Sentenza del 27/10/2020 n. 5951 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notificazione di atti processuali a mezzo poste private - Nullità - Sanatoria non rileva ai fini della tempestività del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava la validità della notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di poste private privo del titolo abilitativo nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della Direttiva 2008/6/CE e l'entrata in vigore del regime disciplinato dalla L. n. 124/2017. In particolare si sosteneva che, non essendo l'operatore titolato, la notificazione fosse nulla e che eventuali effetti 'sananti' per raggiungimento dello scopo non potessero essere fatti valere ai fini della determinazione della data di decorrenza dei termini processuali (es. termine per proporre il ricorso)
La decisione
il giudice ha ritenuto che la notificazione eseguita dall'operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla (ma non inesistente). Ha altresì stabilito che la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo — ovvero la costituzione della controparte — non è rilevante ai fini della tempestività del ricorso, perché l'operatore non era in grado di certificare la data di consegna e quindi mancava la certezza legale della data di notifica. Di conseguenza non può farsi decorrere il termine processuale dalla presunta consegna effettuata dall'operatore non abilitato; occorre una notificazione valida o altra prova idonea della data certa
Norme richiamate
Direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008
ha introdotto il quadro comunitario per l'utilizzo di operatori postali privati nelle notifiche; tuttavia fino all'adozione del regime nazionale di abilitazione non era consolidata la capacità certificatoria di tali operatori ai fini della decorrenza dei termini processuali
Legge n. 124 del 2017
ha disciplinato il regime nazionale che attribuisce agli operatori postali abilitati poteri certificativi rilevanti per la certezza della data di notifica; prima della sua entrata in vigore l'assenza di titolo impediva il riconoscimento della data come certa
Cassazione 299/2020 (giurisprudenza conforme)
la Corte di cassazione ha espresso orientamento conforme circa la nullità della notificazione eseguita da operatore privo di abilitazione e sul fatto che l'effetto sanante non può supplire alla mancanza di certezza della data di consegna ai fini della tempestività dei ricorsi
Massime di principio
- La notificazione effettuata da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla (ma non inesistente); pertanto non si può far decorrere da essa il termine processuale senza ulteriore prova della data certa.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo (costituzione della controparte) non è sufficiente a certificare la data di consegna ai fini della decorrenza dei termini processuali se l'operatore non ha poteri certificativi riconosciuti dalla legge.
- Per la decorrenza dei termini è necessaria una data certa e legalmente riconosciuta: solo la notificazione tramite soggetto abilitato o altra prova idonea (es. relata sottoscritta da soggetto titolato, registrazione elettronica opponibile) fornisce tale certezza.
- In situazioni analoghe il destinatario può validamente impugnare la notificazione e chiedere che sia disconosciuta la decorrenza dei termini ove la data di notifica non sia attestata da operatore abilitato.
- Dopo l'entrata in vigore della L. n. 124/2017 è fondamentale utilizzare operatori postali abilitati per le notificazioni interessanti decorrenze processuali, per evitare rischi di nullità e contestazioni sui termini.
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