Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04415/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'intimazione di pagamento ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta. La CTR aveva ritenuto che, poiché la cartella non era stata consegnata a mani del destinatario, fosse necessaria la raccomandata informativa; aveva però reputato nulla tale raccomandata perché spedita tramite operatore postale privato anziché Poste italiane. Nel ricorso per cassazione l'agente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973: primo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità della notifica della cartella in assenza della raccomandata informativa; secondo, contestando che la raccomandata informativa fosse invalida solo perché inviata con poste private, richiamando precedenti di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo cui, quando l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza/inidoneità di altri soggetti, il perfezionamento della notifica può essere provato solo con l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che comunica il deposito dell'atto, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Tuttavia ha escluso che, nel caso concreto, potesse ravvisarsi la nullità della notifica per il solo fatto che la raccomandata fosse stata inviata tramite poste private, osservando che la nullità della notifica a mezzo poste private riguarda gli atti processuali e non gli atti amministrativi/tributari. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma che disciplina la notifica degli atti tributari, da coordinare con gli artt. 139 e 140 c.p.c.

  • art. 139 c.p.c.

    evocato in relazione alle modalità di notificazione e alla necessità della raccomandata informativa nei casi di mancata consegna diretta

  • art. 140 c.p.c.

    evocato per la disciplina della notifica in caso di assenza o impossibilità di consegna al destinatario

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • L. n. 890 del 1982

    richiamata in relazione alla notificazione a mezzo posta e alla prova del perfezionamento mediante avviso di ricevimento della raccomandata informativa

  • art. 370, co. 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato

  • Cass., Sez. Un., n. 10012/2021

    "la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima"

    enuncia il principio per cui non basta provare la spedizione della raccomandata informativa, essendo necessaria la prova della sua ricezione mediante avviso di ricevimento

Massime di principio

  • Nelle notifiche degli atti impositivi eseguite con modalità che comportino il deposito dell'atto, il perfezionamento della procedura notificatoria richiede la prova della ricezione della raccomandata informativa che comunica l'avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
  • La nullità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato non è configurabile, secondo il principio richiamato, per gli atti amministrativi o tributari; tale invalidità riguarda gli atti processuali.
  • Quando il giudice di merito qualifichi come nulla la notifica di una cartella presupposta, occorre distinguere tra eventuali irregolarità della raccomandata informativa e l'effettivo ambito di applicazione della disciplina sulle poste private.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura corretta può investire sia la violazione della disciplina della notificazione sia l'erronea applicazione delle regole sulla prova del perfezionamento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.