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Sentenza

Sentenza n. 6280/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento di cui alla Comunicazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2025 recante “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”; - della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 96/25/CONS, dell’8 aprile 2025, recante ad oggetto “Adozione delle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”, unitamente ai suoi allegati; - nonché, per quanto occorrer possa, (i) della delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l’“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”; (ii) della delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica di cui all’art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all’adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”; (iii) del comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto o conosciuto.

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 96/25/CONS sulle modalità tecniche e procedurali di verifica della maggiore età degli utenti e comunicazione del 31 ottobre 2025 recante la lista dei soggetti destinatari delle misure

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore digitale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 96/25/CONS, i relativi allegati e la successiva comunicazione recante la lista dei soggetti sottoposti alle misure di verifica dell’età previste dall’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dei principi del Paese d’origine, del mutuo riconoscimento e della libera prestazione dei servizi, sostenendo che l’estensione degli obblighi a un operatore stabilito in altro Stato membro fosse illegittima sia perché non riferita a un servizio individualizzato sia perché adottata senza la previa interlocuzione con lo Stato membro d’origine e senza la notifica alla Commissione europea previste dall’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva. Con il secondo motivo ha contestato la compatibilità della disciplina nazionale con il Regolamento (UE) 2022/2065, sostenendo che il Digital Services Act avrebbe realizzato un’armonizzazione piena della materia della protezione dei minori online, precludendo ulteriori misure nazionali. Con il terzo motivo ha denunciato il difetto di motivazione rafforzata, in relazione al superamento delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel parere circostanziato adottato durante la procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE. L’AGCOM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva della delibera a monte; l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardiva mancata impugnazione della delibera n. 96/25/CONS, rilevando che, per i prestatori stabiliti in altri Stati membri, le misure diventavano concretamente applicabili solo con l’adozione e pubblicazione della lista dei destinatari. Solo tale atto aveva quindi prodotto una lesione attuale ed effettiva della posizione della ricorrente. Ha invece dichiarato fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, non avendo essa adottato gli atti impugnati né essendo stata indicata come controinteressata. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondato il profilo secondo cui la deroga al principio del Paese d’origine sarebbe stata illegittima perché riferita a una categoria generale e astratta di operatori: l’inserimento in una lista specificamente individuata consente infatti di determinare puntualmente i prestatori destinatari e conferisce alla misura una portata individualizzata. Ha invece accolto la censura relativa alla violazione della procedura prevista dall’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE. L’estensione automatica degli obblighi ai prestatori stabiliti in altri Stati membri, decorsi tre mesi dalla pubblicazione della lista, non era stata preceduta dall’invito allo Stato membro d’origine ad adottare le misure necessarie, dalla verifica dell’eventuale loro inadeguatezza e dalla notifica alla Commissione europea e allo Stato membro d’origine dell’intenzione di adottare misure restrittive. Tali adempimenti devono essere assolti prima dell’applicazione della misura e non possono essere rinviati alla successiva fase sanzionatoria. Il TAR ha respinto il motivo fondato sul Digital Services Act, ritenendo che, allo stato, non sussistesse una piena armonizzazione europea dei sistemi di verifica dell’età. Le misure nazionali potevano quindi operare in via transitoria, purché conformi all’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dotate di un meccanismo di adeguamento o superamento in caso di futura disciplina europea. Sono state respinte anche le censure sul difetto di motivazione rafforzata, poiché la delibera conteneva una clausola di adeguamento alla normativa europea sopravvenuta. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale della delibera n. 96/25/CONS, previa disapplicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023 nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione. L’AGCOM dovrà osservare la procedura di cui all’art. 3, par. 4, lett. b), prima di estendere le misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 159

    ha introdotto un obbligo generalizzato di verifica della maggiore età degli utenti e ha demandato all’AGCOM la definizione delle modalità tecniche e procedurali

    La disposizione costituisce la base nazionale delle misure di age verification, ma deve essere disapplicata nella parte incompatibile con le garanzie procedurali imposte dal diritto dell’Unione per i prestatori stabiliti in altri Stati membri.

