Cassazione Penale, Sentenza n. 32858/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, pronunciata dal GIP del Tribunale di Siracusa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., aveva applicato agli imputati pene concordate per plurimi reati in materia di stupefacenti, aggravati dalla continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. Aparo Concetto ha dedotto il difetto di motivazione sulle ragioni ostative al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Mangiafico Serena ha contestato il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, nonché la mancata sospensione del procedimento per acquisire il programma di trattamento dell'UEPE. Fontana Anna e Pugliara Sebastiano hanno dedotto il mancato riconoscimento della detenzione domiciliare sostitutiva, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accogliere o approfondire la richiesta, anche in presenza del consenso del pubblico ministero, e censurando la motivazione generica e non individualizzata. Pugliara Francesco ha denunciato l'eccessività dell'aumento di pena applicato per la continuazione interna e per la continuazione esterna con fatti già giudicati dal Tribunale di Siracusa. La Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero estranee ai motivi tassativamente proponibili contro una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto ad Aparo Concetto, la doglianza sul difetto di motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. non riguardava né la volontà dell'imputato, né la correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena, e quindi non rientrava nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Anche il ricorso di Pugliara Francesco, relativo alla misura dell'aumento per la continuazione, è stato ritenuto non consentito nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, essendo la pena applicata conforme a quella richiesta. I ricorsi di Mangiafico Serena, Fontana Anna e Pugliara Sebastiano sono stati dichiarati inammissibili perché la sostituzione della pena non costituiva oggetto dell'accordo: per una ricorrente la richiesta era silente, mentre per gli altri due l'accordo escludeva espressamente che la richiesta di patteggiamento fosse subordinata alla sostituzione. Il giudice poteva quindi recepire o rigettare l'accordo e valutare separatamente la richiesta di pena sostitutiva, senza dover sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, c.p.p. In ogni caso, il diniego era stato motivato con riferimento alla gravità dei fatti, al giro d'affari dell'attività di spaccio, alla personalità degli imputati e al comportamento processuale. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria
Nel patteggiamento la sanzione sostitutiva può essere applicata soltanto se costituisce oggetto dell'accordo tra imputato e pubblico ministero.
art. 448, comma 1-bis, c.p.p.
La sospensione del procedimento e il rinvio per la definizione delle prescrizioni della pena sostitutiva presuppongono che sia già stato raggiunto un accordo, almeno generale, sulla sostituzione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; sono escluse le censure sulla motivazione relativa a valutazioni non comprese in tale elenco.
art. 129 c.p.p.
La contestazione del difetto di motivazione sulle condizioni per il proscioglimento non è autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento se non si collega a uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 56 legge n. 689 del 1981
La richiesta di pena sostitutiva deve essere valutata nel rispetto della disciplina sostanziale e processuale applicabile, ma nel patteggiamento deve essere ricompresa nell'accordo per poter essere recepita dal giudice.
art. 58 legge n. 689 del 1981
La valutazione giudiziale sulla sostituzione della pena può essere negativa in ragione della gravità dei fatti, della personalità dell'imputato e del comportamento processuale, purché il diniego sia motivato.
art. 81, comma 2, c.p.
La determinazione dell'aumento per la continuazione, quando conforme alla pena concordata nel patteggiamento, non può essere contestata in cassazione al di fuori dei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La sentenza riguarda pene concordate per plurimi reati in materia di stupefacenti; la Corte non esamina nel merito la responsabilità o la qualificazione dei fatti.
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
La richiesta di trattazione in udienza pubblica con partecipazione del difensore è stata rigettata perché la regiudicanda non rientrava nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; sono inammissibili le censure riferite ad altri vizi motivazionali o alla valutazione discrezionale del giudice.
- Nel patteggiamento la pena sostitutiva deve costituire oggetto dell'accordo tra imputato e pubblico ministero. Una richiesta difensiva separata, non contenuta nel patto o non subordinante a essa l'efficacia dell'accordo, non obbliga il giudice a recepirla.
- Il differimento previsto dall'art. 448, comma 1-bis, c.p.p. presuppone che le parti abbiano già raggiunto un'intesa almeno generale sulla sostituzione della pena; non può essere utilizzato per avviare ex novo l'istruzione su una richiesta di sostituzione non compresa nell'accordo.
- Quando la richiesta di patteggiamento non comprende la pena sostitutiva, il giudice può recepire l'accordo sulla pena principale e decidere separatamente sulla sostituzione, rigettandola con motivazione riferita, anche congiuntamente, alla gravità dei fatti, alla personalità dell'imputato e al comportamento processuale.
- La contestazione della misura dell'aumento per la continuazione applicato in conformità alla pena concordata non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, se non riconducibile a uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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