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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24207 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di una cartella di pagamento notificata alla I. s.r.l. quale responsabile solidale dei debiti tributari della A. s.r.l., relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005. La società beneficiaria sosteneva che la cartella fosse illegittima perché non le era stato notificato, né adeguatamente illustrato, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società scissa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale tesi, ritenendo necessario portare direttamente a conoscenza della beneficiaria l’atto presupposto, considerata la distinta personalità giuridica delle società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi riuniti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Centro, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della I. s.r.l. Ha stabilito che, per debiti tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione, le società beneficiarie sono responsabili in solido e che l’Amministrazione può procedere alla riscossione nei loro confronti senza rinnovare la notifica dell’avviso di accertamento e senza integrare la motivazione della cartella oltre i requisiti ordinari previsti dalla legge. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13

    Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla scissione restano a carico della società scissa nella scissione parziale; le società beneficiarie sono responsabili in solido per imposte, sanzioni, interessi e ogni altro debito. Le società coobbligate possono partecipare ai procedimenti e prendere cognizione degli atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione.

    La norma rende fiscalmente irrilevante, ai fini della prosecuzione dell’accertamento e della riscossione, la distinta personalità giuridica delle società risultanti dalla scissione. Non è necessario notificare nuovamente alla beneficiaria l’avviso di accertamento emesso nei confronti della scissa, né aggiungere alla cartella specifiche motivazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento deve contenere gli elementi previsti dalla disciplina vigente, ma, quando deriva da un accertamento già notificato alla società scissa, non deve essere integrata con ulteriori contenuti motivazionali solo perché la riscossione è diretta anche verso una società beneficiaria solidalmente obbligata.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, tutte le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente.

  • Codice civile, artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3

    I limiti previsti dalla disciplina civilistica della responsabilità nelle scissioni non operano nello stesso modo per i debiti fiscali, per i quali la normativa tributaria speciale prevede la responsabilità solidale delle società beneficiarie.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 7

    Le esigenze generali di motivazione e trasparenza degli atti tributari devono essere coordinate con la disciplina speciale dell’art. 173 TUIR, che esclude ulteriori obblighi informativi dell’Amministrazione in caso di scissione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La disposizione è stata invocata da Equitalia nel giudizio, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina speciale della responsabilità tributaria derivante dalla scissione e sui requisiti ordinari della cartella.

Massime di principio

  • In caso di scissione societaria, i debiti tributari relativi a periodi anteriori alla scissione possono essere riscossi anche nei confronti delle società beneficiarie, che rispondono solidalmente secondo la disciplina tributaria speciale.
  • La società beneficiaria non può pretendere, come regola generale, la nuova notifica dell’avviso di accertamento già notificato alla società scissa; può tuttavia chiedere di partecipare al procedimento e di prendere visione degli atti.
  • Una cartella notificata alla beneficiaria è legittima se contiene gli elementi ordinariamente richiesti e identifica il debito, il periodo d’imposta e l’atto presupposto; la scissione non impone automaticamente una motivazione rafforzata.
  • Per stabilire quale società debba essere destinataria degli atti, è determinante il periodo cui si riferisce il debito tributario: se è anteriore alla scissione, si applica la disciplina speciale dell’art. 173 TUIR.
  • La diversa personalità giuridica della società beneficiaria non elimina la responsabilità fiscale solidale né obbliga l’Amministrazione a rinnovare gli atti già notificati alla società scissa.

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