Sentenza n. 632/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova d'esame per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti, sezione Taxi e Noleggio, per mancato possesso entro il termine del bando dei titoli professionali richiesti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui non sono stati ammessi all'esame per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, nonché le comunicazioni individuali di esclusione, gli articoli 1 e 5 del bando e gli atti connessi. Hanno dedotto che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, avevano superato gli esami abilitanti presso la Capitaneria di Porto e che il successivo rilascio dei titoli professionali era dipeso da ritardi imputabili all'amministrazione. Hanno quindi sostenuto che avrebbero dovuto essere ammessi, almeno con riserva, lamentando violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1 l. n. 241/1990, dell'art. 1 del bando e disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Con un secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 5 del bando, assumendo che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l'integrazione della documentazione. Con un terzo motivo hanno contestato la tardività della comunicazione individuale di esclusione, ricevuta il giorno della prova e dopo l'orario previsto per il suo svolgimento. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, la mancata impugnazione della determinazione di approvazione degli esiti, la posizione processuale del Ministero e l'inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo comunque che l'esclusione fosse vincolata dal mancato possesso dei titoli entro il termine perentorio del bando.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., prescindendo dalle eccezioni preliminari perché il ricorso era infondato nel merito. Ha respinto il primo motivo rilevando che il bando richiedeva, a pena di esclusione, il possesso congiunto dei titoli di conduttore al traffico locale e di motorista abilitato entro le ore 12:00 del 30 giugno 2025. Il requisito non coincideva con il mero superamento degli esami: il rilascio dei titoli presupponeva un autonomo procedimento amministrativo e l'accertamento di ulteriori requisiti, tra cui periodi di navigazione e, per il titolo di motorista, un corso di specializzazione. Poiché i titoli non erano stati rilasciati entro la data fissata, la Città Metropolitana era vincolata ad escludere i candidati e non poteva sostituire al requisito previsto dal bando il diverso e più favorevole parametro del superamento della prova. Gli eventuali ritardi della Capitaneria, peraltro non dimostrati, non consentivano di disapplicare o derogare alla clausola della lex specialis né imponevano una valutazione equitativa o compensativa. L'ammissione con riserva non poteva essere utilizzata per sanare successivamente una carenza sostanziale del requisito. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché formulata genericamente e senza dimostrare l'identità della situazione dell'altro candidato richiamato. È stato respinto anche il secondo motivo: il soccorso istruttorio opera per integrare o regolarizzare la documentazione relativa a requisiti già posseduti, non per consentire la formazione successiva del requisito sostanziale. Nessuna integrazione avrebbe potuto retroagire alla data del 30 giugno 2025. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione individuale ha natura informativa e partecipativa, non costitutiva dell'esclusione; l'esclusione derivava dal provvedimento e dal mancato possesso del requisito alla data prevista. La ricezione tardiva della raccomandata non avrebbe comunque consentito la partecipazione di soggetti privi del titolo sostanziale. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio è completo e la causa è matura per la decisione.
artt. 263, 273 e 295 d.P.R. n. 328/1952
Confermano che il conseguimento dei titoli professionali marittimi non coincide con il mero superamento dell'esame, richiedendo ulteriori verifiche, requisiti e periodi di navigazione.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di disparità di trattamento, ritenuta infondata per la mancata dimostrazione dell'identità delle situazioni comparate.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione vincolata e uniforme della clausola del bando.
art. 1 l. n. 241/1990
Invocato in relazione ai principi dell'azione amministrativa; tali principi non possono neutralizzare una clausola chiara della lex specialis né sostituire il requisito previsto dal bando.
art. 1 del bando
Richiedeva il possesso congiunto dei titoli professionali di conduttore al traffico locale e motorista abilitato entro le ore 12:00 del 30 giugno 2025, a pena di esclusione.
art. 5 del bando
Il soccorso istruttorio o l'integrazione documentale riguardano la documentazione di requisiti già posseduti e non possono sanare la mancanza sostanziale del requisito alla data di scadenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, il possesso di un titolo professionale entro una determinata data, il requisito non è soddisfatto dal mero superamento dell'esame eventualmente necessario per conseguirlo: occorre che entro il termine sia perfezionato il procedimento abilitativo e sia stato rilasciato il titolo richiesto.
- L'amministrazione che gestisce una procedura selettiva è vincolata alla clausola chiara del bando e non può sostituire al requisito espressamente previsto un parametro diverso, anche se più favorevole ai candidati e collegato a ritardi imputabili ad altra amministrazione.
- L'ammissione con riserva non può essere utilizzata per consentire la partecipazione di chi, alla data fissata dalla lex specialis, è privo del requisito sostanziale di partecipazione; essa non costituisce uno strumento di sanatoria postuma della carenza del requisito.
- Il soccorso istruttorio è ammesso per integrare o regolarizzare la documentazione comprovante un requisito già posseduto alla data utile, ma non può determinare la formazione successiva del requisito né attribuire efficacia retroattiva a un titolo rilasciato dopo la scadenza.
- La comunicazione individuale dell'esclusione ha funzione informativa e partecipativa, non costitutiva, quando l'esclusione deriva già dal provvedimento amministrativo e dall'oggettiva carenza del requisito previsto dal bando; la sua ricezione tardiva non rende illegittima l'esclusione se non avrebbe comunque consentito una partecipazione conforme ai requisiti.
- La censura di disparità di trattamento richiede l'allegazione e la prova di una situazione fattuale e giuridica sostanzialmente identica a quella del soggetto assunto come termine di comparazione; il mero riferimento a un candidato ammesso non è sufficiente.
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