Sentenza n. 2480/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza n. 20 del 20 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento degli interessi legali sulle somme spettanti e delle spese legali relative al giudizio del lavoro e al giudizio di ottemperanza, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 20 del 20 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Nella fase processuale introdotta con memoria del 7 maggio 2025 ha chiesto, in particolare, il pagamento degli interessi legali sulle somme spettanti e delle spese legali dovute per il giudizio lavoristico e per il giudizio di ottemperanza. Con ordinanza collegiale n. 6452 del 29 settembre 2025 il TAR ha rilevato che tali domande non erano state ritualmente proposte, non essendo state notificate alla controparte, e ha assegnato un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per instaurare il contraddittorio. L’ordinanza è stata comunicata il 29 settembre 2025, mentre la notificazione della memoria è stata eseguita il 4 novembre 2025, oltre la scadenza del termine. La ricorrente ha poi dichiarato che il Ministero aveva integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza ottemperanda, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché le domande relative agli interessi e alle spese erano state notificate tardivamente rispetto al termine perentorio assegnato con l’ordinanza collegiale. Tali domande sono state quindi dichiarate improcedibili. La dichiarazione della ricorrente di integrale adempimento ministeriale è stata invece apprezzata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese della fase processuale sono state integralmente compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice assegna un termine perentorio per notificare alla controparte domande ulteriori o non ritualmente introdotte, la notificazione eseguita dopo la scadenza comporta l’improcedibilità delle relative domande.
- La dichiarazione della parte ricorrente di integrale adempimento dell’amministrazione può essere valutata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza che ciò comporti necessariamente la cessazione della materia del contendere, quando residuino domande processualmente non ammissibili o improcedibili.
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