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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40997/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per oltre 42.000 euro nei confronti di un debitore principale e della madre fideiussore, relativi a due esposizioni debitorie derivanti da un conto corrente e da un finanziamento. Opposti i debitori, il tribunale revocava il monitorio e accoglieva la domanda risarcitoria dei medesimi, ritenendo sussistente una responsabilità precontrattuale della banca per l’andamento delle trattative/colloqui sul mutuo. La corte d’appello, invece, riformava integralmente e rigettava l’opposizione. Con il ricorso per cassazione i debitori deducevano: 1) violazione degli artt. 2204, 1228, 2049 e 1337 c.c., sostenendo che i colloqui col direttore di filiale integrassero trattative idonee a fondare responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione; 2) vizio motivazionale, per asserita contraddittorietà della motivazione e per omessa considerazione della conoscenza, da parte del direttore, delle pregresse pendenze debitorie; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata valutazione unitaria degli indizi a sostegno della tesi dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva logicamente escluso che i colloqui descritti integrassero vere e proprie trattative, qualificando invece la fase come mera istruttoria prodromica alla eventuale concessione del mutuo; ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano adeguatamente censurato la decisiva affermazione della corte territoriale secondo cui la segnalazione alla centrale rischi, da sola, era sufficiente a escludere la concessione del prestito e quindi a negare la responsabilità precontrattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile, perché le censure sulle testimonianze e sulla conoscenza delle pregresse esposizioni non scalfivano la ratio decidendi e sollecitavano una rivalutazione del merito. Il terzo motivo è stato anch’esso respinto, poiché mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori; la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo nei casi di vizio di sussunzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi e terzi motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato congiuntamente al vizio di violazione di legge/procedura nel terzo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato per il dedotto vizio motivazionale nel secondo motivo

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    è invocato per sostenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come fondamento della pretesa responsabilità precontrattuale

  • art. 2204 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere i poteri del direttore di filiale

  • art. 1228 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di imputare alla banca il fatto del preposto

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di imputare alla banca il fatto del preposto

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte limita il sindacato di legittimità al vizio di sussunzione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore

  • Cass. n. 18748 del 12/07/2019

    "Ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente"

    viene richiamata per affermare che, nella verifica della responsabilità precontrattuale, conta anche il comportamento della parte che lamenta la rottura delle trattative

  • Cass. n. 3541 del 13/02/2020

    "In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c. c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso"

    viene richiamata per delimitare il controllo di legittimità sulla valutazione delle presunzioni

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale presuppone l’esistenza di vere trattative; una mera fase istruttoria o esplorativa finalizzata a verificare la concedibilità del finanziamento non è di per sé sufficiente.
  • Ai fini dell’art. 1337 c.c. il giudice deve valutare anche il comportamento della parte che assume di essere stata danneggiata, perché la verifica della scorrettezza della controparte non può prescindere dal contesto complessivo della relazione precontrattuale.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto forma di denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, se la censura mira solo a una diversa lettura dei fatti.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito sbagli la qualificazione giuridica del ragionamento presuntivo; non è invece ammissibile un mero dissenso sulla ponderazione degli indizi.
  • La segnalazione del debitore alla centrale rischi può essere valorizzata, nel caso concreto, come circostanza idonea a escludere la concessione del prestito e quindi a negare il nesso tra condotta della banca e lamentato affidamento precontrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaInadempimentoProveImpugnazioniResponsabilità precontrattuale
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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