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Ordinanza

Ordinanza n. 968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, n. 272/2026, che aveva accolto la domanda cautelare del privato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato appellato)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Sant’Arpino ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare proposta dal privato. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi d’appello; emerge soltanto che l’amministrazione ha contestato le valutazioni del TAR in relazione alle peculiarità fattuali della vicenda, concernenti le vicende circolatorie e divisorie del bene, il frazionamento catastale, la demolizione parziale eseguita nel 2021 e la conoscenza di tali sopravvenienze da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che le deduzioni del Comune non fossero, allo stato degli atti e impregiudicato il più approfondito esame riservato al merito del giudizio di primo grado, idonee a superare le valutazioni compiute dal TAR. Il Collegio ha attribuito rilievo alle specificità fattuali della vicenda, comprese le vicende circolatorie e divisorie del bene, il frazionamento catastale, la demolizione parziale del 2021 e la conoscenza di tali sopravvenienze da parte dell’amministrazione. Ha inoltre ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, le deduzioni dell’amministrazione appellante non giustificano la riforma della misura cautelare quando, allo stato degli atti, non superano le valutazioni del primo giudice e la vicenda presenta specificità fattuali rilevanti da approfondire nel merito.
  • Il giudice cautelare può mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di primo grado quando ciò risulti necessario per il bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sulle peculiarità concrete della fattispecie, comprese le modificazioni del bene e la conoscenza delle relative sopravvenienze da parte dell’amministrazione, senza pregiudicare l’esame approfondito riservato alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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