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Sentenza

Sentenza n. 2770/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 882/2024, passata in giudicato, che riconosceva ai ricorrenti il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 882/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica per le annualità scolastiche riconosciute e condannato il Ministero ad attribuire complessivamente € 8.000,00, oltre interessi. Hanno dedotto che, nonostante la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva diffida, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: il passaggio in giudicato era attestato, la sentenza era stata notificata ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Ha ordinato di attribuire la Carta e accreditare € 2.500,00 a una ricorrente, € 2.000,00 a un ricorrente, € 2.500,00 a un altro ricorrente ed € 1.000,00 all’ultima ricorrente, oltre agli interessi nei termini stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente delegato, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

    Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza contro l’Amministrazione, nel caso esaminato rilevano il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso per l’attività commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L’eventuale compenso del commissario ad acta è posto a carico dell’Amministrazione ed è determinato e liquidato con separato decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli che possono essere attuati mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel caso di ottemperanza di una sentenza nei confronti dell’Amministrazione, l’azione è ammissibile quando risultano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Se l’Amministrazione non dimostra di avere adempiuto al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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