Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione pronunciata dalla Corte di appello di Torino. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la violazione del diritto di difesa: il difensore aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 137/2020, ma l'udienza è stata celebrata come trattazione cartolare (scritta) e il difensore non ha potuto partecipare né depositare conclusioni scritte, confidando nella fissazione dell'udienza orale; un attestato di cancelleria ha documentato il disguido che ha determinato la fissazione cartolare anziché orale. I ricorrenti deducevano la nullità di carattere generale per lesione dei diritti di difesa (artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha verificato direttamente gli atti, constatando il disguido attestato dalla cancelleria e la lesione del diritto di difesa per l'impedimento del difensore a partecipare all'udienza e per l'assenza di conclusioni scritte dovuta alla legittima aspettativa dell'udienza orale. Ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Torino che procederà al giudizio in diversa composizione.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 4
art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Il diritto di richiesta di trattazione orale, se tempestivamente esercitato dal difensore, deve essere rispettato; la celebrazione come trattazione cartolare in presenza di richiesta tempestiva configura pregiudizio al diritto di difesa.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (norma sulla trattazione scritta in Cassazione)
In Cassazione la trattazione può essere scritta se non vi è richiesta di discussione orale nei termini; qui la Corte ha seguito il procedimento scritto in assenza di richiesta da parte delle parti (ma la questione riguarda la fase di merito con richiesta orale già tempestivamente avanzata).
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2
art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato per l'applicazione delle disposizioni sopravvenute)
Rinvio normativo utilizzato per stabilire l'applicabilità di disposizioni procedurali sopravvenute; la Corte ne ha tenuto conto per la disciplina della trattazione scritta.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La nullità è di ordine generale quando è tale da ledere i diritti della difesa; la mancata partecipazione del difensore o la trasformazione indebita dell'udienza orale in cartolare integra tale nullità.
codice di procedura penale, art. 180
Conferma che le nullità di ordine generale implicano la caducazione del provvedimento impugnato e la necessità di annullamento quando ricorra lesione dei diritti di difesa.
Massime di principio
- La tempestiva richiesta di trattazione orale da parte del difensore deve essere rispettata: la celebrazione del giudizio come trattazione cartolare non può sostituirla se la richiesta è stata correttamente formulata e documentata.
- Se la difesa non deposita conclusioni scritte confidando nella fissazione dell'udienza orale, e poi è impedita la partecipazione all'udienza, ciò può configurare una nullità di ordine generale rilevante ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
- In presenza di un disguido di cancelleria che abbia inciso sul modo di celebrazione dell'udienza, la Corte può accertare direttamente il fatto e disporre l'annullamento senza rinvio con trasmissione alla stessa corte in diversa composizione quando la nullità sia di portata generale.
- Per cautela difensiva è consigliabile, se possibile, formalizzare e documentare la richiesta di udienza orale e, come back-up, valutare il deposito di conclusioni scritte o richieste alternative per non restare privi di mezzi di difesa in caso di errore procedurale.
- La Corte di Cassazione esercita controllo anche sul fatto quando la questione è connessa a vizi procedurali che ledono i diritti fondamentali del processo; le pronunce di merito vanno annullate se il vizio ha compromesso la regolarità della partecipazione difensiva.
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