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Sentenza

Sentenza n. 1932/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 226 del 2024.

Giustizia amministrativa202404008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha respinto la richiesta di restituzione delle volumetrie, ritenendo perfezionata un’“espropriazione atipica” risalente all’approvazione della variante al piano di lottizzazione del 1996 e prescritta la pretesa indennitaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di suoli ricompresi in un piano di lottizzazione in zona C/1, sosteneva che una quota della volumetria spettante ai proprietari fosse stata utilizzata per edilizia residenziale pubblica senza espropriazione, cessione volontaria o corresponsione di indennità. Dopo avere diffidato il Comune a restituire la volumetria o ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante, e dopo la precedente sentenza che aveva dichiarato illegittimo il silenzio dell’Amministrazione, la società impugnava il provvedimento espresso di diniego. In appello deduceva: violazione dell’art. 42 Cost.; erronea valutazione degli effetti delle precedenti sentenze, dichiarative dell’irricevibilità di altra azione; erronea presupposizione, poiché il piano di lottizzazione avrebbe conformato la proprietà senza poter produrre effetti espropriativi; erronea interpretazione della convenzione di lottizzazione, il cui art. 3 prevedeva che i volumi destinati all’edilizia economica popolare fossero “da espropriare da parte del Comune”; violazione del giudicato formatosi sulla sentenza relativa al silenzio, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di restituzione o un diniego legittimo e motivato, eventualmente valutando l’acquisizione. La società contestava inoltre la prescrizione della pretesa, rilevando di avere chiesto la restituzione della volumetria e non l’indennizzo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento comunale del 14 gennaio 2022. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il riferimento comunale a un’“espropriazione atipica”: l’acquisizione della volumetria o di altra utilità inerente alla proprietà privata può avvenire soltanto mediante gli strumenti previsti dalla legge, ossia mediante cessione volontaria o attraverso il procedimento espropriativo disciplinato dal d.P.R. n. 327/2001. La volumetria costituisce una caratteristica essenziale del bene e lo ius aedificandi non può essere trasferito all’Amministrazione per effetto di una variante urbanistica, di concessioni edilizie rilasciate a terzi o di una mera utilizzazione di fatto. Il piano di lottizzazione del 1996, pur avendo disciplinato la destinazione urbanistica e riservato una quota di volumetria all’edilizia residenziale pubblica, non era strutturalmente idoneo a realizzare il trasferimento della volumetria; diversamente si determinerebbe un’espropriazione sostanziale priva di base legale. L’art. 3 della convenzione, prevedendo che i volumi fossero “da espropriare da parte del Comune”, confermava che l’espropriazione non era stata eseguita. Ne derivava che i diritti volumetrici erano rimasti nella titolarità della società e che non poteva ritenersi prescritto un diritto all’indennizzo mai sorto, tanto più che la domanda era diretta alla restituzione della volumetria. La mancata impugnazione del piano e delle concessioni edilizie non impediva l’azione, poiché tali atti non potevano legittimare né consolidare un’espropriazione sostanziale. Il giudicato invocato dal Comune, relativo a una distinta azione di ingiustificato arricchimento, non era opponibile nel presente giudizio. Le spese dei due gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 2 e 3, Cost.

    La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge ... e può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

    L’espropriazione della proprietà privata, compresa la volumetria quale utilità essenziale del bene, richiede una base legale, il rispetto delle forme previste e il riconoscimento dell’indennizzo.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Disciplina l’acquisizione sanante, ma presuppone un’utilizzazione del bene in assenza di un valido ed efficace provvedimento acquisitivo; non legittima forme atipiche di acquisizione al di fuori dei presupposti di legge.

  • art. 43 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato quale precedente strumento legislativo in materia di acquisizione conseguente a utilizzazione senza titolo, poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega.

  • art. 34, comma 1, l. n. 111/2011

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto nel testo unico l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

  • d.P.R. n. 327/2001

    Le forme e modalità previste dal testo unico costituiscono il quadro legale necessario per la cessione o l’espropriazione del fondo e dello ius aedificandi.

  • art. 3 della convenzione di lottizzazione

    da espropriare da parte del Comune

    La clausola dimostra che la volumetria destinata all’edilizia residenziale pubblica non era stata trasferita con la convenzione e necessitava di una successiva espropriazione.

Massime di principio

  • L’Amministrazione non può acquisire una proprietà privata o una sua utilità, compresi i diritti edificatori e la volumetria, mediante forme atipiche o di fatto: l’acquisizione è possibile soltanto attraverso una cessione volontaria validamente stipulata oppure mediante il procedimento espropriativo previsto dalla legge.
  • La variante urbanistica o il piano di lottizzazione, anche quando destini una quota della volumetria privata alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica, non è di per sé idoneo a trasferire all’Amministrazione la titolarità dei diritti volumetrici né può produrre un effetto espropriativo sostanziale privo di indennizzo.
  • Le concessioni edilizie rilasciate a terzi in conformità a una previsione urbanistica non possono legittimare né consolidare l’acquisizione sostanziale di volumetria appartenente ad altro proprietario, quando non sia stato completato il procedimento espropriativo o stipulato un valido atto di cessione.
  • Quando una convenzione di lottizzazione prevede che i volumi destinati all’edilizia pubblica siano “da espropriare”, tale previsione conferma che l’acquisizione non si è ancora perfezionata e che la proprietà dei relativi diritti volumetrici è rimasta in capo ai lottizzanti.
  • La prescrizione del diritto all’indennizzo non può essere dichiarata se l’espropriazione non si è mai perfezionata e il diritto all’indennizzo non è sorto; ciò vale a maggior ragione quando l’interessato abbia domandato la restituzione della volumetria e non il pagamento dell’indennità.
  • Il giudicato formatosi su una distinta azione, avente causa petendi e petitum diversi, non impedisce l’esame di una successiva domanda diretta alla restituzione del bene o dell’utilità patrimoniale illegittimamente acquisita.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoPiani attuativi e lottizzazioni
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàNullità del provvedimentoRiparto di giurisdizione

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