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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16882/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, emessa dal Tribunale di Roma su ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società e il suo liquidatore hanno proposto reclamo alla Corte d'appello, deducendo da un lato una grave violazione del diritto di difesa nel procedimento prefallimentare, perché la notifica del ricorso sarebbe avvenuta quando il termine per costituirsi era già scaduto; dall'altro la mancanza dei presupposti di fallibilità, sostenendo che i debiti esistenti non superassero la soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. La Corte d'appello ha respinto il reclamo ritenendo, quanto alla soglia dimensionale, che risultasse una relazione del liquidatore attestante debiti non soddisfatti per importo superiore alla soglia di legge, e, quanto al vizio procedurale, che il reclamo avesse comunque consentito la piena espansione del diritto di difesa. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 10, 15 e 18 l.fall. e dell'art. 24 Cost., nonché vizio di motivazione, censurando la sanatoria del vizio di primo grado per effetto del reclamo e contestando l'accertamento del superamento della soglia di fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al superamento della soglia di fallibilità, perché formulata in modo assertivo e senza indicare un fatto decisivo omesso; ha invece ritenuto infondata la doglianza sulla nullità del procedimento, affermando che, nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. è dovuta solo in caso di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo, mentre nei casi di nullità della sentenza, non essendo necessaria la rimessione, il giudice del reclamo deve decidere nel merito della domanda fallimentare, applicando l'art. 161, comma 2, c.p.c., con conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.

    La soglia di fallibilità deve risultare superata sulla base degli atti; la censura sul punto è inammissibile se non individua specificamente un fatto decisivo omesso.

  • art. 10 l.fall.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso; rileva nel procedimento prefallimentare e nella notifica del ricorso introduttivo.

  • art. 18 l.fall.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in tema di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa nel procedimento prefallimentare.

  • art. 354 c.p.c.

    Il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice solo se rileva l'inesistenza o la nullità della notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    I motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; se non occorre la rimessione al primo giudice, il giudice del reclamo decide nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della modifica all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rileva quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la nullità derivante da vizi del procedimento non comporta automaticamente la rimessione al tribunale: la rimessione è necessaria solo quando sia inesistente o nulla la notificazione del ricorso introduttivo.
  • Se il vizio riscontrato non impone la rimessione al primo giudice, il giudice del reclamo deve esaminare nel merito la domanda di fallimento, applicando il principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si limita a contestare in modo assertivo l'accertamento di merito senza indicare specificamente il fatto storico trascurato e decisivo.
  • Nel giudizio sulla fallibilità, il superamento della soglia dimensionale deve essere dedotto e contestato in modo specifico, non essendo sufficiente una mera contrapposizione assertiva a un accertamento fondato su documenti prodotti in atti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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