  • art. 3 direttiva 2000/31/CE

    lo Stato membro di destinazione non può, in linea di principio, imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato di origine

    Il principio del Paese d’origine e la libera prestazione dei servizi impediscono, in via generale, restrizioni nazionali ai servizi provenienti da altri Stati membri; le deroghe sono eccezionali e richiedono il rispetto cumulativo delle condizioni sostanziali e procedurali previste dal paragrafo 4.

  • art. 3, par. 4, lett. b), direttiva 2000/31/CE

    lo Stato membro richiedente abbia previamente invitato lo Stato membro di origine ad adottare i provvedimenti necessari; quest’ultimo non abbia adottato i provvedimenti richiesti o li abbia adottati in maniera inadeguata; lo Stato membro richiedente abbia notificato alla Commissione europea e allo Stato membro di origine la propria intenzione di adottare le misure restrittive

    La previa interlocuzione con lo Stato membro d’origine e la notifica alla Commissione e allo Stato d’origine sono presupposti essenziali di legittimità della misura restrittiva e devono precedere la sua applicazione, non potendo essere rinviati alla fase sanzionatoria.

  • art. 28 Regolamento (UE) 2022/2065

    misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori sul loro servizio

    La disposizione impone obblighi di protezione ai fornitori di piattaforme online, ma non determina, allo stato considerato dal giudice, una piena armonizzazione europea dei sistemi di verifica dell’età tale da escludere ogni disciplina nazionale transitoria.

  • art. 35, par. 1, lett. j), Regolamento (UE) 2022/2065

    misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per la mitigazione dei rischi sistemici, ivi incluse quelle dirette alla tutela dei diritti dei minori

    La previsione conferma la rilevanza degli strumenti di verifica dell’età nell’ambito della mitigazione dei rischi sistemici, senza imporre ancora un meccanismo europeo uniforme.

  • art. 4, comma 3, Allegato A alla delibera AGCOM n. 96/25/CONS

    A decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2065, l’Autorità, laddove necessario, si impegna a modificare ed adeguare il presente provvedimento alla normativa europea sopravvenuta

    La clausola di adeguamento consente di qualificare la disciplina nazionale come transitoria e costituisce un meccanismo destinato a evitare la sovrapposizione futura con la disciplina europea.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto infondate le censure di difetto di motivazione, anche in ragione della clausola di adeguamento inserita nella delibera.

  • art. 5, par. 4, direttiva (UE) 2015/1535

    La disposizione è richiamata in relazione agli obblighi di motivazione e alla procedura di notifica del progetto di disciplina tecnica alla Commissione europea; le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • Il prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro non può essere assoggettato automaticamente a obblighi ulteriori nello Stato di destinazione, in deroga al principio del Paese d’origine, se non sono rispettate tutte le condizioni sostanziali e procedurali previste dall’art. 3, par. 4, della direttiva 2000/31/CE.
  • La previa interlocuzione con lo Stato membro d’origine e la notifica alla Commissione europea e allo Stato d’origine costituiscono presupposti essenziali di legittimità della misura restrittiva e devono essere adempiute prima che l’obbligo divenga applicabile al prestatore estero; non è sufficiente rinviarle alla fase di contestazione o sanzione dell’inadempimento.
  • Il requisito secondo cui la misura derogatoria deve riferirsi a un determinato servizio non esclude necessariamente una disciplina originata da una fonte generale, quando l’applicazione concreta sia subordinata all’inserimento dei prestatori in un elenco specificamente individuato e aggiornato dall’autorità competente, tale da rendere identificabili i destinatari.
  • In assenza di una piena armonizzazione europea dei sistemi di verifica dell’età, gli Stati membri possono adottare discipline nazionali transitorie per la protezione dei minori online, purché conformi al diritto dell’Unione, rispettose dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dotate di un meccanismo di adeguamento o superamento in caso di successiva disciplina europea.
  • La lesione derivante da una disciplina generale si attualizza, per un prestatore stabilito in un altro Stato membro, quando l’atto applicativo individualizzante — quale la lista dei soggetti destinatari — rende concretamente efficaci nei suoi confronti gli obblighi contestati; prima di tale momento non sussiste necessariamente l’onere di impugnare immediatamente l’atto generale a monte.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Atti amministrativi generali e linee guidaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneFonti e atti normativiProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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