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Ordinanza

Ordinanza n. 548/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​​- del decreto del Questore della Provincia di Pistoia, prot. n. 67 del 2026 Reg. Riv. Rig. notificato in data 23 aprile 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - del provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Pistoia, prot. n. P-PT/L/N/2025/101407; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i preavvisi di rigetto del SUI (30 gennaio 2026) e della Questura (14 agosto 2025), per quanto di ragione.​​

Giustizia amministrativa202601475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dalla Questura, nonché diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Questura di Pistoia e lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura hanno rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, deducendo l'illegittimità degli atti e chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, una contraddittorietà del provvedimento del SUI, che aveva formulato un ulteriore preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 dopo la fase decisoria del procedimento e non aveva considerato la documentazione prodotta dal ricorrente durante la fase istruttoria endoprocedimentale. Quanto al provvedimento della Questura, il giudice ha ravvisato, in via sommaria, la sussistenza dei presupposti per la conversione, consistenti nello svolgimento di lavoro stagionale per almeno tre mesi, nonché la non ostatività dell'assenza di quote disponibili, alla luce del d.l. 145/2024. È stato inoltre considerato che non risultavano indici di pericolosità sociale a carico del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sia per la contraddittorietà e l'inadeguato esame della documentazione da parte del SUI, sia per la plausibile sussistenza dei presupposti sostanziali della conversione e per la non ostatività dell'assenza di quote disponibili. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'efficacia dei dinieghi avrebbe potuto compromettere la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e arrecargli un pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, consentendo al ricorrente di permanere e lavorare sul territorio nazionale nelle more della decisione di merito. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 9 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve inserirsi nella corretta fase procedimentale e l'amministrazione deve considerare la documentazione e le osservazioni prodotte dall'interessato nel procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • d.l. 145/2024

    Secondo la valutazione cautelare del TAR, l'assenza di quote disponibili non è ostativa alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ricorrendone gli altri presupposti.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 deve essere adottato nella fase procedimentale appropriata; la sua formulazione dopo la fase decisoria rende il procedimento potenzialmente contraddittorio e incide sulla legittimità del provvedimento finale.
  • L'amministrazione procedente deve esaminare la documentazione prodotta dall'interessato durante la fase istruttoria endoprocedimentale; l'omessa considerazione di elementi documentali rilevanti può fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, lo svolgimento di lavoro stagionale per almeno tre mesi costituisce, secondo la valutazione cautelare resa, un presupposto rilevante.
  • L'assenza di quote disponibili non è, secondo la valutazione cautelare resa alla luce del d.l. 145/2024, di per sé ostativa alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
  • La tutela cautelare richiede la verifica congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; il rischio di compromissione della permanenza e della possibilità di lavorare sul territorio nazionale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, in assenza di elementi di pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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