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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, rigettando l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile in Montecorvino Pugliano, ha devoluto la questione della titolarità proprietaria al giudice civile ai sensi dell'art. 324 c.p.p.. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione dell'art. 324 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe indebitamente devoluto la questione sulla proprietà pur avendo rigettato l'istanza di riesame; 2) devoluzione non pertinente perché non esisteva una contestazione civile effettiva (i Salerno avrebbero rinunciato alla controversia); 3) vizio di motivazione per mancata valutazione di elementi decisivi relativi al fumus commissi delicti (dichiarazioni e denunce); 4) violazione degli artt. 321 c.p.p. e 393 c.p. pen. in ordine alla configurabilità del reato contestato; 5) violazione degli artt. 321 c.p.p. e 633 c.p. pen. in ordine agli elementi del reato di occupazione abusiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il Tribunale del riesame ha errato nel rimettere la questione della titolarità al giudice civile pur avendo rigettato l'istanza e mantenuto il sequestro. La Corte ha chiarito il principio secondo cui il giudice del riesame, ai sensi dell'art. 2 c.p.p., decide in via incidentale le questioni sulla titolarità rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti del sequestro e che l'obbligo di devolvere la controversia al giudice civile ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p. sorge esclusivamente quando il giudice del riesame intenda procedere alla restituzione (ossia all'annullamento) del provvedimento cautelare. Alla luce di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno perché valuti i presupposti del vincolo cautelare (in particolare il fumus commissi delicti) senza ritenere pregiudiziale la devoluzione al giudice civile.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    «L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro.»

    La Corte interpreta il comma 8 come norma che impone la devoluzione al giudice civile soltanto quando il giudice del riesame intende procedere alla restituzione (dissequestro/annullamento). Non sussiste obbligo di devoluzione se il riesame si conclude con il mantenimento del sequestro.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    citato unitamente all'art. 324 c.p.p. nella parte che regola la devoluzione della controversia in caso di dissequestro

    Coordinato con l'art. 324 c.p.p., indica il giudice civile competente per la controversia sulla proprietà quando si adotti il dissequestro; in pratica la devoluzione è funzionale al caso in cui si intenda restituire il bene.

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Richiamata come principio fondamentale: il giudice penale è chiamato a decidere tutte le questioni da cui dipende la decisione, comprese questioni civili in via incidentale, salvo previsione normativa contraria. Pertanto il giudice del riesame può decidere incidentalmente sulla titolarità del bene quando ciò è rilevante per la valutazione dei presupposti del sequestro.

  • art. 23, comma 8, d.I. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale richiamata per la disposizione sulla trattazione scritta del procedimento e la mancata richiesta di discussione orale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi del ricorso relativamente alla presunta errata valutazione degli elementi costitutivi dei reati e delle esigenze cautelari; la Corte non ha deciso sul merito delle censure penali ma ha ritenuto che il Tribunale del riesame dovesse valutare i presupposti della misura (tra cui il fumus).

  • art. 393 cod. pen.

    Norma penale relativa ad una delle contestazioni (citata nei motivi): la Corte non ha valorizzato specifiche interpretazioni di questa norma, rilevando però che il giudice del riesame deve verificare gli elementi del fumus rispetto alle fattispecie contestate.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma penale richiamata con riferimento al reato di occupazione abusiva; la decisione impone al giudice del riesame di valutare la sussistenza degli elementi del reato ai fini della cautela reale, senza devolvere automaticamente la questione della proprietà al giudice civile.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame decide incidentalmente le questioni sulla titolarità del bene quando esse sono rilevanti per la valutazione dei presupposti del sequestro; la devoluzione al giudice civile ex art. 324, comma 8, c.p.p. è obbligatoria solo se il riesame intende procedere alla restituzione del bene (dissequestro/annullamento).
  • Se il Tribunale del riesame mantiene il sequestro, non ha l'onere di rimettere la controversia sulla proprietà al giudice civile e può decidere direttamente sulle questioni necessarie per la valutazione del fumus commissi delicti e degli altri presupposti cautelari, ai sensi dell'art. 2 c.p.p.
  • La presenza di una controversia civile potenziale o la precedente vicenda civilistica non impedisce al giudice penale di valutare le questioni di titolarità in via incidentale quando tali questioni sono strumentali alla decisione cautelare; l'obbligo di remissione si attiva solo in vista della restituzione.
  • In casi simili, il difensore che chiede il dissequestro deve concentrare le doglianze sulla non sussistenza dei presupposti cautelari (in particolare sul fumus commissi delicti e sull'idoneità del bene rispetto alle esigenze cautelari) e produrre elementi documentali e testimoniali rilevanti, dal momento che il tribunale di riesame può esaminare tali elementi senza rimandare automaticamente al civile.
  • Se si prospetta la restituzione del bene, allora sussiste l'obbligo per il giudice del riesame di devolvere la controversia al giudice civile competente; sino ad allora, la competenza decisionale penale prevale per questioni incidentali.

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