Regolamento (UE) 2024/384
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/384 del Consiglio, del 22 gennaio 2024, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/384 aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione relativo al Sudan, modificando l'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. In particolare, inserisce sei entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive, sulla base della loro connessione con attività che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Sudan. Il provvedimento è immediatamente applicabile dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 per inserire sei entità soggette a misure restrittive nei confronti del Sudan.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione relative al Sudan, e incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. La modifica consiste nell'aggiornamento dell'elenco con sei entità specificamente individuate, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri a partire dalla data di pubblicazione. Non risultano esclusioni o deroghe ulteriori nel testo fornito, né un ambito materiale autonomo diverso dall'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio.
Modifica dell'elenco sanzionatorio UE relativo al Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/384 attua il regolamento (UE) 2023/2147 in materia di misure restrittive adottate dall'Unione in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Il provvedimento risponde al deterioramento della situazione nel Paese e alla gravità del conflitto tra le Forze armate sudanesi (SAF) e le Forze di supporto rapido (RSF), richiamando la dichiarazione dell'Alto rappresentante del 27 novembre 2023 e la necessità di aggiornare l'elenco sanzionatorio.
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2147. La finalità è esclusivamente quella di modificare l'allegato I del regolamento di base, che contiene l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive.
Modifica dell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono inserite sei entità nell'elenco sanzionatorio, con decorrenza 22 gennaio 2024. Il testo non introduce nuovi tipi di misure, ma aggiorna la lista dei destinatari già soggetti al regime restrittivo.
Entità inserite nell'elenco
Le sei entità elencate sono:
- Defense Industries System
- SMT Engineering
- Zadna International Company for Investment Limited
- Al Junaid Multi Activities Co Ltd
- Tradive General Trading Co
- GSK ADVANCE COMPANY LTD
Per ciascuna entità sono riportati elementi identificativi quali indirizzo, forma giuridica, eventuali alias e, ove presenti, data di registrazione. La motivazione comune è il sostegno, diretto o indiretto, alle SAF o alle RSF attraverso attività industriali, commerciali o finanziarie che alimentano il conflitto in Sudan.
Ragioni dell'inserimento: collegamento con SAF e RSF
Il provvedimento evidenzia due filoni principali di collegamento con il conflitto:
- da un lato, entità riconducibili alle SAF, come Defense Industries System, SMT Engineering e Zadna, che fanno parte di reti societarie controllate o influenzate dalle forze armate sudanesi e generano risorse economiche o materiale militare a beneficio delle SAF;
- dall'altro, entità riconducibili alle RSF, come Al Junaid, Tradive e GSK, descritte come parte di una rete commerciale e finanziaria che produce entrate, facilita flussi di cassa, acquisti di equipaggiamenti e approvvigionamenti a sostegno delle RSF.
Nel caso di Defense Industries System, il testo richiama la produzione e la fornitura alle SAF di armi, munizioni, aeromobili e veicoli militari. Per SMT Engineering si sottolinea il controllo congiunto di società del conglomerato GIAD e l'associazione con DIS. Zadna è invece descritta come holding operante nei settori agricolo ed edilizio, detenuta in larga parte da un fondo collegato alle SAF e utilizzata per sostenere il potere economico delle forze armate.
Per Al Junaid Multi Activities Co Ltd si evidenzia il ruolo nella filiera dell'oro del Sudan, con concessioni minerarie in Darfur e benefici economici per la famiglia Dagalo e le RSF. Tradive General Trading Co è indicata come società di copertura nelle operazioni commerciali delle RSF, anche per l'acquisto di veicoli poi convertiti in mezzi armati. GSK ADVANCE COMPANY LTD è descritta come società tecnologica e di sicurezza informatica impiegata come copertura e coinvolta anche nell'acquisto di droni, attrezzature di monitoraggio e componenti per le RSF.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica sostituisce integralmente l'allegato I per quanto riguarda la sezione relativa alle entità, con l'inserimento di sei nuovi soggetti nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 del regolamento di base.
Soggetti inseriti nell'allegato I
Sono inserite sei entità: Defense Industries System; SMT Engineering; Zadna International Company for Investment Limited; Al Junaid Multi Activities Co Ltd; Tradive General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD. Per ciascuna sono indicati denominazione, eventuali alias, dati identificativi, motivi dell'inserimento e data di inserimento nell'elenco pari al 22 gennaio 2024.
Motivi dell'inserimento nell'elenco
Le entità sono descritte come fornitrici di sostegno alle azioni e alle politiche delle Forze armate sudanesi (SAF) o delle Forze di supporto rapido (RSF) che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Sudan. Le motivazioni richiamano il finanziamento del conflitto, la produzione e fornitura di materiale militare, il controllo di conglomerati economici legati alle SAF o alle RSF, e l'uso di società di copertura o reti commerciali per sostenere operazioni militari e flussi finanziari.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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