Cassazione Penale, Sentenza n. 384/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'adempimento del lavoro di pubblica utilità per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 285/1992, aveva ridotto la sanzione amministrativa della sospensione della patente da due anni ad un anno, trattandosi di veicolo appartenente a terzo. Il ricorrente contestava la corretta applicazione dell'art. 186, comma 9‑bis, ritenendo che la sospensione, una volta ridotta per effetto dell'estinzione del reato, dovesse essere pari a sei mesi (come nel caso di veicolo di proprietà dell'imputato) e denunciava una disparità di trattamento tra conducente proprietario e non proprietario del veicolo; chiedeva che il giudice rimuovesse il raddoppio e poi riducesse la sanzione per la metà mediante interpretazione costituzionalmente orientata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il raddoppio della durata della sospensione quando il veicolo appartiene a terzi trovi pieno supporto normativo e che la riduzione ad un anno, operata in relazione all'estinzione del reato per l'adempimento del lavoro di pubblica utilità, sia stata correttamente calcolata rispetto alla sospensione originaria biennale. Non è stata riconosciuta alcuna violazione dell'art. 3 Cost. poiché sussistono differenze obiettive tra le due ipotesi (proprietario vs non proprietario), in particolare la possibilità di confisca quando il veicolo è del trasgressore. La Corte ha richiamato i principi di proporzionalità e responsabilità penale (art. 27 Cost.) a giustificazione del regime più afflittivo per chi non è proprietario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. d)
La norma sanziona la guida in stato di alterazione ed è la disposizione di riferimento per l'originaria sospensione della patente; la Corte ha confermato che la sospensione biennale originaria applicata è legittima e serve da base per calcolare la riduzione conseguente all'estinzione del reato.
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 9‑bis
Prevede il meccanismo di raddoppio della sospensione della patente quando il veicolo appartiene a terzi; la Corte ha ritenuto che tale raddoppio sia previsto e giustificato dalla normativa e quindi applicabile, senza violazione costituzionale.
Costituzione - art. 3
Richiamata con riferimento al divieto di disparità di trattamento: la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dell'art. 3 perché la differenza di trattamento è giustificata da oggettive diversità di posizionamento (possibilità di confisca per il proprietario del veicolo).
Costituzione - art. 27
Il principio di responsabilità penale e di proporzionalità delle pene è stato richiamato per motivare il raddoppio della sospensione nel caso di veicolo di terzi, al fine di evitare che il non proprietario si avvantaggi della non aggredibilità del bene altrui.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il raddoppio della sospensione della patente quando il veicolo appartiene a terzi è previsto dalla normativa e non costituisce, di per sé, ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso del proprietario, in ragione della diversa possibilità di aggressione del bene (confisca).
- Se la sanzione originaria è stata aumentata (es. raddoppiata) in virtù della titolarità del veicolo e l'estinzione del reato riduce la pena amministrativa, la riduzione va calcolata rispetto all'entità della sanzione originaria effettivamente inflitta (ad es. sospensione biennale ridotta a un anno), non trasformando automaticamente la misura nel parametro riferibile al caso del proprietario.
- Le censure basate su presunte violazioni costituzionali (art. 3) richiedono la dimostrazione che non esistano ragioni oggettive e proporzionate a giustificare la differenziazione: la possibilità o meno di procedere alla confisca è una giustificazione generalmente ritenuta adeguata.
- In presenza di una disposizione che prevede un meccanismo differenziato (es. raddoppio), il ricorrente può tentare una interpretazione costituzionalmente orientata, ma l'esito è incerto se la norma ha chiari ragioni di bilanciamento tra interessi penali e amministrativi.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi i costi del procedimento costituiscono un rischio da valutare in sede di impugnazione.
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