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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione pronunciata dalla Corte di appello di Torino. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la violazione del diritto di difesa: il difensore aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 137/2020, ma l'udienza è stata celebrata come trattazione cartolare (scritta) e il difensore non ha potuto partecipare né depositare conclusioni scritte, confidando nella fissazione dell'udienza orale; un attestato di cancelleria ha documentato il disguido che ha determinato la fissazione cartolare anziché orale. I ricorrenti deducevano la nullità di carattere generale per lesione dei diritti di difesa (artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha verificato direttamente gli atti, constatando il disguido attestato dalla cancelleria e la lesione del diritto di difesa per l'impedimento del difensore a partecipare all'udienza e per l'assenza di conclusioni scritte dovuta alla legittima aspettativa dell'udienza orale. Ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Torino che procederà al giudizio in diversa composizione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 4

    art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Il diritto di richiesta di trattazione orale, se tempestivamente esercitato dal difensore, deve essere rispettato; la celebrazione come trattazione cartolare in presenza di richiesta tempestiva configura pregiudizio al diritto di difesa.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (norma sulla trattazione scritta in Cassazione)

    In Cassazione la trattazione può essere scritta se non vi è richiesta di discussione orale nei termini; qui la Corte ha seguito il procedimento scritto in assenza di richiesta da parte delle parti (ma la questione riguarda la fase di merito con richiesta orale già tempestivamente avanzata).

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2

    art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato per l'applicazione delle disposizioni sopravvenute)

    Rinvio normativo utilizzato per stabilire l'applicabilità di disposizioni procedurali sopravvenute; la Corte ne ha tenuto conto per la disciplina della trattazione scritta.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La nullità è di ordine generale quando è tale da ledere i diritti della difesa; la mancata partecipazione del difensore o la trasformazione indebita dell'udienza orale in cartolare integra tale nullità.

  • codice di procedura penale, art. 180

    Conferma che le nullità di ordine generale implicano la caducazione del provvedimento impugnato e la necessità di annullamento quando ricorra lesione dei diritti di difesa.

Massime di principio

  • La tempestiva richiesta di trattazione orale da parte del difensore deve essere rispettata: la celebrazione del giudizio come trattazione cartolare non può sostituirla se la richiesta è stata correttamente formulata e documentata.
  • Se la difesa non deposita conclusioni scritte confidando nella fissazione dell'udienza orale, e poi è impedita la partecipazione all'udienza, ciò può configurare una nullità di ordine generale rilevante ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
  • In presenza di un disguido di cancelleria che abbia inciso sul modo di celebrazione dell'udienza, la Corte può accertare direttamente il fatto e disporre l'annullamento senza rinvio con trasmissione alla stessa corte in diversa composizione quando la nullità sia di portata generale.
  • Per cautela difensiva è consigliabile, se possibile, formalizzare e documentare la richiesta di udienza orale e, come back-up, valutare il deposito di conclusioni scritte o richieste alternative per non restare privi di mezzi di difesa in caso di errore procedurale.
  • La Corte di Cassazione esercita controllo anche sul fatto quando la questione è connessa a vizi procedurali che ledono i diritti fondamentali del processo; le pronunce di merito vanno annullate se il vizio ha compromesso la regolarità della partecipazione difensiva.

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