispaccio nr. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 4 febbraio 2026 della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 2^ Divisione; - ove occorra, del predetto decreto interdirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025 nella parte in cui consente - in violazione della lex specialis - di escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all'approvazione delle graduatorie medesime, risultino privi dei requisiti di partecipazione; - ove occorra, del paragrafo 3, sottoparagrafo b), della predetta circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024, e successive modificazioni, ove interpretato ed applicato in malam partem; - del provvedimento del 6 febbraio 2026 di collocamento del ricorrente in congedo illimitato ai sensi dell'art. 957 del c.o.m. a decorrere dal 07.02.2026; - di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi del ricorrente, ivi inclusi i documenti, le note e i verbali, anche interni, posti a fondamento del giudizio negativo e del provvedimento di esclusione; e per l'adozione di opportune misure cautelari, anche d'urgenza volte a disporre la sospensione dell'efficacia del decreto dirigenziale di esclusione impugnato e di tutti i provvedimenti ad esso consequenziali, ivi incluso il collocamento in congedo illimitato, con conseguente reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito della procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, ovvero, in subordine, la sua ammissione, con riserva, alla procedura medesima, nelle more della definizione del giudizio di merito nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante ordine all'Amministrazione resistente di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e di ripristinarne la posizione giuridica ed economica illegittimamente incisa ovvero, in via gradata e subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e per ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'illegittima esclusione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare per asserito difetto del requisito della condotta incensurabile, con conseguente collocamento in congedo illimitato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale che lo ha escluso dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria di merito, nonché il successivo collocamento in congedo illimitato e gli atti presupposti e consequenziali. Ha contestato l'applicazione del requisito della condotta incensurabile previsto dalla circolare disciplinante la procedura, deducendo l'illegittimità dell'esclusione e della mancata permanenza in graduatoria, anche in relazione alla possibilità di verificare i requisiti successivamente all'approvazione della graduatoria e all'interpretazione in malam partem della lex specialis. Ha inoltre chiesto la tutela cautelare e il risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance. Dagli atti dell'Amministrazione risultano elementi di criticità relativi a pregresse condotte del militare; tuttavia, i fatti posti a fondamento dell'esclusione non risultano ancora accertati e sono oggetto di un procedimento penale militare appena avviato.
La decisione
Il TAR ha confermato in via interinale gli effetti del decreto monocratico presidenziale precedentemente adottato, mantenendo sospeso il provvedimento impugnato fino alla decisione da assumere all'esito della successiva camera di consiglio. Il Collegio ha ritenuto che, pur emergendo elementi di criticità sulle pregresse condotte del militare, la vicenda non fosse ancora sufficientemente definita, poiché gli addebiti non risultavano accertati ed erano oggetto di un procedimento penale militare in fase embrionale. In tale situazione ha ritenuto opportuno mantenere la res adhuc integra, senza anticipare la decisione sul merito. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, imponendole di depositare entro la prossima camera di consiglio un'informativa aggiornata e la documentazione sugli sviluppi della vicenda, con particolare riferimento alla segnalazione alla Procura Militare di Roma dell'8 ottobre 2025. La camera di consiglio è stata fissata al 22 aprile 2026. Non è stata definita la domanda risarcitoria né è stata resa una decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha confermato interinalmente la sospensione già disposta in sede monocratica.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria, non decisa con l'ordinanza.
art. 957 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento del collocamento del ricorrente in congedo illimitato, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare insieme agli atti consequenziali.
paragrafo 3, sottoparagrafo a), 11° alinea, della circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024 e successive modificazioni
aver tenuto condotta incensurabile
Prevede il requisito di partecipazione relativo alla condotta incensurabile, la cui applicazione è contestata dal ricorrente e non è stata definitivamente valutata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento amministrativo si fonda su fatti controversi non ancora accertati e oggetto di un procedimento penale appena avviato, il giudice può mantenere interinalmente sospesa l'efficacia dell'atto senza anticipare la decisione di merito, preservando integra la situazione giuridica fino all'acquisizione di ulteriori elementi.
- La presenza di elementi di criticità relativi alla condotta di un candidato militare non è, da sola, sufficiente a definire in via cautelare la controversia quando i fatti posti a fondamento dell'esclusione non risultino ancora accertati; in tal caso è necessario acquisire aggiornamenti e documentazione sugli sviluppi dell'accertamento penale.
- Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio anche nella fase cautelare, ponendolo a carico dell'Amministrazione, per acquisire informazioni aggiornate sugli sviluppi di un procedimento penale rilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
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