Sentenza del 29/01/2025 n. 86 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ADM ha notificato alla M. Spa un avviso di rettifica per maggiori diritti antidumping e IVA (complessivi € 250.978,60) ritenendo inesatta l'origine dichiarata (Thailandia) e accertando invece origine cinese basandosi su indagini OLAF. La società ha impugnato sostenendo: (i) difetto di prova sull'origine cinese (vizio probatorio e violazione art. 2697 c.c. e norme richiamate); (ii) difetto di motivazione dell'atto (art. 7 Statuto del contribuente e altre norme); (iii) in subordine, applicabilità dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale e tutela del legittimo affidamento. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso perché l'Ufficio aveva prodotto il report OLAF solo in giudizio e senza allegati, richiamandolo nella motivazione senza allegarlo, per cui l'atto mancava dei necessari elementi allegati che avrebbero consentito alla contribuente di contestare le risultanze. Inoltre erano prodotti certificati di origine thailandesi rilasciati dalle competenti autorità thailandesi (Camera of Commerce/Ministry of Commerce) che attestavano l'origine dichiarata.
La decisione
La CTP ha accolto il ricorso di M. Spa in primo grado; l'ADM ha fatto appello ma la corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di annullamento dell'avviso di rettifica. Le spese di lite sono compensate. In sintesi l'atto impositivo è stato annullato per carenza di motivazione e per inidoneità della prova (report OLAF prodotto tardivamente e senza allegati), mentre i certificati di origine rilasciati dalle autorità thailandesi hanno valore probatorio a favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio del gravame della prova: chi dichiara un fatto deve provarlo; la PA ha l'onere di provare l'origine cinese e non è sufficiente un riferimento generico a indagini non allegate.
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Se nella motivazione di un atto si fa riferimento ad altro atto (motivazione per relationem), tale atto deve essere allegato salvo che sia noto o altrimenti conoscibile; richiamare senza allegare documenti essenziali rende illegittimo l'atto impositivo.
art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamata a supporto delle censure sulla motivazione e sulle garanzie difensive nel processo tributario (in particolare diritto di difesa e obblighi motivazionali dell'Amministrazione).
artt. 3, 9 e 11, Reg. UE 883/2013
Norme invocate dalla contribuente in tema di disciplina comunitaria richiamata nella contestazione; nel testo della decisione non emergono applicazioni dirette ma sono indicate tra i riferimenti normativi posti a fondamento delle eccezioni.
art. 11 e comma 5-bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Norme richiamate a supporto del vizio di motivazione e dell'inosservanza di procedure legali; nel dispositivo sono ritenute assorbite dalle principali considerazioni sulla motivazione e prova.
art. 119 Codice Doganale Unionale (CDU)
Norma richiamata in via subordinata per la tutela del legittimo affidamento; la questione è stata comunque ritenuta assorbita o non decisiva, in quanto la Corte ha basato la decisione sulla carenza di motivazione e allegazione degli atti OLAF.
art. 57, Reg. UE 2447/2015 (esecuzione del CDU)
Il certificato di origine rilasciato dalle autorità pubbliche competenti è accreditato come prova dell'origine doganale; la Corte ne ha riconosciuto la rilevanza probatoria a favore della contribuente.
Giurisprudenza della Cassazione (ex multis: Cass. nn. 3227/2018, 28060/2017, 9323/2017)
Principio secondo cui l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione è limitato agli atti che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente; la Corte si è uniformata a questo orientamento per escludere la legittimità dell'atto che richiamava OLAF senza allegarne i documenti.
Report OLAF / prassi investigativa
La Corte ha ritenuto che il report OLAF, se non notificato e non allegato all'atto impositivo, non possa sanare la carenza di motivazione e non è idoneo a provare circostanziatamente l'origine della singola operazione doganale.
Massime di principio
- Se un atto amministrativo impositivo richiama documenti esterni per motivare la pretesa, quei documenti vanno allegati o devono essere comunque noti/ovvi al contribuente: in mancanza l'atto può essere annullato per difetto di motivazione (art. 7 Statuto del contribuente).
- Il rapporto OLAF, per avere efficacia probatoria nei confronti del singolo importatore, deve essere riferibile e documentare in modo puntuale la specifica operazione doganale; la produzione del report solo in sede giudiziale e senza allegati non supplisce all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
- Il certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti dello Stato esportatore costituisce una prova rilevante dell'origine doganale e, salvo elementi contraddittori e adeguatamente motivati dall'Amministrazione, può rafforzare la posizione del contribuente.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione quando contesta fatti rilevanti per l'imposizione; riferimenti generici a indagini non documentate non soddisfano l'onere previsto dall'art. 2697 c.c.
- Il principio del legittimo affidamento (art. 119 CDU o analoghi) può essere invocato ma non è automatico: la tutela è limitata se la documentazione ufficiale dell'ufficio estero non è incontestabile o se l'Amministrazione dimostra fatti contrari in modo chiaro e documentato.
- In pratica, per l'Amministrazione doganale è preferibile allegare o descrivere compiutamente (e, se necessario, notificare) gli atti e i documenti esterni su cui si fonda l'accertamento, in modo da consentire il concreto esercizio del diritto di difesa e per evitare l'annullamento per carenza di motivazione.
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