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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 487 del 7 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202401319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, con mancato completamento della ricostruzione di carriera, dell’inquadramento stipendiale e del pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 487 del 7 giugno 2023, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, a collocare il dipendente nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola e a pagare € 26.593,68, oltre interessi legali, nonché le spese di lite. Il Ministero aveva liquidato con la busta paga di ottobre 2023 soltanto € 19.073,99. Il ricorrente ha quindi dedotto la persistente e parziale inottemperanza, lamentando il mancato adeguamento del minimo tabellare, il mancato passaggio alla corretta fascia stipendiale, il mancato corretto inquadramento come docente e il mancato pagamento delle differenze retributive residue. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha depositato la relazione sugli adempimenti richiesta dal TAR. Risultava inoltre decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando il decorso del termine di moratoria e il perdurante adempimento solo parziale dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione, fatte salve le valutazioni di pertinenza, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo alla ricostruzione della carriera, all’adeguamento del minimo tabellare e della fascia stipendiale, al corretto inquadramento come docente e al pagamento delle differenze retributive residue. L’esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva e pieni poteri di valutazione e di adozione degli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’Amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È individuato dal TAR quale fondamento dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola relativa alle spese dell’attività commissariale nei giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice per porre le spese commissariali a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione abbia dato esecuzione soltanto parziale o non abbia completato gli adempimenti conformativi e patrimoniali imposti dal giudicato, una volta decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve eseguire integralmente il giudicato, compiendo sia gli adempimenti conformativi relativi alla posizione giuridica del dipendente sia quelli patrimoniali concernenti il pagamento delle somme dovute; la liquidazione di un importo inferiore a quello riconosciuto dal titolo giudiziale non esaurisce l’obbligo di esecuzione.
  • In presenza di perdurante inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva, attribuendogli i poteri necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • Le spese dell’attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell’Amministrazione inadempiente anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per l’ottemperanza relativa alle condanne pecuniarie derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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