Cassazione Penale, Ordinanza n. 31226/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna pronunciata in appello per il reato contestato e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto l'inidoneità del gesto minaccioso a integrare il reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché non era stato previamente dedotto in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale
art. 606, comma 3, c.p.p.
i motivi di ricorso che non siano stati previamente dedotti con l'atto di appello sono inammissibili
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da un apparato argomentativo logico e globale già scrutinato dal giudice di merito.
- Le doglianze che introducono questioni non specificamente dedotte con i motivi di appello sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato, se non si confronta con le prove e con la motivazione di merito, si risolve in un'inammissibile contestazione del giudizio di fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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