Direttiva 2008/40
Direttiva 2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/40/CE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron. L'iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono, ma impone condizioni specifiche e un riesame delle autorizzazioni esistenti. La direttiva fissa inoltre un termine di recepimento al 30 aprile 2009 e prevede l'applicazione delle misure nazionali dal 1 maggio 2009.
Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron, con fissazione di condizioni specifiche di autorizzazione per i prodotti fitosanitari che le contengono
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione all'autorizzazione, al riesame, alla modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari destinati all'uso come erbicidi e le valutazioni nazionali svolte secondo la direttiva 91/414/CEE, inclusi i principi uniformi dell'allegato VI, l'allegato II (fascicolo) e l'allegato III (dati per il riesame). Sono previste condizioni specifiche per alcuni usi, in particolare per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli per l'amidosulfuron, e per gli impieghi del nicosulfuron in aree sensibili dal punto di vista del suolo e delle condizioni climatiche. La direttiva produce effetti dal 1 novembre 2008 e gli Stati membri devono applicarla dal 1 maggio 2009, con riesame delle autorizzazioni esistenti entro il 30 aprile 2009 e ulteriori scadenze differenziate fino al 31 ottobre 2012.
Iscrizione di amidosulfuron e nicosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2008/40/CE della Commissione dà seguito alla valutazione scientifica svolta nell'ambito del programma di lavoro per l'esame delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, con il coinvolgimento degli Stati membri relatori, dell'EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Sulla base degli esami effettuati, la Commissione ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron possano, in linea di massima, soddisfare le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE e dispone pertanto la loro iscrizione nell'allegato I.
Finalità e logica regolatoria
L'effetto giuridico principale è l'apertura alla possibilità per gli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti le due sostanze attive, ma solo entro i limiti e le condizioni fissati dalla direttiva 91/414/CEE e dalla stessa direttiva di modifica. La Commissione sottolinea anche la necessità di un periodo ragionevole di adeguamento prima dell'iscrizione e di un successivo riesame delle autorizzazioni esistenti per garantire il pieno rispetto degli standard europei.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri e gli operatori che producono o commercializzano prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron o nicosulfuron. L'attenzione è rivolta in particolare alle autorizzazioni già rilasciate e a quelle future, nonché ai fascicoli tecnici richiesti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. La direttiva incide soprattutto sull'uso come erbicida e, per alcune ipotesi, su specifici contesti agronomici e ambientali sensibili.
Termine di recepimento e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 aprile 2009, con applicazione dal 1 maggio 2009. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. L'articolo 4 stabilisce invece che la direttiva entra in vigore il 1 novembre 2008.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3 prevede un obbligo di risultato per gli Stati membri: entro il 30 aprile 2009 devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti amidosulfuron o nicosulfuron. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alle due sostanze, con esclusione delle condizioni della parte B dell'iscrizione;
- la disponibilità, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II e accessibile ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo secondo i principi uniformi
Per i prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 ottobre 2008, gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In esito alla valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Se le condizioni sono soddisfatte, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 ottobre 2012 per i prodotti che contengono la sostanza come unica sostanza attiva. Per i prodotti in miscela con altre sostanze attive, il termine può essere successivo, se così previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni specifiche per l'amidosulfuron
Nell'allegato, l'amidosulfuron è identificato con numero CAS 120923-37-7 e CIPAC 515, con purezza minima pari a 970 g/kg e data di iscrizione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018. La parte A consente solo l'uso come erbicida.
La parte B impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione:
- ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per gli usi diversi dal trattamento di prati e pascoli;
- alla protezione delle acque sotterranee, per il rischio di contaminazione da prodotti di degradazione in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;
- alla protezione delle piante acquatiche.
Ove necessario, devono essere applicate misure di riduzione del rischio, come le zone tampone.
Condizioni specifiche per il nicosulfuron
Il nicosulfuron è identificato con numero CAS 111991-09-4 e CIPAC 709, con purezza minima pari a 930 g/kg e iscrizione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018. Anche per questa sostanza la parte A limita l'autorizzazione al solo uso come erbicida.
La parte B richiede agli Stati membri di considerare le conclusioni del rapporto di riesame e di prestare particolare attenzione:
- alla possibile esposizione dell'ambiente acquatico al metabolita DUDN in aree sensibili per le condizioni del suolo;
- alla protezione delle piante acquatiche, prevedendo ove necessario misure di riduzione del rischio, come zone tampone;
- alla protezione delle piante non bersaglio, con eventuale previsione di una zona cuscinetto interna non trattata;
- alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo e delle condizioni climatiche.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore fitosanitario, la direttiva rileva soprattutto per tre profili: l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali, la verifica della documentazione tecnica richiesta e la conformità delle etichette e degli usi autorizzati alle condizioni specifiche di iscrizione. Il contenuto lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità soprattutto sulle modalità di recepimento e sulle misure tecniche di mitigazione del rischio, ma non sull'obbligo di raggiungere il risultato fissato: consentire l'autorizzazione solo entro le condizioni europee e riesaminare tempestivamente le autorizzazioni già in essere.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva 2008/40/CE. Vengono inserite le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron con validità dell'iscrizione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018.
Recepimento e applicazione nazionale
Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1 maggio 2009 e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron o nicosulfuron. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, escluse quelle della parte B dell'iscrizione, e accertare che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame approfondito dei prodotti con più sostanze o con sostanza unica
Per i prodotti contenenti amidosulfuron o nicosulfuron come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 ottobre 2008, gli Stati membri effettuano un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l'autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 31 ottobre 2012; per i prodotti in miscela con altre sostanze attive il termine può essere posticipato se la direttiva di iscrizione di tali sostanze prevede una scadenza successiva.
Condizioni specifiche per l'amidosulfuron
L'iscrizione n. 175 consente solo l'uso come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee per rischio di contaminazione da prodotti di degradazione in regioni sensibili del suolo e/o del clima, e alla protezione delle piante acquatiche. Per i rischi accertati devono essere applicate misure di riduzione del rischio, ad esempio zone tampone. Per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire la disponibilità di tutte le informazioni e i dati necessari prima del rilascio dell'autorizzazione.
Condizioni specifiche per il nicosulfuron
L'iscrizione n. 176 consente solo l'uso come erbicida. Gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, prestando particolare attenzione alla possibile esposizione dell'ambiente acquatico al metabolita DUDN in aree sensibili, alla protezione delle piante acquatiche, alla protezione delle piante non bersaglio e alla protezione delle acque sotterranee e di superficie in zone vulnerabili; le autorizzazioni devono includere, ove necessario, misure di riduzione del rischio quali zone tampone o una zona cuscinetto interna non trattata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 novembre 2008. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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