Cassazione Penale, Sentenza n. 9626/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a Villari un'indennità di euro 69.831,22 per ingiusta detenzione (24/04/2017 - 01/03/2019) sostenendo che la Corte ha motivato in modo mancante o contraddittorio ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. con riguardo all'esclusione del dolo o della colpa grave che osterebbero al diritto alla riparazione. Il Ministero deduce che la Corte si è limitata a riprodurre la motivazione della sentenza assolutoria senza un autonomo accertamento circa l'eventuale concorso di colpa di Villari, non valutando adeguatamente la sua nomina ad amministratore della società GETRAL (strumento del monopolio illecito della cosca Pesce), l'uso di risorse societarie per favorire persone legate alla cosca e comportamenti attivi di assistenza a un soggetto arrestato per mafia. Con un secondo motivo, censura la carente motivazione sulla limitazione dell'indennizzo al 20%, ritenendola insufficiente in rapporto alla consapevolezza del rischio ambientale, al disinteresse gestionale, alla permanenza in carica dopo l'arresto dello zio e all'impiego di risorse societarie per fini personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione si è limitato a ripercorrere la motivazione della sentenza penale assolutoria invece di svolgere un'autonoma valutazione tipica del giudizio sulla riparazione: occorre infatti stabilire non se la condotta integri il reato, ma se tale condotta abbia contribuito in modo sinergico a creare l'apparenza di responsabilità cui si è attenuta l'autorità giudiziaria nella misura cautelare. Pertanto la questione dell'esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave e la quantificazione della riduzione debbono essere nuovamente esaminate dalla Corte territoriale. La Cassazione ha anche demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma è richiamata dalla parte ricorrente per censurare lacune o contraddittorietà motivazionali; la Cassazione richiama il principio secondo cui il giudice della riparazione deve motivare autonomamente se la condotta dell'interessato escluda il diritto alla riparazione per dolo o colpa grave, diversamente dal giudizio penale sostanziale
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Norma richiamata a descrizione dell'aggravante contestata nel procedimento penale (intestazione fittizia aggravata); nella valutazione sulla riparazione la Cassazione osserva che l'accertamento penale dell'aggravante non può sostituirsi all'autonoma valutazione sull'effetto della condotta dell'indagato nell'indurre l'autorità a disporre la misura cautelare
Massime di principio
- Nel giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere una valutazione autonoma e specifica volta a stabilire se la condotta dell'interessato abbia contribuito, anche con colpa grave o comportamento macroscopicamente imprudente, a creare l'apparenza di responsabilità che ha indotto l'autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare; non è sufficiente rinviare alla motivazione della sentenza penale
- Fattori rilevanti che possono escludere o ridurre il diritto alla riparazione includono: assunzione volontaria di incarichi gestionali pur in presenza di consapevolezza o prevedibilità del rischio di infiltrazioni criminali, uso di risorse societarie per favorire soggetti coinvolti in indagini per mafia, continuità di condotte che favoriscono l'apparenza di responsabilità e comportamenti attivi in favore di indagati
- La quantificazione della riduzione dell'indennizzo deve essere motivata in modo dettagliato: il giudice deve indicare i criteri e i fattori che hanno portato alla determinazione della percentuale (es. grado di contributo del comportamento alla formazione dell'apparenza di colpevolezza, intenzionalità o gravità della negligenza, rilevanza delle azioni concrete che hanno favorito l'indagine)
- La valutazione nel giudizio di riparazione si fonda sull'apparente fondatezza delle accuse al momento dell'adozione della misura cautelare (status probatorio e contesto) e non sull'accertamento definitivo del reato; pertanto il comportamento processuale e extraprocessuale dell'interessato va esaminato in relazione al possibile effetto ingannevole sull'autorità cautelare
- Quando il ricorso per riparazione solleva questioni di motivazione, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame se riscontra che il giudice territoriale ha omesso una valutazione autonoma rispetto al giudizio penale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9558/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9559/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9560/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9563/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9564/2025 del 10/03/2025
- Sentenza penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9565/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →