Sentenza n. 4601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe ADSS)
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata aveva impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, chiedendo il riconoscimento ai fini dell’esercizio della professione docente per le attività di sostegno. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, disponendo il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha appellato la sentenza, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma, anche previa sospensione dell’esecutività. In appello il Ministero ha documentato che la ricorrente, con atto del 17 giugno 2025, aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero prima della pronuncia del TAR. La rinuncia non era stata comunicata al giudice di primo grado, davanti al quale la ricorrente aveva insistito per la decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello sul presupposto che, al momento della sentenza di primo grado, la rinuncia all’istanza di riconoscimento aveva fatto venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare il giudizio contro il diniego amministrativo. Ha quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e annullato la sentenza del TAR che lo aveva accolto. La Sezione ha precisato che la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse può rilevare anche se verificatasi in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. Le spese del doppio grado sono state compensate, ma sono stati posti definitivamente a carico della parte privata il contributo unificato dovuto per il ricorso di primo grado e quello prenotato a debito per l’appello, in ragione della mancata comunicazione della rinuncia e dell’insistenza per la decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
Ha consentito al Collegio, dopo averne dato avviso alle parti, di definire l’appello nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
d.l. n. 71 del 2024, convertito in l. n. 106 del 2024
È richiamato quale fondamento della rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero e della conseguente perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa oggetto del giudizio elimina l’interesse a coltivare l’impugnazione del diniego e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando la rinuncia intervenga prima della decisione.
- La sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche nel giudizio d’appello, poiché il rapporto processuale amministrativo conserva carattere unitario nei due gradi di giudizio.
- Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di merito che lo abbia accolto deve essere annullata, anche se la causa dell’improcedibilità si è verificata prima della sua pronuncia ma è stata rappresentata soltanto in appello.
- La mancata comunicazione al giudice della rinuncia all’istanza amministrativa e l’insistenza per la decisione possono giustificare la compensazione delle spese, ponendo tuttavia a carico della parte privata i contributi unificati relativi ai gradi di giudizio.
Come è indicizzato
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