Sentenza n. 5193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di acquisizione e sgombero dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva impugnato il provvedimento comunale del 30 luglio 2020 di acquisizione e sgombero, adottato in esecuzione dell’ordine di ripristino contenuto nel provvedimento comunale del 3 maggio 2018. Il ricorso deduceva l’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, oggetto di un distinto giudizio di revocazione, nonché vizi propri dell’atto conseguenziale, in particolare eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti. La ricorrente sosteneva che le opere fossero state completate prima della scadenza triennale del permesso di costruire e che il Comune avesse esteso indebitamente l’ordine di ripristino al secondo piano e al sottotetto. Contestava inoltre la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 3778/2019, sostenendo che tale pronuncia aveva individuato come abusive soltanto le tamponature realizzate dopo la sospensione dei lavori, non anche il piano secondo e il sottotetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando gli atti impugnati. In via principale, ha rilevato che, con la sentenza n. 4052/2026, era stata annullata la decisione presupposta del 3 maggio 2018, recante il rigetto della sanatoria e l’ordine di ripristino. L’annullamento dell’atto presupposto si è esteso automaticamente al provvedimento di acquisizione e sgombero, anche se quest’ultimo non era stato autonomamente impugnato nel giudizio relativo all’atto presupposto, poiché i due provvedimenti erano collegati da un nesso di presupposizione necessaria e l’atto successivo costituiva conseguenza inevitabile del primo, senza autonome valutazioni di interessi. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondato anche il motivo relativo all’errore nei presupposti e alla violazione del giudicato: il Comune aveva fatto discendere dall’ordine di ripristino conseguenze ulteriori rispetto a quelle consentite dalla pronuncia del TAR, estendendo l’intervento al piano secondo e al sottotetto, mentre la sentenza aveva riferito le opere abusive alle sole tamponature realizzate dopo la sospensione dei lavori. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di revocazione della precedente sentenza, il cui esito ha inciso sul presente giudizio.
art. 106 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa processuale per la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando due provvedimenti sono collegati da un nesso di presupposizione necessaria e l’atto successivo costituisce l’inevitabile conseguenza dell’atto presupposto, l’annullamento dell’atto presupposto produce un effetto caducante automatico sull’atto conseguenziale, anche se quest’ultimo non è stato autonomamente impugnato.
- L’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto opera quando l’atto conseguenziale appartiene alla medesima sequenza procedimentale e non richiede una nuova e autonoma ponderazione degli interessi da parte dell’amministrazione.
- L’amministrazione non può attribuire a una sentenza effetti conformativi più ampi di quelli risultanti dal suo contenuto motivazionale e dispositivo, né può estendere l’esecuzione giudiziale a opere o situazioni diverse da quelle individuate nel giudicato.
- È illegittimo il provvedimento di acquisizione o sgombero adottato in esecuzione di un ordine di ripristino successivamente annullato, poiché viene meno il necessario fondamento giuridico dell’atto conseguenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →