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Sentenza

Sentenza n. 13200/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - della determinazione del Direttore Generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria 13106 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del d.-l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.-l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento: - alla Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 1 n. 1118/2022; - alla Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 2 n. 1773/2022; - alla Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366/2022; - alla Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni n. 145/2022; - al Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - al Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.-l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - alla Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; - alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); - alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); - all’Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; - all’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; - alla Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 luglio 2023, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo sulla scorta di ulteriori censure.

Giustizia amministrativa202305839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di riparto degli oneri di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti ministeriali e regionali presupposti e le deliberazioni delle aziende sanitarie umbre, nonché, con motivi aggiunti, i medesimi atti sulla base di ulteriori censure. Le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni e l'infondatezza del gravame. Nelle more è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.-l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha documentato di avere versato alla Regione Umbria l'importo rideterminato ai sensi della nuova disciplina e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, ritenendo che essa fosse stata direttamente coinvolta nell'attuazione del meccanismo di payback, anche mediante l'intesa del 28 settembre 2022, espressamente impugnata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 d.-l. n. 95/2025 non consentisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché tale effetto richiede, secondo la legge, la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali attestanti l'integrale pagamento. Tuttavia, il pagamento documentato dalla ricorrente, non contestato dalle amministrazioni quanto al suo ammontare, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per l'espressa richiesta della ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, mentre la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti richiede l'accertamento e la comunicazione del pagamento da parte delle Regioni o Province autonome.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal pagamento della quota di ripiano rideterminata, documentato dalla ricorrente e non contestato dalle amministrazioni, anche quando non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al privato di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta, l'avvenuto pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., se è documentato e non contestato quanto al suo ammontare.
  • La cessazione della materia del contendere prevista espressamente dalla legge per i giudizi relativi a un'obbligazione di ripiano richiede il perfezionamento degli adempimenti formali stabiliti dalla legge, inclusa la comunicazione al giudice dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'integrale pagamento; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La legittimazione passiva di un organo interistituzionale può sussistere quando esso sia stato direttamente coinvolto nell'attuazione del meccanismo amministrativo contestato e l'atto di partecipazione o intesa da esso adottato sia stato specificamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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