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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24030/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Una assicurata aveva convenuto la compagnia chiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza, assumendo che presso la propria abitazione fosse stato commesso un furto di oggetti di valore, preziosi e contanti. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e condannato l'assicuratore al pagamento di euro 24.210 oltre accessori. La compagnia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto e illogicità della motivazione. Sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato il sinistro sulla base di una denuncia di furto troppo generica e di deposizioni testimoniali inidonee, perché non avevano assistito al furto né avevano direttamente confermato la presenza dei beni in casa al momento del fatto. Deduceva inoltre che gli indizi valorizzati non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la clausola contrattuale fosse stata violata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente evocando violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà mirasse a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto, attività riservata al giudice di merito. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva fondato l'accertamento del furto e dell'oggetto sottratto su un ragionamento presuntivo complessivo, basato su più elementi tra loro coordinati: la denuncia sporta il giorno successivo, i suoi riscontri esterni, i rilievi fotografici dell'effrazione, le deposizioni ritenute attendibili e la mancanza di una cassetta di sicurezza o di una cassaforte domestica. Ha quindi escluso la violazione degli artt. 2697, 2729, 115 e 116 c.p.c., chiarendo che tali norme sono violate solo in ipotesi specifiche e diverse da quelle prospettate. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della doglianza sulla clausola di polizza per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non ne riproduceva il contenuto rilevante. La compagnia è stata condannata alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, attribuendolo a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può individuare i fatti noti e valutarne gravità, precisione e concordanza; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti, mai acquisite o introdotte d'ufficio al di fuori dei poteri istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo quando il giudice disapplichi il regime legale di valutazione delle prove, apprezzando liberamente prove soggette a diverso criterio o viceversa.

  • art. 5 delle condizioni generali di contratto

    La censura è stata dichiarata non scrutinabile perché il ricorso non riproduceva il contenuto della clausola nelle parti rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata per il procedimento camerale di decisione dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che contesti l'apprezzamento delle prove è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La prova presuntiva può fondare l'accertamento del fatto costitutivo del diritto quando il giudice di merito valorizzi in modo unitario e coordinato plurimi indizi, anche di diversa natura, reputandoli coerenti, gravi, precisi e concordanti.
  • Il sindacato di legittimità sulla prova per presunzioni non consente di isolare singoli indizi per contestarne singolarmente la forza dimostrativa, se il giudice di merito li ha valutati nella loro interazione complessiva.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove sul fatto costitutivo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi tipiche e limitate, non per contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.
  • La censura fondata su una clausola contrattuale è inammissibile se il ricorso non ne trascrive o riporta il contenuto rilevante, poiché il controllo di legittimità richiede autosufficienza dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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