Cassazione Civile, Ordinanza n. 39573/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
Il ricorrente aveva originariamente agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal mancato funzionamento degli airbag di un'autovettura durante un sinistro stradale. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato la sentenza di merito e rigettato la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società automobilistica, sul presupposto che l'azione risarcitoria per danno da prodotto difettoso dovesse essere rivolta nei confronti del produttore. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente supposto il difetto di legittimazione passiva della società, la quale avrebbe invece rivestito le qualità di produttore, fornitore e distributore, e avrebbe comunque sempre difeso il merito della causa, implicitamente riconoscendo la propria legittimazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto o di valutazione; inoltre, la questione della legittimazione passiva costituiva già un punto controverso sul quale la precedente ordinanza aveva espressamente pronunciato, con conseguente insussistenza del presupposto richiesto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione di un fatto non controverso e non già in un errore di diritto o di valutazione; non è configurabile se il fatto è stato oggetto di discussione e di pronuncia.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.
art. 376 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale che non impone ulteriori rimedi impugnatori oltre quelli previsti dal legislatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., applicabile alle sentenze della Cassazione tramite l'art. 391-bis c.p.c., è ammessa solo per un errore di percezione di un fatto risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato controverso tra le parti e non abbia formato oggetto della decisione.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la censura investe la valutazione giuridica compiuta dal giudice di legittimità o mira, in sostanza, a contestare l'interpretazione degli atti e la soluzione data a una questione discussa.
- La stabilità del giudicato e delle decisioni definitive giustifica una lettura restrittiva dei rimedi revocatori contro le sentenze di cassazione, riservandoli a ipotesi eccezionali di vera svista percettiva.
- Qualora il ricorso per revocazione sia inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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